Delega ambientale: Direttore tecnico, responsabilità penale

Delega ambientale: Direttore tecnico e reponsabilità penale
Cassazione penale n. 905 del 24.6.2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza 905 del 24.6.2016 precisa il contenuto della delega ambientale ed individua il soggetto tenuto al rispetto della normativa ambientale.
La sentenza testimonia la difficoltà da parte della magistratura di individuare il soggetto tenuto a garantire il rispetto della normativa ambientale; e ciò nonostante le plurime sentenze della Corte di Cassazione che precisano non solo il contenuto della delega ambientale e la sua funzione ma individuano altresì il soggetto tenuto al rispetto della normativa ambientale nella struttura apicale, con i dovuti distinguo.
Interessante la distinzione… continua lettura articolo – delega

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Delega ambientale – Sicurezza e Ambiente – Cassazione pen. 27853/2015

Delega ambientale e struttura societaria di modeste dimensioni: ammissibilità, struttura della responsabilità
Principio di non contraddizione tra normativa Sicurezza e Ambiente – Cass. Pen., Sez. III, n. 27853/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Nadia Tosello


 
La Corte di Cassazione Penale ha di recente esaminato l’istituto della delega di funzioni in materia ambientale statuendo due principi meritevoli di considerazione per la loro portata fortemente innovativa.
Con un primo principio, ponendosi in contrasto rispetto all’orientamento ormai consolidato secondo il quale il trasferimento di poteri trova ragione in virtù della complessa articolazione aziendale, i Giudici di legittimità hanno ammesso la delega di funzioni in materia ambientale anche nell’ambito delle aziende di modeste dimensioni. A dire il vero continua lettura articolo ..Delega ambientale

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Delega ambientale: Cass. pen. n. 27862/2015

Delega ambientale: alcune precisazioni sulla responsabilità
Cassazione penale n. 27863/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza sembra confondere l’attribuzione di mansioni lavorative con la delega ambientale e tuttavia offre spunto per alcune precisazioni.
1) Differenza tra delega ambientale e attribuzione di mansioni. Non esiste dubbio sul fatto che ogni lavoratore (sia in campo ambientale che nella Sicurezza) risponde anche penalmente per illeciti commessi nello svolgimento delle sue mansioni o compiti.
Compiti e mansioni che vengono indicati ed attribuiti dal datore di lavoro/dalla società. Tale ripartizione consente, secondo la Corte, di mantenere la responsabilità al livello dell’autore individuato; responsabilità che non risale fino agli amministratori o gestori ovvero a quei soggetti dotati di potere di spesa , di controllo e di intervento ovvero coloro che rivestono una posizione di garanzia.
La Corte però afferma che se tali compiti…continua lettura articolo 

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Delegato ambientale e responsabilità

Delegato ambientale e responsabilità: deposito incontrollato rifiuti

Cass. pen. Sez. III, n. 43773/2012

A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


La sentenza precisa il rapporto tra
a) il legale rappresentante della società ed
b) il proprio delegato ambientale.

Spesso il legale rappresentante ritiene di escludere la propria responsabilità con il mero conferimento della delega a soggetto idoneo.
Vero è che il Giudice è chiamato a valutare la responsabilità del legale rappresentante con riferimento al concreto verificarsi degli eventi e al suo contributo causale a prescindere dalla delega conferita.

Nel caso in esame invero, pur esistendo la delega ambientale che coinvolge il delegato, il Giudice ha verificato che il legale rappresentante era a conoscenza dei fatti e nulla ha posto in essere per evitare il reato.

In particolare:
La sentenza coinvolge due soggetti
1) l’amministratore unico di una società
2) il responsbaile in materia ambientale della stessa società
quali colpevoli, secondo il Tribunale di primo grado, ex artt. 192 comma 1 e 256 Dlