Impianti fotovoltaici e DL n. 1/2012

Impianti Fotovoltaici – DL n. 1/2012 art. 65
Focus: Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Molte le novità contenute nel DL n. 1/2012 al quale si rimanda per la lettura completa (il testo è pubblicato su questo sito con precedente news).
Di interesse alcune novità sul dibattuto tema degli impianti fotovoltaici su terre agricole; tema affrontato dall’art. 65 del DL n. 1/2012.
Incentivi statali esclusi
L’articolo esclude – dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25.1.2012) – gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dall’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Progetti ed esercizio/vigenza DL
Il comma 2 fa salvi i progetti  che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Impianti su serre
Il comma 3 equipara in termini di incentivo gli impianti fotovoltaici costruiti su serre a quelli su edifici a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Limite 1MW
Viene inoltre prevista l’abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del D.Lgs n. 28, ossia del limite di 1 MW imposto agli impianti a terra sui terreni agricoli.
In particolare:
“Art. 65         Impianti fotovoltaici in ambito agricolo   
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree agricole, non e’ consentito l’accesso agli incentivi statali  di  cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno  dalla  data  di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi’ come definite  dall’articolo  20,  comma  5  del  decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire  la coltivazione sottostante, le serre  –  a  seguito  dell’intervento  – devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione  al  suolo  della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
  4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo  10  del  decreto  legislativo  3 marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto  disposto dall’ultimo periodo del comma 2.”
 

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Principio di precauzione – TAR FVG

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE – TAR FVG n. 560/2011
Cementificio – Aia – autorizzazione – modifiche sostanziali – impugnazione – principio di precauzione
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE AMBIENTALE
L’ambiente non può dirsi tutelato solo con l’osservanza del principio “chi inquina paga” se non altro perché il ripristino ambientale non sempre è possibile, dovendosi invece impedire il degrado e l’inquinamento agendo ex ante.
Il D. Lgs. 152/06 stabilisce sul punto che l’azione ambientale debba essere “informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente” oltre che al principio chi inquina paga (art. 3 ter D.Lgs. 150/06).
Il Codice ambientale non definisce tali principi, con il pericolo che essi rimangano inapplicati oppure invocati con l’unico fine di addossare responsabilità non ancorate ad effettive disposizioni normative.
Ebbene la sentenza n. 560 pronunciata dal TAR Friuli il 15.12.2011 contribuisce alla interpretazione proprio del principio di precauzione di cui all’art. 3 ter D.Lgs. 152/06, indicando i confini applicativi spesso abusati o mal compresi.
Il ricorrente, tra le eccezioni e domande sollevate, sosteneva appunto la violazione dell’art. 3 ter T.U.A. per carenza di VIA e perché il materiale utilizzato dal cementificio, in quanto pericoloso, avrebbe potuto potenzialmente mettere a repentaglio la sicurezza degli abitanti anche dei comuni limitrofi e dunque doveva essere negato.
Il TAR rigetta tale doglianza, perchè il principio di precauzione non impone di evitare tutte le attività solo perché potenzialmente pericolose, ma impone una preventiva “accurata e calcolata gestione del rischio” anche se, ed anzi soprattutto, laddove “i dati scientifici non ne consentono una preventiva e completa valutazione”.
 Prosegue il Tribunale, affermando che l’osservanza dell’art. 3 ter D. Lgs. 152/06 si accerta verificando l’adozione delle migliori tecniche disponibili e la corretta identificazione del c.d. “livello di esposizione”, cioè la tollerabilità e la concreta possibilità di intervento dei pubblici poteri.
Il Tar impone dunque una previa valutazione non solo del rischio, ma anche delle azioni al fine di fronteggiare il pericolo, nella consapevolezza dei limiti di azione, che vale anche come misura della responsabilità.
Secondo il Tribunale, infatti, la responsabilità giuridica per violazione del principio di precauzione non impone di astenersi dallo svolgere un’attività pericolosa, laddove questa sia autorizzata, ma di adottare “determinate misure di cautela e di studiare e di applicare misure di cautela proporzionate al rischio”.
 Il TAR quindi rigettava il ricorso perché l’AIA era stata rilasciata dopo una “lunga e puntigliosa istruttoria” dalla quale si evinceva la serietà dell’esame del pericolo per la salute e per l’ambiente e la conformità del cementificio alla normativa specifica di riferimento, che “si rivela, allo stato, l’unica possibile attestazione relativa all’accertamento della non pericolosità”.
 
LA SENTENZA
UN COMUNE impugnava il decreto della Regione con cui veniva autorizzata la modifica sostanziale dell’AIA concedendo al Cementificio la richiesta autorizzazione all’utilizzo del combustibile CDR- Q (combustibile da rifiuto di elevata qualità), a parziale sostituzione del pet-coke.
Il Comune declinava il suo interesse nel fatto che il cementificio era collocato a soli 2,5 km di distanza dal proprio centro residenziale. Deduceva in ricorso tra i vari motivi i seguenti motivi:
1)            la mancata o insufficiente adozione, nella valutazione della modifica sostanziale richiesta, delle “migliori tecniche disponibili”,
2)            la scarsa considerazione per i fenomeni di inquinamento significativi derivanti dalla modifica prospettata, nonchè per la problematica relativa alla produzione di rifiuti, per le modalità di utilizzazione dell’energia prodotta, per prevenire gli incidenti e per il ripristino del sito “post impianto”…..
Con un secondo argomento il Comune afferma che nel progetto presentato non sarebbero state fornite motivate indicazioni sulle misure precauzionali collegate:
a) alla presenza di stoccaggi presso l’impianto di produzione; b) all’adozione delle misure atte ad evitare fenomeni di autocombustione, formazione di miscele esplosive e sviluppo di odori;
c) alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità di trasferimento all’impianto onde evitare spandimenti accidentali del contenuto ed aumenti di pressione interna per la formazione di gas;
d) alle modalità di controllo del rischio dell’autocombustione e dell’esplosione;
e) alle modalità di controllo del rischio di emissioni di odori molesti.
 
Il Tar dopo aver analizzato minuziosamente ogni eccezione anche dal punto di vista istruttorio, conclude diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente e rigetta il ricorso rendendo legittima l’autorizzazione rilasciata dalla Regione.
Il TAR ritiene che ai fini del rilascio della autorizzazione, sono state date le indicazioni necessarie sulle misure precauzionali da adottare e che, sostanzialmente, tutti i profili in contestazione con il secondo motivo di ricorso sono stati analizzati e fatti oggetto di specifica valutazione nelle varie conferenze di servizi .
 
Con un ultimo motivo di censura il Comune asserisce che il provvedimento regionale impugnato si porrebbe in contrasto con il c.d. principio di precauzione di cui all’art. 3 ter, co.3, del D.Lgs.n.152/2006.
Precisa il TAR: “…Anche in questo caso la censura, che parte dall’asserita sussistenza di una serie di presupposti (omessa adozione di un adeguato sistema di monitoraggio e di controllo degli effetti sull’ambiente derivanti dalla combustione di CDR-Q, omesso impiego delle migliori tecniche disponibili, carenza di istruttoria, etc.), dettagliatamente smentiti ai punti che precedono, si rivela palesemente infondata.
Infatti, per la corretta applicazione del principio di precauzione, occorre in pratica che le misure di prevenzione siano adottate in conformità alla migliore tecnica disponibile e che venga esattamente definito il livello di “esposizione”, ossia della misura della tollerabilità dell’inquinamento e del canone di intervento dei pubblici poteri.
In altri termini, il principio di precauzione, non può essere essere invocato come pretesto per fini meramente protezionistici perché invece implica la necessità di una accurata e calcolata gestione del rischio in tutti quei casi in cui i dati scientifici disponibili non ne consentono una preventiva completa valutazione.
Sul piano strettamente giuridico, ciò comporta, in pratica, la necessità di considerare non soltanto i vantaggi, ma anche gli svantaggi dell’adozione di determinate misure di cautela e di studiare ed applicare misure di cautela proporzionate al rischio.
Nel corso del procedimento che ha portato all’adozione dell’atto in questa sede censurato pare al Collegio che entrambe queste valutazioni siano essere state effettuate in modo approfondito, attraverso una lunga e puntigliosa istruttoria, con l’acquisizione di una copiosa documentazione tecnica che dimostra la serietà con cui gli organi competenti hanno proceduto all’esame dei pericoli per la salute e per l’ambiente, giungendo infine alla verifica di una conformità alla normativa specifica di riferimento, che si rivela, allo stato, l’unica possibile attestazione relativa all’accertamento della non pericolosità”.
 
 

adminPrincipio di precauzione – TAR FVG
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AIA e conferenza servizi

AIA e Conferenza Servizi
TAR Calabria 1345 del 8/11/2011
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
La sentenza del TAR Calabria applica la disciplina del Dlgs. 59/2005 ma contiene utili spunti di chiarimento sul rapporto tra le varie procedure VIA, VAS e AIA nel sistema previgente (Dlgs. 59/2005) e in quello oggi vigente (Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 128 del 29/6/2010).
La sentenza decide infine la causa precisando la natura del parere negativo reso dalla Conferenza di servizi e sulla natura decisoria od istruttoria “della Conferenza”.
LA SENTENZA
Con ricorso veniva impugnato il parere negativo reso a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, indetta a seguito dell’istanza ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, per la realizzazione, di una piattaforma depurativa di reflui speciali non pericolosi, a ridosso della zona industriale, accanto ad una cava per l’estrazione della sabbia nonché ad un impianto di depurazione a servizio degli insediamenti produttivi, in area ancora formalmente normata come “zona agricola”.
Il TAR affronta la eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto interposto avverso una determinazione assunta a conclusione di una conferenza di servizi, non ancora trasfusa in un provvedimento finale.
SI DISCUTE DUNQUE sulla determinazione decisoria o istruttoria della Conferenza di Sevizi.
 1) Conferenza di tipo istruttorio
Nel caso che occupa, viene impugnato il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale e  trova applicazione la disciplina di cui al D.L.vo n. 59 del 2009, in base al principio “tempus regit actum” riveniente dall’art. 11 delle preleggi.
Il TAR – valutando il combinato disposto degli articoli 5 comma 10 (convocazione Conferenza Servizi) e comma 12 (rilascio autorizzazione) che si conclude con “l’autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale”nonché dell’art. 7 – conclude che “il parere … non conclude il procedimento inteso ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto il modulo procedimentale rilevante, nel caso di specie, è quello della conferenza di tipo istruttorio e, quindi, non rappresenta un mezzo di manifestazione del consenso, quanto, piuttosto, un momento di emersione e di comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
In particolare, le Amministrazioni, chiamate ad esprimere il loro parere sugli insediamenti da realizzare, arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale, che è, però, affidata, nel momento volitivo e decisionale, all’autorità regionale, competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale: di conseguenza, ad essa non si applicano le disposizioni volte a disciplinare l’eventuale dissenso delle Amministrazioni partecipanti in seno a conferenza di servizi avente competenze di tipo decisorio (Cons. Stato: Sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3505; Sez. I , 13 dicembre 2010 36116).
Ne discende, per quanto rileva ai fini della definizione del presente giudizio, che il parere negativo reso dalla Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale …non si pone come atto conclusivo di un procedimento suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa, ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto endoprocedimentale, che concorre alla determinazione conclusiva della conferenza stessa.
……Pertanto, nella specie, si appalesa inammissibile il gravame interposto avverso un atto endoprocedimentale, costituito dal parere negativo, … a conclusione della Conferenza dei Servizi per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, avviata su istanza della parte ricorrente …ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 59/2005, non ancora trafuso nel provvedimento finale di formazione della volontà dell’Autorità Amministrativa competente.
2) Dlgs. 59/2005
Prima di giungere alla decisione il TAR affronta alcuni punti.
Il Tar chiarisce che:”… l’autorizzazione integrata ambientale, prevista dalla Direttiva IPPC 96/61/C.E., introdotta in Italia dal D.L.vo n. 59 del 2005, è un provvedimento rilasciato a seguito di una istruttoria in cui vengono valutati tutti i possibili impatti di una certa attività sull’ambiente, unitariamente e contestualmente, a fini di semplificazione dell’azione amministrativa: infatti, essa sostituisce tutti i provvedimenti riportati nell’Allegato II tra cui
1)            Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
2)            Autorizzazione allo scarico di cui al D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152,
3)            Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 art. 27).
Come la V.I.A., anche l’A.I.A. è uno strumento a carattere “preventivo e globale”.
…..L’art. 7 D.L.vo n. 59 del 2005 dispone che le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione della normativa sulla V.I.A. devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’A.I.A.
 
AIA e VIA: differenze.
Il TAR precisa la differenza sostanziale tra le due procedure:
1)L’autorizzazione integrata ambientale è, quindi, un provvedimento che incide specificamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre
2)  la procedura di V.I.A. investe, più propriamente, i profili localizzativi e strutturali.
 
Nel Dlgs. 59/2005 le due autorizzazioni (VIA ed AIA) e i due procedimenti, rimangono, distinti anche nel caso in cui uno stesso progetto debba essere sottoposto sia a V.I.A. che ad A.I.A..
 
3) Dlgs. 128/2010 (art. 10 Dlgs. 152/2006)
Con il D. Lgs. 29.6.2010 n.128 l’AIA viene, invece, ad affiancarsi alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in tal modo eliminando una delle più macroscopiche anomalie del sistema previgente realizzando la disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali.
Attraverso una rilevante modifica dell’art. 10 del T.U., “sono stati poi meglio definiti i rapporti tra V.I.A. e A.I.A., in modo da evitare le duplicazioni e le disfunzioni che ancora connotavano il funzionamento dei due istituti.
La lettura dell’art. 10 D.Lgs. 152/06 è  utile per comprendere i rapporti con la VAS.
L’ultimo comma dell’art. 10 permette che nella elaborazione dell’impatto ambientale VIA possano essere impiegate le informazioni contenute nella relazione del rapporto ambientale e in particolare la documentazione e le conclusioni della VAS.
Si noti che  per il rilascio della VIA può essere impiegata l’istruttoria già eseguita per la VAS   “realizzando quella disciplina unitaria e coerente delle autorizzazioni ambientali che costituiva uno degli obiettivi dell’originaria legge delega 15.12.2004, n. 308” (TAR Campania, 8.11.2011, n. 1345).
Ed invero, l’art. 10 al comma 1 bis specifica che, in caso di richiesta congiunta di rilascio di VIA e AIA per impianti la cui valutazione spetta allo Stato, “lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 29 ter e il provvedimento finale “ disponga altresì tutte le prescrizioni che l’AIA avrebbe contenuto in caso di istanza ad hoc.
La VIA e l’AIA, pur essendo entrambe provvedimenti a carattere “preventivo e globale”, sono infatti autonomi, in quanto “l’autorizzazione integrata ambientale è…un provvedimento che incide specificatamente sugli aspetti gestionali dell’impianto, mentre la procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali” (TAR Campania, 8.11.2011, n. 1345).
 ______________________________________
Vero è che l’articolo 10, come modificato dal Dlgs. 128 del 29/6/2010, suggerisce la gerarchia tra le varie procedure di Via VAS e AIA evidenziando:
1)    Preminenza della Via sull’Aia (comma 1)
2)    La VIA può “assorbire “ l’AIA (comma 1)
3)    Aia coordinata nell’ambito dei procedimenti di VIA (comma 2)
4)    Casi di coincidenza di VIA e AIA (ma è la VIA che fa luogo dell’AIA)
Si riporta testualmente l’articolo oggi vigente:
10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.
1. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell’articolo 6, l’autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all’articolo 20, l’autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell’articolo 23
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell’allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell’ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS
 
 

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Cancellazione iscrizione ex art. 212 co. 8 Dlgs. 152/2006

CANCELLAZIONE iscrizione ex art. 212 co. 8 Dlgs. 152/2006 – scadenza al 25.12.2011

 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

L’art. 212 comma 8 come sostituito dal dlgs. 205/2010 prevede che :
“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche’
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita’ non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,
non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti..
Detti soggetti
1)   non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
2)    sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilita’, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell’impresa, l’attivita’ o le attivita’ dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l’idoneita’ tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita’ di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.
Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione .
 SCADENZA ENTRO IL 25.12.2011.
Con deliberazione del 26 ottobre 2011 il Comitato Nazionale dell’Albo ha disposto che le imprese che non abbiano presentato richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 (e quindi entro il 25 dicembre 2011) saranno cancellate d’ufficio dall’Albo, ritenendo che la mancata presentazione del rinnovo debba essere considerata quale “mancanza di interesse al permanere dell’iscrizione” .
Dando seguito all’attuazione di tale disposizione il Comitato, con delibera del 16 dicembre 2011 ha precisato che le Sezioni Regionali dell’Albo dovranno deliberare entro e non oltre il 20 gennaio 2012  la cancellazione di quelle imprese iscritte all’Albo che non abbiano provveduto a presentare domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011. Le Sezioni regionali ne daranno poi comunicazione al Comitato che, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione, il cui comunicato sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Infine il Comitato ha specificato che:
1) le imprese che non abbiano provveduto a presentare la richiesta di rinnovo dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011 saranno cancellate d’ufficio a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del comunicato sopra richiamato.
2) non saranno prese in considerazione le domande inviate successivamente al 27 dicembre
3) le imprese  che abbiano presentato la domanda di aggiornamento entro il termine previsto potranno continuare ad operare fino alla notifica del provvedimento di aggiornamento dell’iscrizione o del provvedimento di rigetto della domanda con conseguente cancellazione dall’Albo.
Per completezza d’informazione si allega il testo integrale della deliberazione 


Allegato I: Albo gestori comunicazione  Albo 16 dicembre 2011

adminCancellazione iscrizione ex art. 212 co. 8 Dlgs. 152/2006
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Acque: Servizio Idrico Integrato – Corte Cost. n. 320/2011

 Acque: Servizio Idrico Integrato –Corte Cost. n. 320/2011
A  cura di avv. Cinzia Silvestri
La Corte costituzionale in data 25.11.2011 ha assunto importante decisione in merito alle problematiche delle funzioni dell’ATO; alle gare di affidamento del servizio; alla possibilità degli enti di costituire una società patrimoniale d’ambito; sulla proprietà pubblica delle reti ed il loro trasferimento a società fosse anche a partecipazione pubblica.
La Legge Regionale della Lombardia subisce la sentenza della Corte costituzionale che contiene però indicazioni foriere di larga applicazione in altri ambiti.
Per completezza si richiama l’intera sentenza nella sua complessità con riserva di segnalare in successive news i punti di interesse e si riporta invece il dispositivo finale che riconosce la illegittimità costituzionale
“dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell’art. 49 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della lettera c) del comma 6 dell’art. 49, della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge reg. Lombardia n. 21 del 2010, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), m) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
 
 

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SICUREZZA: RSPP, preposto, datore di lavoro – Quali responsabilità

SICUREZZA: RSPP, preposto, datore di lavoro – Quali responsabilità
Nota a Cass. penale 20.4.2011 n. 28779
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
La Corte di Cassazione delinea, con apprezzabile chiarezza, la responsabilità penale del datore di lavoro, del RSPP e del preposto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Agli imputati veniva contestato di aver cagionato la morte di un dipendente e lesioni personali gravissime ad altro dipendente della Società – appaltatrice dei lavori commissionati dall’ENEL per lo smantellamento della linea elettrica Palmi – Gioia Tauro – i quali, recita la sentenza: “ nello smontare un traliccio, dopo essersi arrampicati sullo stesso ed averne svitato i bulloni di fissaggio, posti a metà altezza, erano precipitati da circa 15 metri a seguito del ripiegamento, a metà, della struttura su se stessa, ripiegamento che aveva determinato la caduta del Ca. e dello S..”.
I reati venivano contestati a:
1)    amministratore e legale rappresentante della Società appaltatrice
2)    al responsabile tecnico e responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)
3)    al responsabile di cantiere per la sicurezza ed esecuzione dei lavori commissionati dall’ENEL,
4)    al capo cantiere della ditta appaltatrice,
“individuando profili di colpa generica e di colpa specifica, per avere omesso di dotare gli operai di dispositivi di protezione individuale idonei e per avere consentito che gli stessi operassero secondo modalità altamente rischiose non previste nel piano operativo di sicurezza”.
 RAGIONI DELLA DIFESA
La Corte sintetizza la difesa dei ricorrenti in Cassazione che sostengono la esclusiva responsabilità del capo cantiere, in qualità di preposto e la mancata osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza:
I ricorrenti ……l’evento era da ascrivere alla esclusiva responsabilità del capo cantiere C., il quale, in qualità di preposto, era dotato di autonoma posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e la mattina del sinistro, del tutto imprevedibilmente, si era assentato dal cantiere senza darne preventivo preavviso al datore di lavoro. Si prospetta altresì la tesi che la condotta omissiva del C., unitamente alla mancata osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza, integri una casa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare l’evento”.
La Corte invero condanna tutti i soggetti indicati ritenendoli responsabili della morte e delle lesioni per omessa prevenzione e cautele sulla sicurezza.
In particolare e degno di nota è il passaggio che delinea e precisa la responsabilità preposto/RSSP e datore di lavoro con riferimento alla:
 1) Delega:
“… il datore di lavoro, pur a fronte di una delega corretta ed efficace- che, peraltro non risulta essere stata conferita in questo caso- non potrebbe andare esente da responsabilità, allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. E’ ipotesi, quest’ultima, che può non infrequentemente verificarsi allorchè si tratti dello svolgimento di attività lavorative pericolose, foriere di produrre inquinamento o di porsi come (con)cause efficienti di malattie professionali (per riferimenti, Sez. 4, 6 febbraio 2007, n. 12794, Proc.gen. App. Messina in proc. Chirafisi ed altro; Sezione 3, 3 dicembre 1999, Natali).
 2) Preposto:
“….non può farsi ricadere sul preposto l’onere di organizzazione dell’attività lavorativa aziendale, mediante l’adozione tempestiva di un POS adeguato, nè l’onere di procedere all’acquisto delle dotazioni di lavoro, nella specie funi di acciaio e tirfor, delle quali munire i lavoratori, nè l’omessa formazione del personale nè la scelta di adibire allo svolgimento di mansioni altamente rischiose lavoratori appena assunti presso la ditta.
 3) Scelte aziendali
“Si tratta, come osservato nella sentenza in esame, di un livello di dispiegamento del sistema di potere-dovere in ordine alla sicurezza che riguarda le complessive scelte aziendali inerenti all’organizzazione delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro”.
 4) Art. 2087 c.c.
“Va soggiunto, inoltre, che il dovere di vigilanza e di controllo- che compete tradizionalmente al datore di lavoro, ma anche al dirigente nei limiti delle relative competenze funzionali, in applicazione della generalissima regola cautelare contenuta nell’articolo 2087 del codice civile – non può non svilupparsi anche attraverso un obbligo di vigilanza sull’attività degli altri soggetti che, a vario titolo, sono titolari prò quota dell’obbligazione di garanzia, implicando evidentemente poteri di controllo e di sollecitazione”.
______________________________________________________________________________________________
La sentenza DUNQUE è occasione per precisare le singole responsabilità del rappresentante legale, del RSPP e del preposto, SENZA DIMENTICARE che le norme di cui al Dlgs. 81/2008 ss. m. mantengono peculiarità e applicazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro e che non sono estensibili in altri campi di diritto se non nei limiti dei principi di diritto in essa contenuti.
1) Datore di lavoro
NESSUNA delega esonera completamente il datore di lavoro.
Egli, infatti, rimane SEMPRE garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei lavoratori e dunque deve:

  1. istruire i prestatori di lavoro;
  2. adottare le misure di sicurezza;
  3. garantire la concreta predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza;
  4. controllare CONTINUAMENTE l’osservanza delle misure di sicurezza.

 
Il datore di lavoro è SEMPRE responsabile per tutte quelle carenze che attengono a scelte di carattere generale di politica aziendale o a carenze strutturali, perché il delegato comunque non avrebbe voce in capitolo e gli sarebbe precluso un concreto intervento.
Il datore di lavoro è infine controllore dei controllori e mantiene il potere di vigilanza e di sollecitazione.
Questa funzione può tuttavia essere affidata ad un Dirigente.
La responsabilità del datore di lavoro non esclude la CONCORRENTE (ma non assorbente) responsabilità del RSPP: entrambi dovranno rispondere dell’illecito accertato per l’intero.
2) RSPP
Il RSPP risponde di tutte le situazioni pericolose che egli aveva l’obbligo di conoscere e segnalare.
La mancanza di poteri decisionali e/o di spesa sono ininfluenti perché funzione del RSPP è la prevenzione.
Egli dunque sarà sanzionato laddove:

  1. ometta la dovuta segnalazione, impedendo l’attivazione dei soggetti muniti di poteri decisionali e di spesa;
  2. segnali erroneamente o con imperizia, imprudenza e negligenza la situazione di potenziale pericolo o che comunque richiedeva intervento.

Nessuna sanzione è invece stabilita per la (generica) inadeguata vigilanza delle condizioni di sicurezza.
 3) PREPOSTO
Il preposto risponde direttamente per il mancato esercizio delle funzioni di supervisione e di controllo delle attività lavorative.
Egli deve dirigere le attività di lavoro e questo richiede anche:

  1. vigilare acchè le prescrizioni antinfortunistiche siano rispettate dai lavoratori;
  2. rimuovere le situazioni pregiudiziali per la sicurezza dei lavoratori e, laddove ciò sia impossibile, segnalare ai suoi superiori le situazioni di pericolo bloccando l’attività lavorativa;
  3. verificare che le attività siano svolte solo dai lavoratori adeguatamente istruiti.

 
 
 

adminSICUREZZA: RSPP, preposto, datore di lavoro – Quali responsabilità
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Impresa e P.A.: buoni propositi

Imprese e P.A.: buoni propositi
LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 – Norme per la tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese. (11G0238) (GU n.265 del 14-11-2011 ) Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2011
A cura di avv. Cinzia Silvestri
La L. 180/2011 si occupa delle “imprese” e del rapporto con la P.A..
La lettura del provvedimento suscita, nel lettore, obbligato al rapporto quotidiano con la P.A., ..un leggero “sorriso”.
Una legge di “principi” , FORSE solo “buoni propositi” .
Tuttavia si evidenza che nel diritto amministrativo la violazione dei principi di legge comporta la illegitimità stessa del provvedimento; la violazione dei “principi” comporta la caducazione del provvedimento. L’intento del legislatore dunque è positivo e fornisce alla impresa strumenti per adire la giustizia laddove tali principi non siano rispettati. L’importante è capire e attivarsi per la tutela dei propri diritti.
In questo contesto vale la pena di segnalare l’art. 9 della L. 180/2011 in vigore già dal 15.11.2011 in merito ai “Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell’articolo 2630 del codice civile “.
PRINCIPI
Il comma 1 dell’art. 9 apre al buon umore  e con fiduciosa speranza, precisa:
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi
1) di trasparenza,
2) di buona fede e
3) di effettivita’ dell’accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi
svolgendo l’attivita’ amministrativa secondo criteri di
a) economicita’,
b) di efficacia,
c) di efficienza,
d) di tempestivita’,
e) di imparzialita’,
f) di uniformita’ di trattamento,
g) di proporzionalita’ e
h) di pubblicita’,
riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all’avvio dell’attivita’ imprenditoriale e all’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche’ gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle imprese.
 CAMERE DI COMMERCIO E P.A.
Il Comma 2 dell’art 9 prosegue precisando che le P.A. “garantiscono”, “comunicano” con le camere di commercio:
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l’aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attivita’ d’impresa. A questo fine, le medesime amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco delle norme e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna tipologia di attivita’ d’impresa.
RITARDI DELLA P.A.: BUON SENSO
Il comma 3 dell’art. 9 viene scritto ciò che sembra appartenere al buon senso ed alla giustizia sostanziale:
3. All’articolo 10-bis 1della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione».
DOCUMENTI GIA’ CONOSCIUTI DALLA P.A.
il Comma 4 dell’art. 9 è operativo ma il legislatore  afferma, per iscritto, che le P.A. Amministrazioni non possono richiedere alle imprese copie di documentazioni già presenti nel registro (sembra ovvio e non lo è):
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese, e’ garantito l’accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazione gia’ presente nello stesso registro.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E SANZIONI
Il comma 5 dell’art. 9 si occupa di sanzioni e modifica l’art. 2630 c.c.:
5. Al fine di rendere piu’ equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l’articolo 2630 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa’ o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata di un terzo».

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Organismo di Vigilanza ex Dlgs. n. 231/2001: nuove regole?

ODV e responsabilità delle Società – Legge Stabilità: dal 1.1.2012 nuove regole ( www.parlamento.it)
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
Con Legge 12 novembre 2011 n. 183[1] in vigore dal prossimo 1.1.2012 il Parlamento ha previsto all’art. 14 comma 12 l’inserimento del comma 4bis al Dlgs. 231/2011 art. 6.
Il legislatore, con la finalità, si presume, di alleggerire i  costi di gestione alle aziende, permette di trasferire le funzioni dell’Organismo di vigilanza (ODV) ad organi, già, societari (nelle sole società di  capitali).
La scelta finale del Legislatore si concentra invero sulla parola “POSSONO” che sembra ammettere la possibilità (e non l’obbligo), per le sole società di capitali, di scegliere se concentrare le attribuzioni su organismi societari già esistenti o di mantenere l’ODV con tutte le sue peculiarità.
In particolare :
Nelle societa’ di  capitali
1)      il  collegio  sindacale,
2)      il consiglio di sorveglianza  e
3)      il  comitato  per  il  controllo  della gestione
POSSONO svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza  di cui al comma 1, lettera b, OVVERO le funzioni di
1)        vigilare  sul  funzionamento  e  l’osservanza  dei modelli
2)        curare il loro aggiornamento
Si ricorda invero che l’ODV è organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di  controllo.
 
E’ utile richiamare alla memoria che tale modifica era già annunciata nella bozza del DL sviluppo del 23.10.2011 che al punto 114 così si esprimeva, anche con motivazione, annunciando invero la obbligatorietà della nomina:
“ 114 Attribuzione all’organo di controllo delle società di capitali delle funzioni dell’organismo di vigilanza previsto in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche …
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l’atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
 Motivazione
La proposta normativa, che si realizza mediante l’inserimento di un comma nell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa della persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), è finalizzata a consentire la individuazione di un organismo di vigilanza, ai fini della legge richiamata, laddove già sussistano all’interno della struttura organi di controllo, con concentrazione delle funzioni e conseguenti risparmi di spesa per gli enti destinatari.”
 
Il testo dell’art. 6 del Dlgs. 231/2001 risulta dunque così riformato:  “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente
1. Se il reato e’ stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non  risponde  se  prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato  ed  efficacemente  attuato,  prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di  gestione idonei a prevenire reati della specie di quello    verificatosi;
b) il compito  di  vigilare  sul  funzionamento  e  l’osservanza  dei modelli di curare il loro aggiornamento e’ stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di    controllo;
c) le persone hanno commesso il  reato  eludendo  fraudolentemente  i  modelli di organizzazione e di gestione;
d) non  vi  e’  stata  omessa  o  insufficiente  vigilanza  da  parte dell’organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attivita’ nel cui ambito  possono  essere  commessi   reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita’ di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione  nei  confronti  dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il  mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,  sulla  base  di codici di comportamento redatti  dalle  associazioni  rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di  concerto con i Ministeri competenti,  puo’  formulare,  entro  trenta  giorni, osservazioni sulla idoneita’ dei modelli a prevenire i reati. (6)
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere   svolti   direttamente dall’organo dirigente.
4-bis. Nelle societa’  di  capitali  il  collegio  sindacale,  il consiglio di sorveglianza  e  il  comitato  per  il  controllo  della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza  di cui al comma 1, lettera b).
5. E’ comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.”



[1] “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)” Materia: LEGGE FINANZIARIA, ANNO FINANZIARIO 2012, BILANCIO DELLO STATO Pubblicazione: G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 (suppl.ord.)
 
 
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Sicurezza: ambienti sospetti di inquinamento

Tutela della salute e sicurezza negli “ambienti confinati”
DPR 14 settembre 2011 n.177 – in vigore dal 23 novembre  2011
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
E’ stato pubblicato il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 sul “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’art. 6 comma 8  lett. g)  del d.lgs. 81/08” (Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011)
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nell’agosto scorso (entrerà in vigore il prossimo 23 novembre (decorsi cioè i quindici giorni dalla sua pubblicazione in G.U.).
Si richiamano di seguito le principali disposizioni introdotte dal decreto in parola.
Il regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 (pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie,  caldaie, cisterne),  121  (scavi)  e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV punto 3  del d.lgs. 81/08 (vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos).
Secondo quanto previsto dall’art. 2, per svolgere un’attività lavorativa in ambienti confinati, le imprese o i lavoratori autonomi devono possedere come requisiti:
1)  essere in regola con le disposizioni riguardanti la valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze; 2) nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi obbligatorietà della formazione e sorveglianza sanitaria; 3) presenza di personale (in percentuale non inferiore al 30%) con esperienza almeno triennale in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in tal caso certificati ai sensi del D.lgs. 276/03); 4) aver ricevuto specifica formazione e informazione compresa l’attività di addestramento di tutto il personale – incluso il datore di lavoro – relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezza; 5) possedere dispositivi di protezione individuale (es. maschere protettive, imbracature di sicurezza) e una strumentazione e attrezzature di lavoro (es. rilevatori di gas, respiratori etc.)  idonei a prevenire i rischi propri di tali attività lavorative; 6) rispetto integrale degli obblighi in materia  di Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte normativa ed economica della contrattazione collettiva di settore
Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente, che dovrà anche verificare  il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione;
Quando i lavori siano svolti tramite  appalto, deve essere garantito  che, prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impegnati nell’attività siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente dei rischi che possono essere presenti nell’area di lavoro;
Il datore di lavoro committente è inoltre tenuto ad individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato e addestrato, incaricato di vigilare sulle attività lavorative e con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, per limitare i rischi da interferenze.
Durante tutte le fasi di lavorazioni in “ambienti confinati”  deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta ad eliminare o quantomeno a ridurre al minimo i rischi propri dell’attività e che consenta, in caso di necessità, un intervento immediato del Servizio Sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Il mancato rispetto di tutte le disposizioni previste dal D.P.R.  comporterà il venir meno della qualificazione necessaria da parte delle imprese per operare in ambienti confinati.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale del provvedimento  DPR n. 177/2011
 

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Terre e rocce da scavo: DL Sviluppo

 Terre e Rocce da scavo: DL Sviluppo – Uno sguardo al futuro?

 a cura di avv. Cinzia Silvestri

La travagliata storia delle Terre e rocce da scavo (a memoria dell’ art. 186 Dlgs. n.152/2006 ss.) è destinata a non finire.

Per coloro che si sono occupati a lungo dell’art. 186 (Dlgs. n.152/2006) e ne hanno seguito l’evoluzione sin dal primitivo, ma attuale, provvedimento del 2001 (L. 443/2001), il contenuto nel prossimo DL Sviluppo ….rinnova la memoria.

Non si può dimenticare che, un anno fa circa, l’art. art. 39 comma 4 Dlgs. n. 205/2010 precisava che: “Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis,comma 2, e’ abrogato l’articolo 186.”.

 Ebbene, il “DL Sviluppo”, ancora in incubazione, porta con se’ un “ritorno al passato”, rievoca alla memoria di coloro che hanno scritto sul tema, ciò che è stato…. abrogato.

 E’ prematuro commentare ma vale la pena di ….segnalare.

 La bozza del 23.10.2011 Dl Sviluppo precisa all’art. 36:

La proposta è finalizzata a classificare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti, consentendone pertanto il riutilizzo nell’ambito del medesimo intervento dal quale traggono origine e comportando, in tal modo, una riduzione dei costi delle infrastrutture.”.

Ovvero:

Sono da considerate sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184‐bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell’esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorchè inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell’ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del conto come concentrazioni soglia di contaminazione”.

 Relazione

La proposta, da verificare con il competente Ministero dell’ambiente, è finalizzata a classificare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti, consentendone pertanto il riutilizzo nell’ambito del medesimo intervento dal quale traggono origine e comportando, in tal modo, una riduzione dei costi delle infrastrutture in particolare per le opere infrastrutturali che prevedono la realizzazione di gallerie”.

 

 

 

 

Nota 1: cfr. Codice dell’Ambiente, Giuffrè, 2008, commento all’art. 186 a cura di Cinzia Silvestri

Nota 2: Articolo 184-bis 1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche’ specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina comunitaria
Articolo inserito dall’articolo 12 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.
 

 

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TIA e TARSU: abrogazione al 2013?


 TIA E TARSU: abrogazione al 2013? Nuovo Tributo: R.E.S. (Rifiuti e Servizi)

 a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

 Il Consiglio dei ministri del 24 ottobre u.s., ha approvato, in prima lettura, schema di decreto legislativo (Allegato I) che incide anche sul Dlgs. del 14.3.2011 n. 23 inserendo dopo l’art. 14 … l’intera disciplina relativa a nuovo tributo chiamato RES (Rifiuti e Servizi).

RES che accorpa, innova, interpreta e rielabora la TIA e la TARSU1 (..abrogandole).

 Le disposizioni fissano al 1° gennaio 2013 l’entrata in vigore del TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI (RES). Il futuro tributo comprende, oltre alla quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota “servizi” per la sicurezza, l’illuminazione e la gestione delle strade (manutenzione, pulizia).

 La componente “rifiuti” assomiglierà più alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) che alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nonostante entrambe risultino abrogate dall’entrata in vigore del Res. La nuova tariffa dovrà essere determinata, infatti, da determinarsi attraverso un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, sarà proporzionata “alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte” mentre la componente “servizi” sarà calcolata in base al valore dell’immobile attraverso un’aliquota comunale.

 Res: rifiuti – La nuova tariffa si comporrà :

  1. rifiuti: pagati da chiunque possegga, occupa o detiene a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte s

    uscettibili di produrre rifiuti. Il pagamento della tariffa sarà annuale e proporzionato alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

    Tariffe determinate tenendo conto della quota relativa al costo del servizio e di quella rapportata alla quantità di rifiuti relativi al servizio fornito e ai costi di gestione.

  2. I Comuni, inoltre, potranno decidere di diminuire la tariffa o anche di prevedere agevolazioni o esenzioni in caso di ridotta produzione di rifiuti e prevedere agevolazioni per situazioni di particolare disagio sociale (ad esempio casi di particolare difficoltà economiche). I comuni più all’avanguardia che hanno realizzato sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti potranno applicare una tariffa «avente natura corrispettiva». Ma questa norma (art.14 undecies inserito dal dlgs correttivo all’interno del decreto legislativo n.23/2011) è stata oggetto di critiche da parte del Ministero dell’Ambiente e potrebbe essere modificata. In un parere (Allegato II) inviato a palazzo Chigi e al Ministero dell’Economia, il Ministero dell’Ambiente ha sollevato dubbi, in particolare, su quale sia l’amministrazione centrale a cui spetterà redigere il regolamento che metterà nero su bianco i criteri per determinare il costo del servizio. In sede comunitaria, fa notare il Ministero, «risulta controverso se il modello della liquidazione esatta dei costi debba essere applicato allo smaltimento dei rifiuti urbani». Una causa su questo punto è tutt’ora pendente davanti alla Corte di giustizia Ue. Inoltre, se il Res si configurasse come tariffa (e dunque come prelievo di natura non tributaria), ci sarebbe più di un dubbio sulla sua conformità con i criteri direttivi della legge delega sul federalismo (n.42/2009) che fa riferimento solo alla razionalizzazione della fiscalità degli enti. Qualora invece la bozza di dlgs tendesse a fare del Res un tributo, emergerebbero «alcuni profili di estrema criticità» con riferimento alla normativa in materia di servizi pubblici locali.

    Res: servizi – Res avrà come presupposto l’occupazione, a qualsiasi titolo (quindi non solo proprietà ma anche locazione, uso, usufrutto ecc.) di immobili ad uso abitativo (classificati alle categorie catastali da A1 a A9) da parte di soggetti anagraficamente residenti nel territorio del comune. Questa quota della nuova “service tax” sarà dovuta da tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio del comune che occupano fabbricati. La base imponibile del Res, limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili, sarà il valore dei fabbricati e delle relative pertinenze determinato moltiplicando per 100 la rendita catastale. A questa cifra si applicherà un’aliquota definita dal consiglio comunale. Anche in questo caso sono previste agevolazioni e riduzioni in base al reddito e al numero di familiari a carico. Per esempio, stando alla prima bozza di decreto, viene stabilita una no tax area per i residenti il cui reddito non superi il primo scaglione dell’Irpef (15 mila euro). C
    ostoro non pagheranno nulla, ma il diritto all’esenzione verrà meno se la somma dei redditi dei soggetti che vivono sotto lo stesso tetto supera tale soglia. Per chi vive in affitto e ha un reddito complessivo a livello di nucleo familiare non superiore al limite previsto per il secondo scaglione Irpef (28 mila euro) il tributo sarà ridotto della metà. Lo stesso dicasi per i proprietari (o titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie) già assoggettati ad Ici o Imu.

Per quanto riguarda gli adempimenti, i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione relativa alla «Res» entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di inizio del possesso. La riscossione potrà essere affidata anche all’ente erogatore dell’energia elettrica. E nel caso in cui il contribuente non paghi il tributo per due volte consecutive, l’ente gestore potrà arrivare alla sospensione dell’energia elettrica.

 11Vale la pena di ricordare che la TARSU trova disciplina nel Dlgs. 507/93 ed è applicata dai Comuni quale tassa per il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani oltre che per lo spazzamento delle strade pubbliche; la tassa si parametra alla superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.

adminTIA e TARSU: abrogazione al 2013?
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Sistri e reati

SISTRI E REATI: responsabilità delle Società
Dlgs. 231/2001 art. 25 undecies co. 2 lett. g).
art. 260 bis Dlgs. 152/2006
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
Lo Studio Legale Ambiente continua lo schema di chiarimento delle novità introdotte dal Dlgs. 231/2001[1] per i reati di cui al Dlgs. 152/2006 in vigore dal 16.8.2011; e ciò con riserva di precisare in ordine alla natura della responsabilità degli Enti  come indicati all’art. 1 Dlgs. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica).
 Art. 260 bis Dlgs. 152/2006 (novità).
L’articolo 260 bis è stato introdotto nel nostro ordinamento dal  Dlgs. 205/2010  (vigente al 25.12.2010) assieme alle altre sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) .
E’ tuttavia nota la vicenda normativa che ha coinvolto proprio l’art. 260 bis che, assieme a tutto il sistema Sistri, veniva abrogato dall’articolo 6, comma 2, lettera d) del Dl 13 agosto 2011, n. 138; per poi rivivere con la legge di conversione del  14 settembre 2011, n. 148; legge che ha posto nel nulla il decreto abrogativo.
Ebbene circa un mese prima della abrogazione a mano del Governo (DL 13.8.2011 n. 138) il Parlamento aveva riformato proprio ed anche l’articolo 260 bis (Dlgs. 121/2011 del 7.7.2011). introducendo i commi 9bis e 9ter.
L’entrata in vigore delle modifiche (17.8.2011) successiva alla abrogazione segnava una battuta di arresto dell’intera normativa.
La legge di conversione del 14.9.2011 n. 148 riporta in luce anche il testo modificato dell’art. 260 bis.
Le modifiche intervenute sull’art. 260 bis hanno introdotto solo i commi 9 bis e 9 ter. Sono modifiche che non prevedono nuovi comportamenti sanzionabili bensì benefici e riduzioni di pena.
 Reati ex art. 260 bis e Dlgs. 231/2001
Nel caso di reati e dunque di comportamenti ritenuti gravi dal legislatore e che vengono puniti con pena che incide sulla libertà personale quale la reclusione
1)    nessun trattamento premiale di riduzione della pena
2)    previsione di responsabilità amministrativa della società ex Dlgs. 231/2001 ex art. 25 undecies.
Lo schema è il seguente:
 

reato Pena ex Dlgs. 152/2006 Sanzione Società
ex Dlgs. 231/2001
Sanzioni interdittive
art. 260 bis comma 6
Certificato analisi rifiuti falso
 
pena reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.)
 
 
Da 150 a 250 quote
 
Non prevista
Art. 260 bis comma 7 secondo periodo
Trasporto senza copia cartacea sistri rifiuti pericolosi
pena reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.)
 
Da 150 a 250 quote
 
Non prevista
Art. 260 bis comma 7 terzo periodo
Trasporto uso certificato fase indicazioni
pena reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.)
 
Da 150 a 250 quote
 
Non prevista
Art. 260 bis comma 8 primo periodo
Trasposrto con scheda cartacea sistri alterata
Pena reclusione da 4 mesi a 2 anni
(477 e 482 c.p.)
Da 150 a 250 quote
 
Non prevista
Art. 260 bis
Comma 8 secondo periodo
Trasporto scheda sistri alterata rifiuti pericolosi
Pena reclusione da 4 mesi a 2 anni
(477 e 482 c.p.) con aumento fino ad 1/3
Da  200 a 300 quote Non prevista

 
Si ricorda che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del Dlgs. 231/2001 indica un particolare sistema di calcolo della sanzione: “…2.  La  sanzione  pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille.   3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.”
Ovvero da un minimo di 250 Euro a 1500 Euro.
 



[1] IL DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121  (attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela   penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) è entrato in vigore il 16.8.2011.
 
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Rifiuti: procedure semplificate

RIFIUTI E PROCEDURE SEMPLIFICATE

Note a TAR Lombardia – Milano n. 2311/2011 Silenzio assenso e revoca della iscrizione ex art. 216 Dlgs. 152/2006

 a cura di avv. Cinzia Silvestri

 Il TAR Lombardia-Milano con sentenza n. 2311/2011 del 29.9.2011 affronta un caso abbastanza comune ma ancora foriero di discussione.

Bisogna sempre considerare che le sentenze traggono origine da casi specifici e che vanno lette nel contesto di riferimento evitando di “fare di tutta l’erba un fascio”.

Certo, si registra da parte della magistratura una sempre maggiore distanza dall’operare concreto delle imprese; distanza giustificata dalla tutela ambientale che lascia, tuttavia, l’impresa, che combatte con costi e responsabilità, spesso in balia di norme oscure, interpretazioni, discrezionalità amministrative, incertezze.

Questa sentenza sembra dire che l’impresa che opera in regime sempliifcato può sempre vedersi revocata la iscrizione per “qualsiasi violazione del DM 5.2.1998” e che l’amministrazone non è tenuta neppure a motivare il provvedimento di revoca in quanto è implicita la motivazione dalla stessa istruttoria compiuta.

Ed invero.

Una società impugnava il provvedimento con il quale la Provincia di Lecco ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e quello dell’Albo nazionale delle Imprese che svolgono la gestione dei rifiuti che ha archiviato la domanda di iscrizione al registro presentata dalla società.

La società invero sosteneva, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs. 22/1997 e dell’art. 216 del D. Lgs. 152/2006, di aver ottenuto l’autorizzazione semplificata all’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti per silenzio assenso, con la conseguenza che il provvedimento della Provincia di Lecco sarebbe tardivo. Inoltre la procedura semplificata permetterebbe di svolgere l’attività di recupero dei rifiuti in via accessoria e strumentale senza i requisiti richiesti in via ordinaria.

Lamentava la società anche in ordine alla motivazione del provvedimento della Provincia la quale non indicava in modo specifico, neppure per relationem, i requisiti mancanti.

  1. Il silenzio assenso della amministrazione (decorsi 90 giorni dalla comunicazione) non esaurisce il potere di controllo della amministrazione ed il potere di incidere sulla iscrizione ex art. 216 Dlgs. 152/2006

La Corte precisa:

L’articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, ed oggi l’art. 216 del T.U. Ambientale prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d’inizio d’attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Il comma 1 dispone che l’attività possa essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione d’inizio di attività alla provincia territorialmente competente, il comma 3 prevede che entro quel termine la provincia verifichi d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’esercizio dell’attività, e il comma 4 prevede che, accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la provincia disponga il divieto d’inizio o di prosecuzione dell’attività.

Benché la comunicazione di cui trattasi sortisca effetto già per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali da parte della Provincia, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso, la comunicazione medesima, pur sortendo l’effetto operativo di legittimare l’attività con il decorso dei termini di legge, soggiace alle disposizioni richiamate dall’art. 31, ultimo comma, del D. Lgs. 22/97 (oggi art. 214 del T.U. Ambiente), ovvero le statuizioni sulla veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono, nonché il divieto di conformazione se si siano rese dichiarazioni false e l’espressa previsione di applicazione della sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Inoltre poiché la disposizione del terzo comma dell’art. 216 prevede espressamente che la Provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, disponendo non solo il divieto di inizio ma anche quello di prosecuzione della medesima, si deve ritenere che tale potere di controllo sia esercitabile anche in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività, qualora si verifichino irregolarità od il mancato rispetto della norma tecnica a presupposto della quale viene svolta l’attività, senza che sia necessaria la rimozione del provvedimento di assenso tacito.

Ne consegue che nessuna consumazione del potere di controllo provinciale si è verificata per il fatto che il diniego di autorizzazione è stato emanato oltre un anno dopo la presentazione della domanda.”

  1. L’iscrizione semplificata deve rispettare le norme di cui all’art. 214 commi 1,2,3 e DM 5.2.1998.

Sul punto la Corte, pur avendo a riferimento la doglianza posta in causa, sembra ampliare la rilevanza del DM 5.2.1998. Il richiamo reciproco degli articoli 214 co. 1,2,3, e 216 co. 1,2,3 sembra invero precisare le “condizioni” senza le quali la iscrizione non può essere ottenuta; solo queste condizioni sono tali da giustificare un simile provvedimento foriero di grave danno per le aziende. Non tutto ciò che indicato nel DM 5.2.1998 (soprattutto nella parte deidicata ai principi art. 1 a 11) pare integrare questo requisito.

Tuttavia nel contesto la generalità dell’affermazione della Corte è giustificata dalla doglianza del ricorrente e la Corte precisa:

Il secondo motivo è infondato in quanto l’art. 216 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce al primo comma che l’autorizzazione semplificata opera “a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3”.

Ne consegue che non si può ritenere che la previsione della comunicazione di inizio di attività costituisca una forma di liberalizzazione dell’attività.

In secondo luogo poiché condizione indispensabile per l’utilizzo della procedura semplificata è, nel caso in questione, il rispetto del D.M. 05/02/1998 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, non è possibile ritenere che la mera accessorietà dell’attività di recupero dei rifiuti rispetto all’attività principale giustifichi il mancato rispetto della normativa ambientale.

Sebbene, infatti, tra gli scopi del T.U. ambientale vi sia anche quello di favorire il recupero dei rifiuti rispetto alle tradizionali attività di smaltimento, la legge non ha voluto, con gli artt. 214 ss. del D. Lgs. 152/2006, ritenere che il recupero sia attività irrilevante dal punto di vista ambientale, quanto piuttosto sottoporla ad un regime amministrativo ambientale semplificato e di favore, a condizione però che siano rigidamente osservati i limiti stabiliti dal D.M. 05/02/1998 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi. Solo il rispetto di fatto di queste condizioni legittima la piena efficacia della d.i.a. e la conseguente iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

Non è possibile quindi ritenere che l’attività di recupero non sia soggetta alla normativa ambientale ma a quella dell’attività principale.

  1. L’Amminstrazione non è tenuta a motivare nel provvedimento la condizione violata ex DM 5.2.1998.

L’affermazione desta perplessità. La Corte sembra giustificare, come motivata, la contestazione della amministrazione in quanto esiste documento (foto) dal quale desumere la motivazione del provvedimento.

Giustifica la Corte: “Il terzo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di motivazione, è infondato in quanto la mancanza dei requisiti richiesti dal DM 05.02.1998 per la gestione dei rifiuti non pericolosi risulta dal confronto diretto tra le foto del verbale dell’ispezione effettuata dalla Provincia il 7 giugno 2007 e la normativa violata. In particolare risultano cumuli scoperti mentre l’allegato 5 al DM citato richiede che “lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili”.

Ne consegue che nessun difetto di motivazione può imputarsi al provvedimento amministrativo in quanto la mancata indicazione della specifica disposizione vietata all’interno del DM citato costituisce una mera irregolarità in quanto non rende perplesso il contenuto del provvedimento”.

 

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V.I.A.: Regione Veneto

 
REGIONE VENETO – V.I.A. – DGRV 1539/2011
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
La  procedura VIA ha subito due importanti interventi legislativi che hanno rielaborato interamente l’istituto dapprima con il Dlgs. 16.1.2008 n. 84 e da ultimo con Dlgs. 128/2010 (in vigore dal 28.8.2010).
Ebbene la Regione adegua la propria normativa (LRV 10/999) al Dlgs. 128/2010 (Dlgs. 152/2006) con DGRV n. 1539 del 27.9.2011.
Il testo riformato del Dlgs. 152/2006 (art. 35 comma 1) prevede che le Regioni, laddove necessario ADEGUANO il proprio ordinamento alle disposizioni del Dlgs. 152/2006 entro 12 mesi dall’entrata in vigore (ovvero entro il 28.8.2011).
In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al Dlgs. 152/2006 (come riformato).
Continua l’art. 35 al comma 2: Trascorso il termine di cui al comma 1 (28.8.2011) trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali IN QUANTO COMPATIBILI.
Il legislatore Statale dunque affida alle Regioni il solo potere di adeguamento e di compatibilità .
Ne discende che eventuali norme “innovative” delle Regioni – non compatibili con il dettato Statale – non possono essere prese in considerazione.
Vero è che l’intervento della Regione di adeguamento, che sembra essere anche tardivo rispetto alla data del 28.8.2011, avviene tramite una DGRV (Delibera di Giunta 1539/2011 del 27.9.2011 in BURV n. 76 dell’11.10.2011)
La lettura della DGRV deve essere considerata una sorta di Linea Guida (priva di valore  modificativo sia a livello di legge regionale che Statale)…la DGRV  secondo la gerarchia delle fonti, non può modificare un atto legislativo (anche Regionale).
L’intento della Delibera di Giunta è apprezzabile perché cerca di indicare ciò che resta della Legge Regionale.
Tuttavia non bisogna dimenticare che il dettato Regionale non è legge (tantomeno tramtite DGRV) e dunque eventuali indicazioni che permettano il permanere di disposizioni incompatibili con il dettato Statale …. sono sempre contestabili e non applicabili.
Lo Studio Legale  Ambiente offre in allegato breve lettura della LRV n. 10/99 oggi vigente a mezzo di prospetto finalizzato alla semplice visione del testo (senza alcun valore ufficiale).
Il testo è tratto dal sito della Regione Veneto.
L.R.V n.10/99

adminV.I.A.: Regione Veneto
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Bonifiche Siti: Responsabilità degli Enti

Bonifica siti:  responsabilità degli enti
Dlgs. 231/2001 art. 25 undecies – art. 257 Dlgs. 152/2006
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Lo Studio Legale Ambiente prosegue la pubblicazione di  schemi di chiarimento delle novità introdotte dal Dlgs. 231/2001[1] per i reati di cui al Dlgs. 152/2006 in vigore dal 16.8.2011; e ciò con riserva di precisare in ordine alla natura della responsabilità degli Enti  come indicati all’art. 1 Dlgs. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica).
 
         BONIFICA DEI SITI
L’art. 257 Dlgs. 152/2006 (Bonifica dei siti) si articola in 4 commi.
Il primo comma punisce l’inquinamento acque e suolo ( Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee)  in presenza di due presupposti:
1)    il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
2)    se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
In presenza di questi presupposti il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Il Dlgs. 231/2001 art. 25-undecies richiama per intero l’art. 257 comma 1 e ciò fa presumere che la sanzione (in quote) ivi prevista sia estesa anche alla seconda parte del comma 1 che prevede diversa fattispecie relativa alla “…mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242. In questo caso “il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con llammenda da mille euro a ventiseimila euro”.
 
Il secondo comma dell’art. 257 aggrava la pena se l’inquinamento è provocato da sostenze pericolose e “ Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro”.
La pena dell’arresto e dell’ammenda non è alternativa ma si cumula; e ciò rappresenta il maggiore disvalore del comportamento.
 
Ciò che si nota è che non sono previste sanzioni interdittive.
In sintesi:
 

reato Pena ex Dlgs. 152/2006 Sanzione Enteex Dlgs. 231/2001 Sanzioni interdittive
art. 257 comma 1 (prima parte)(inquinamento acque e suolo) pena dell’arresto da 6 mesi a 1 annoo
con l’ammenda da 2600 euro a
26000 euro
Fino a 250 quote Non prevista
Art. 257 comma 1 (seconda parte)Omessa Comunicazione ex art. 242 Arresto da3 mesi a 1 anno
o
ammenda  da
1000 euro a
26000 euro
Fino a 250 quote Non prevista
Art. 257comma  2
Inquinamento sostanze pericolose
 
pena dell’arresto da  1 anno a 2 annie
ammenda da
5200 euro a
52000 euro
 
Da 150 a 250 quote  Non prevista

 
 
Si ricorda che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del Dlgs. 231/2001 indica un particolare sistema di calcolo della sanzione: “…2.  La  sanzione  pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille.   3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.”
Ovvero da un minimo di 250 Euro a 1500 Euro.
 



[1] IL DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121  (attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela   penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) è entrato in vigore il 16.8.2011.
 
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Sistri: operatività al 9 febbraio 2012?

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
 
Si era anticipato con precedente news che la Commissione ambiente del Senato (parere del 23 agosto) e dal Ministero dell’Ambiente (comunicato 1° settembre), si erano schierati contro l’abrogazione del Sistri contenuta nel Dl 138/2011, in vigore dal 13 agosto scorso.
 
Ebbene nella seduta di ieri, 14 settembre, la Camera dei Deputati ha confermato il ripristino del Sistri richiesto dal Senato, con slittamento dell’operatività al 9 febbraio 2012. Ora il provvedimento di conversione in legge del dl “Anticrisi” verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
 
 
Si legge nel testo modificato dell’art. 6 del DL 138/2011 che abrogava il Sistri:

Utilizzo più semplice?
“…Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti…”

Operatività al 9 febbraio 2012: non per tutti?
Ed invero con formulazione letterale sempre troppo complessa e mai diretta… l’operatività è fissata:
1) produttori di rifiuti fino a 10 dipendenti –  per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 -l’entrata in operatività del Sistri non può essere antecedente al 1º giugno 2012.
2)    imprese con numero di dipendenti superiore a 10 – per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del DM 26 maggio 2011 – il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012
 
Si legge: “….Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rifiuti speciali non pericolosi. Estensione?
In sostanza gli operatori che gestiscono tali rifiuti a basso impatto potranno avere la facoltà e non l’obbligo di adottare il sistema Sistri.

“…Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
 
Consorzi di recupero
“…3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria….

adminSistri: operatività al 9 febbraio 2012?
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Reato ambientale: art. 256 comma 4

Dlgs. 231/2001 e reato ex art. 256 comma 4
 
A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Lo Studio Legale Ambiente propone secondo schema di chiarimento delle novità introdotte dal Dlgs. 231/2001 per i reati di cui al Dlgs. 152/2006; e ciò con riserva di precisare in ordine alla natura della responsabilità degli Enti  come indicati all’art. 1 Dlgs. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica).
 
IL DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121  (attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela  penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) è entrato in vigore il 16.8.2011.

Particolare attenzione all’ art. 256 comma 4 Dlgs. 152/2006.
Il comma 6 dell’art. 25 undecies del Dlgs. 231/2001 prevede la riduzione a metà della pena per le ipotesi di reato di cui all’art. 256 comma 4 Dlgs. 152/2006 con riferimento alle sanzioni di cui al comma 2 lettera b)  dell’art. 25 undecies Dlgs. 231/2001.
Recita il comma 4 dell’art. 256: Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Il reato prevede due diverse condotte ovvero:
1)    inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni;
2)    carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizionicomunicazioni.
Il riferimento dunque è solamente alla violazione dell’art. 256 comma 1 lett. a) e b) ; comma 3 primo e secondo periodo.
 
In particolare le pene previste per il trasgressore (Dlgs. 152/2006) e per la Società (Dlgs. 231/2001) risultano:
 

reato

Art. 256 comma 4

Pena ex Dlgs. 152/2006

Sanzione Ente

ex Dlgs. 231/2001

Sanzioni interdittive

art. 256

comma 1 lett. a)

(gestione non autorizzata)

pena dell’arresto da 1 mese e mezzo a 6 mesi

o

con l’ammenda da 1300 euro a

13000 euro

Fino a 125 quote

Non prevista

Art. 256

comma 1 lett. b)

(getione non autorizzata/rifiuti pericolosi)

pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno

e

con l’ammenda da 1300 euro a

13000 euro

Da 75 a 125 quote

Non prevista

Art. 256

comma 3 primo periodo

(discarica non autorizzata)

pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno

e

con l’ammenda da 1300 euro a

13000 euro.

Da 75 a 125 quote

Non prevista

Art. 256

comma 3 secondo periodo

(discarica finalizzata smaltimento rifiuti pericolosi)

arresto da 6 mesi  a 1 anno e mezzo

e

dell’ammenda da euro 2600 a

euro 26000

Da 100 a 150 quote

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 Dlgs. 231/2001 per una durata non superiore a 3 mesi

 
Si ricorda che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del Dlgs. 231/2001 indica un particolare sistema di calcolo della sanzione: “…2.  La  sanzione  pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille.   3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.”
Ovvero da un minimo di 250 Euro a 1500 Euro.
 
Si ricorda che le sanzioni interdittive descritte dall’art. 9 comma 2 Dlgs. 231/2001 sono:
a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) sospensione  o revoca della autorizzazione, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
 

adminReato ambientale: art. 256 comma 4
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Rifiuti: Trasporto rifiuti senza FIR – non è reato?

Art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 – Cass. penale 27.7.2011 n. 29973
 
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
Il caso prende origine dal viaggio senza FIR, di veicoli incidentati destinati alla demolizione. Rifiuti considerati pericolosi.
Il fatto si consumava sotto la vigenza dell’art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 prima della riforma avvenuta  con Dlgs. 205/2010 che modificava l’art. 258 alla luce del SISTRI.
La Cassazione si pone il problema della applicazione del nuovo art. 258, come modificato, in quanto norma più favorevole al reo (favor rei ex art. 2 c.p.).
 
La Corte di Cassazione, dunque con sentenza n. 29773/2011 ritiene depenalizzato il reato di trasporto rifiuti in assenza di formulario o con FIR incompleto proprio in quanto ipotesi illecita non più statuita dal nuovo TUA e come tale più favorevole al reo.

A dire il vero la Sentenza è un po’ confusa in quanto disserta sul punto della applicabilità del nuovo articolo 258 senza però porre a fondamento della decisione tale dissertazione.
La sentenza inoltre non può tenere conto della intervenuta abrogazione del sistema Sistri operata dal DL. 138/2011.
 
La sentenza invero deciderà che il reato non sussiste in quanto i rifiuti trasportati non sono pericolosi e dunque non si pone il problema della applicabilità della pena di cui all’art. 483 c.p..(258) – (oggetto del contendere era l’accertato trasporto di veicoli destinati alla rottamazione, circostanza che il P.M. aveva classificato come trasporto di rifiuti in assenza di formulario. La Cassazione, invece, ha escluso che le automobili fossero rifiuti perché non erano veicoli fuori uso, essendo ancora dotati di targa e potendo essere ancora utilizzati).
 
Vero è che la Cassazione pone attenzione alla novella dell’art. 258.
 
La novella a ben leggere ha modificato la fattispecie legislativa nei suoi elementi costitutivi, cancellando il reato di trasporto di rifiuti in assenza di formulario e sostituendolo con l’illecito di trasporto in assenza di copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI (la cui sanzione è statuita all’art. 260 bis T.U.A., oggi abrogato dal DL 138/2011).
La Dottrina si è già espressa, sollevando la questione affinché il Parlamento prendesse provvedimenti e suggerendo nelle more una soluzione di buon senso:continuare cioè l’applicazione del vecchio Codice Ambientale fintanto che il SISTRI non fosse divenuto operativo.
 
La sentenza dunque ha il merito di porre riflessione sulla applicazione dell’art. 258 comma 4 anche alle fattispecie contestate precedentemente alla entrata in vigore della nuova formulazione dlel’art. 258 (25.12.2010).
 
 
 
 

ART. 258 COMMA 4 vigente fino al 24/12/2010 ART. 258 COMMA 4 
vigente al 25/12/2010
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulano di cui all’articolo 193ovvero indica nel formulano stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. 
….
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

 

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Sacchetti di plastica: Produzione, Commercializzazione ed Utilizzo Le novità del quadro normativo

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Si ritiene utile presentare un riepilogo del quadro normativo europeo e nazionale, relativo alla produzione, commercializzazione ed utilizzo dei sacchetti in plastica.

Il fine della sintesi proposta è quello di informare il sistema, chiarendo alcuni aspetti particolarmente critici circa le novità che diventeranno operative a partire dal 1 gennaio 2011 (relativamente al divieto alla produzione, commercializzazione ed utilizzo dei sacchetti in plastica non biodegradabili così come definiti dalla norma tecnica EN 13432).
La norma europea EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”, adottata anche in Italia con la denominazione UNI EN 13432, definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito “compostabile”:
–         Biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica;
–         Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di contaminazione visiva);
–         Bassi livelli di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante).
L’inquinamento dei sacchetti è duplice: c’è il problema dello smaltimento e quello della produzione. Si stima, infatti, che per produrne 200 mila tonnellate vengano bruciate 430  mila tonnellate di petrolio. Le alternative esistono e sono i sacchetti di tela e cotone o i sacchetti di carta riciclata capaci di portare fino a 7 kg di peso ma c’è di più. Sono gli ecoshopper che dovranno essere realizzati in bio plastica ricavata da olio di girasole, amido di mais e da altre materie vegetali e dovranno essere riutilizzabili.
La norma UNI EN 13432 è una norma armonizzata, ossia fornisce presunzione di conformità alla Direttiva Europea 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE 94/62 EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.
I dettami di tali disposizioni sono stati recepiti dalla “Finanziaria 2007” Legge 27 dicembre 2006 n.296. In particolare si riportano i due commi dell’art.1 specificatamente dedicati a tale tematica:
“1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall’anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili. 1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.”
All’art. 23, del Decreto  decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini, viene introdotto il comma 21-novies che proroga al 1° gennaio 2011 il termine originariamente previsto al 1° gennaio 2010 che vieta la commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili.
Ciò in quanto non è ancora stato definito il programma (da notificarsi in sede comunitaria)  che dovrà prevedere specifiche misure  da introdurre nell’ordinamento per avviare una graduale dismissione di tali sacchetti.
La confusione intorno alla ipotetica messa al bando, dal 1 gennaio 2010, dei sacchetti in plastica parte dalla Legge Finanziaria 2007 che prevedeva, ai commi 1129 1130, l’avvio di un programma sperimentale volto alla progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci non biodegradabili, nonché il rinvio a due decreti ministeriali, mai pubblicati, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 30 aprile 2007); questi avrebbero dovuto individuare misure “da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci”.
Il Ministero – si legge nella circolare FGP – ha precisato che sono emerse difficoltà a formulare, entro aprile 2007 (data indicata dalla Finanziaria per l’emanazione dei decreti, ndr), il programma sperimentale per la progressiva riduzione dell’immissione in commercio di sacchetti in materiali non biodegradabili. Peraltro, ha dichiarato il Ministero, sono stati valutati gli effetti della norma sull’assetto produttivo, cui hanno fatto seguito valutazioni che hanno indotto a ritenere necessaria la determinazione di un più ampio periodo di transizione rispetto ai tre anni indicati dalla norma.
Nelle intenzioni del legislatore, lo slittamento di un anno dovrebbe, quindi, consentire di adeguare le strutture produttive e distributive alla nuova disciplina considerata “la non semplice definizione sul piano operativo del programma” e per consentire, si legge nella relazione “un impatto morbido sul sistema produttivo e di distribuzione commerciale”.
 

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Acque: art. 137 Dlgs. 152/2006 e Dlgs. 231/2001

Schema dell’art. 137
 
A cura di avv. Cinzia Silvestri
 
Lo Studio Legale Ambiente propone primo schema di chiarimento delle novità introdotte dal Dlgs. 231/2001 e i reati di cui al Dlgs. 152/2006; e ciò con riserva di precisare in ordine alla natura della responsabilità degli Enti  come indicati all’art. 1 Dlgs. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica).
L’intento in questa prima fase è di fornire una analisi semplicemente descrittiva.
 
IL DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121  (attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela  penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) è entrato in vigore il 16.8.2011.
 
Il Decreto ha inserito l’art. 25 undecies al Dlgs. 231/2001 dedicandosi ai “reati ambientali”.
Ciò significa che l’Ente (Società) risponderà in “via amministrativa” dei reati ambientali commessi dai soggetti di cui all’art. 5 del Dlgs. 231/2001 e nei modi e limiti ivi descritti.
Il Decreto impone molte novità anche applicative e una nuova gestione organizzativa.
 
L’art. 25 undecies prevede, con riferimento all’art. 137 Dlgs. 152/2006 (acque industriali), la responsabilità anche dell’Ente (società).
 
In particolare, l’art. 25 undecies comma 2 lettera a) n. 1 considera le seguenti fattispecie di reato:
1) art. 137 comma 3: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.
2) Art. 137 comma 5, primo periodo: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro.
3)             Art. 137 comma 13: Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente

In sintesi:
 

reato Pena ex Dlgs. 152/2006 Sanzione Ente
ex Dlgs. 231/2001
art. 137 comma 3
 
l’arresto fino a due anni 150 a 200 quote
137 co.5 primo periodo l’arresto fino a due anni
e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro.
 
150/200 quote
137 co. 13 dell’arresto da due mesi a due anni 150/200 quote

 
Si ricorda che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del Dlgs. 231/2001 indica un particolare sistema di calcolo della sanzione: “…2.  La  sanzione  pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille.   3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.”
Ovvero da un minimo di 250 Euro a 1500 Euro.
 
Il secondo blocco di reati è previsto dall’art. 25 undecies Dlgs. 231/2001 comma 2 lettera a) n. 2 e si distingue per un maggiore rigore sanzionatorio laddove prevede:
1)    quote maggiori a carico delle Società (da 200 a 300 quote);
2)    l’applicazione di sanzioni interdittive descritte dall’art. 9 comma 2 Dlgs. 231/2001 quali
a) interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) sospensione  o revoca della autorizzazione, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
 
In particolare:
 
1) art. 137 comma 2: Quando le condotte descritte al comma 1 (ovvero 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata…), riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.
2)    Art. 137 comma 5 secondo periodo: Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro
3)    Art. 137 comma 11:  Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (Scarichi sul suolo) e 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l’arresto sino a tre anni.
 
In sintesi
 

reato Pena ex Dlgs. 152/2006 Sanzione Ente
ex Dlgs. 231/2001
Art. 25 undecies comma 7
art. 137 co. 2
 
dell’arresto da tre mesi a tre anni.
 
200 a 300 quote  
 
 
Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 Dlgs. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi.
137 co. 5 secondo periodo l’arresto da sei mesi a tre anni
e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro
200 a 300 quote
137 co. 11 l’arresto sino a tre anni. 200 a 300  quote
adminAcque: art. 137 Dlgs. 152/2006 e Dlgs. 231/2001
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Sicurezza: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08

Indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione – A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Con nota 11 luglio 2011 Prot. 15/VI/0015816, il Ministero del Lavoro ha informato dell’avvenuta approvazione, da parte della Commissione consultiva, di un modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 e delle indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008) per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007.
 
Il documento, congiuntamente alla tabella di correlazione, che si allega, ha l’obiettivo di fornire indicazioni alle Aziende che si sono dotate o che,  in attesa della definizione di procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, intendono dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007, affinché possano:
a) accertare, in un processo di autovalutazione, la conformità del proprio Modello ai requisiti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, per le parti corrispondenti;
b)   apportare eventuali integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali, necessarie allo scopo di rendere il proprio modello di organizzazione e di gestione conforme ai requisiti di cui all’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al sistema di controllo (comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008)  ed al sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008).
 
Dalla Tabella di Correlazione allegata emerge che l’unica parte non corrispondente tra le Linee Guida UNI – INAIL, le BS OHSAS 18001:2007 e quanto richiesto all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 
Per “non corrispondente” si intende che il sistema disciplinare non è indicato come requisito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro descritto dalle Linee Guida UNI INAIL e dalle BS OHSAS 18001:2007, mentre è espressamente richiesto come requisito essenziale dall’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008.
 
A supporto delle attività di cui ai succitati punti a) e b), si riportano nei paragrafi che seguono:
1)    alcuni chiarimenti in merito alla conformità del sistema di controllo di cui al comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 rispetto ai contenuti delle Linee Guida UNI-INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007;
2)    indicazioni per l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione attuato  dall’azienda in applicazione dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008.
 

Chiarimenti sul sistema di controllo nel Modello di organizzazione e gestione ex artICOLO 30 del D.Lgs. n. 81/2008

L’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: “…Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.
 
Qualora un’azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l’effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione.
Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Con il termine “documentato” si intende che la partecipazione dell’Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l’audit interno deve verificare anche l’effettiva applicazione del sistema disciplinare.
 

Indicazioni per l’adozione del Sistema Disciplinare nel Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 del D. Lgs. 81/08

L’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e gestione, l’adozione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”.
E’ quindi necessario che l’Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all’articolo 300 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello. Il tipo e l’entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati.
 
Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall’Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:
–       Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);
–       Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;
–       Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs.  n. 81/2008);
–       Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);
–       Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);
–       Auditor/Gruppo di audit.
 
L’azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l’azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.
 
 
Allegato:

TABELLA DI CORRELAZIONE ARTICOLO 30 D. LGS. n. 81/2008 – LINEE GUIDA UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007

PER IDENTIFICAZIONE DELLE “PARTI CORRISPONDENTI” DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 30
 
 
Nella tabella che segue sono riportate esclusivamente le correlazioni tra i requisiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 con quelli delle Linee Guida UNI INAIL (Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – SGSL) e delle BS OHSAS 18001:2007.
 
 

Rif. Art. 30 D. Lgs. n. 81/2008
Rif. Linee Guida UNI INAIL (2001)
Rif. BS OHSAS 18001:2007
c.1 lett. a: rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.     La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
D.     Pianificazione
E.1    Il sistema di gestione
E.6    Documentazione
E.7    Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.1     Requisiti generali
4.2      Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.3.1  Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli
4.3.2  Prescrizioni legali e di altro tipo
4.3.3  Obiettivi e programmi
4.4.4  Documentazione
4.4.6  Controllo operativo
4.5.2  Valutazione della conformità
c. 1 lett. b: attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.
A.     Finalità
B.     Sequenza ciclica di un SGSL
C.     La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
D.     Pianificazione
E.1   Il sistema di gestione
E.7    Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.1      Requisiti generali
4.2      Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.3.1  Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli
4.3.2  Prescrizioni legali e di altro tipo
4.3.3  Obiettivi e programmi
4.4.6  Controllo operativo
c. 1 lett. c: alle attività di natura organizzativa, quali:
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.     La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
D.    Pianificazione
E.2   Definizione dei compiti e delle responsabilità
4.1   Requisiti generali
4.2   Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.3   Pianificazione
emergenze
Primo soccorso
E.7   Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze
Gestione appalti
E.5  Comunicazione, flusso informativo e cooperazione
E.7   Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.4.3.1 Comunicazione
4.4.6    Controllo operativo
Riunioni periodiche di sicurezza
E.3   Coinvolgimento del personale
4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione
Consultazione dei RLS
B.      Sequenza ciclica di un SGSL
C.      La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.3  Coinvolgimento del personale
4.2      Politica della sicurezza e salute sul lavoro
4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, e autorità
4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione
c. 1 lett. d: alle attività di sorveglianza sanitaria
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1   Il sistema di gestione
E.7    Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.1 Requisiti generali
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.6 Controllo operativo
c. 1 lett. e: alle attività di informazione e formazione
A.    Finalità
B.     Sequenza ciclica di un SGSL
C.     La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1   Il sistema di gestione
E.4   Formazione, addestramento, consapevolezza
E.5   Comunicazione, flusso informativo e cooperazione
4.1     Requisiti generali
4.2     Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.2  Competenza, addestramento, consapevolezza
c. 1 lett. f: alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1   Il sistema di gestione
E.7    Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
F.1    Monitoraggio interno della sicurezza (1° livello)
F.2   Caratteristiche e responsabilità dei verificatori
F.3   Piano del Monitoraggio
4.1   Requisiti generali
4.2   Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.6 Controllo operativo
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni
4.5.2 Valutazione della conformità
4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive
4.5.4 Controllo delle registrazioni
4.5.5 Audit interno
c. 1 lett.g: all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge
A.   Finalità
B.   Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
D.   Pianificazione
E.1  Il sistema di gestione
E.6  Documentazione
4.1    Requisiti generali
4.2    Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo
4.4.4 Documentazione
4.4.5 Controllo dei documenti
4.5.2 Valutazione della conformità
c. 1 lett. h: alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
A.    Finalità
B.   Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1  Il sistema di gestione
F.1   Monitoraggio interno della sicurezza (2° livello)
F.2  Caratteristiche e responsabilità dei verificatori
F.3  Piano del Monitoraggio
4.1    Requisiti generali
4.2    Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni
4.5.4 Controllo delle registrazioni
4.5.5 Audit interno
c. 2: il modello organizzativo e gestionaLE DI CUI AL C. 1 DEVE PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL’AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITà DI CUI AL COMMA 1
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1  Il sistema di gestione
E.6  Documentazione
4.1    Requisiti generali
4.2    Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.4 Documentazione
4.4.5 Controllo dei documenti
4.5.4 Controllo delle registrazioni
C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN’ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER :
A.    Finalità
B.    Sequenza ciclica di un SGSL
C.    La politica per la sicurezza e salute sul lavoro
E.1  Il sistema di gestione
E.2  Definizione dei compiti e delle responsabilità
E.4  Formazione, addestramento, consapevolezza
4.1   Requisiti generali
4.2   Politica della salute e sicurezza sul lavoro
4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza
la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
D.    Pianificazione
E.7   Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
F.1   Monitoraggio interno della sicurezza
F.2   Caratteristiche e responsabilità dei verificatori
F.3   Piano del Monitoraggio
4.3    Pianificazione
4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli
4.3.3 Obiettivi e programmi
4.4.6 Controllo operativo
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni
4.5.2 Valutazione della conformità
4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

adminSicurezza: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08
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SISTRI – disponibile il programma pilota per il tracciamento dei rifiuti

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Dal 26 luglio 2010 è ufficialmente partita la fase test sulle procedure informatizzate del sistema Sistri.
 
In vista della scadenza del 1° ottobre, termine posto dal D.M. 9 luglio 2010 all’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, è stata attivata questa fase di test al fine di consentire una piena e più diffusa conoscenza delle modalità operative e della funzionalità del SISTRI e per consentire ad un insieme rappresentativo di tutte le classi di utenti di provare il sistema e fornire suggerimenti e proposte per meglio adattare l’interfaccia utente e le procedure relative alle esigenze prospettate dagli operatori ed ai sistemi gestionali presenti presso le aziende.

Fino al 1 settembre, le imprese selezionate potranno far pervenire ai tecnici del Ministero, attraverso il programma pilota messo a disposizione sul sito www.sistri.it,  le proposte di miglioramento del sistema operativo, soprattutto per quanto riguarda l’interfacciabilità con i programmi in uso aziendale. Il programma sarà condotto con un approccio graduale ed evolutivo, garantendo agli utenti di sperimentare inizialmente un flusso base e progressivamente nuovi elementi sempre più aderenti al sistema in esercizio. Tale metodologia consentirà di raccogliere gli eventuali feedback da utilizzare ai fini del miglioramento del sistema. Il programma di test si articolerà, in particolare, in due fasi che procederanno distinte nel tempo.

 
La prima fase è circoscritta, a un insieme rappresentativo delle classi di utenti. Più avanti si consentirà a tutti gli utenti di familiarizzare con i nuovi percorsi. È un processo che porterà vantaggi per la funzionalità stessa del Sistri: il Ministero si aspetta, infatti, ritorni in termini di suggerimenti e proposte per meglio adattare l’interfaccia del sistema e le procedure alle esigenze delle imprese.

Nei prossimi giorni verrà messo a disposizione degli utenti una prima bozza di manuale operativo, che servirà per formare gli addetti aziendali sulla conoscenza delle nuove procedure e metterli in grado di operare in conformità alle nuove disposizioni.
Le  due fasi test prevedono:
Fase 1 – Sistema demo per la verifica di funzionalità, processi ed usabilità: per migliorare e consolidare l’interfaccia e le procedure del Sistri, grazie ai feedback che saranno utilizzati sia per il processo di miglioramento e tuning del sistema, sia per definire in maniera partecipata il Manuale Utente.
Fase 2 – Sistema in ambiente di produzione man mano che questo è consolidato attraverso la fase 1: per consentire agli utenti di fare pratica con il nuovo sistema, per acquisire praticità e rapidità nell’utilizzo anche grazie al supporto del Manuale Utente.

 

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SISTRI – PROROGA NOVITA'

A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


Il provvedimento di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  approvato dal Senato il 7 luglio 2011 , non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene un’importante disposizione  (in materia di Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, poichè prevede che, per imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi (compresi i trasportatori di cui all’art. 212 c. 8 del D.Lgs. 152/06 che trasportano rifiuti pericolosi) che hanno fino a 10 dipendenti, la data di piena operatività del Sistri non possa essere antecedente al 1° giugno 2012.
La data di avvio della piena operatività del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti non sarà dunque il 2 gennaio 2012, come stabilito con Decreto 26 maggio 2011, bensì quella che sarà adottata con un provvedimento di proroga emanato dal Ministero dell’Ambiente, comunque non antecedente al 1° giugno 2012.
 
Fino a tale data i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti saranno tenuti alla gestione dei rifiuti secondo la logica del “doppio binario”: obbligo di utilizzo del Sistri (pur in assenza delle relative sanzioni, che scatteranno a partire dal giorno della piena operatività del sistema) e di tenuta delle tradizionali scritture cartacee (registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti), anche se il nuovo art. 258 del D.Lgs. 152/06 in materia di “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” fa riferimento ai soli soggetti che non abbiano aderito al Sistri.
La modifica trova la sua motivazione nella necessità di «garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività» del Sistri. Il che è più che comprensibile a fronte della complessità del sistema e della dimensione dei soggetti destinatari dell’obbligo.
In ordine al sistema sanzionatorio, anche questa futura proroga varrà al pari di quelle intervenute per le altre categorie di soggetti obbligati con il Dm 26 maggio 2011. Infatti, le sanzioni previste per il Sistri si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del regime del “doppio binario”.
Il Dm 26 maggio 2011 ha reso graduale la dismissione di tale regime e graduale sarà anche l’applicazione delle sanzioni che saranno applicabili solo da quando le singole categorie di soggetti saranno obbligate alla dismissione del “doppio binario”.


 

adminSISTRI – PROROGA NOVITA'
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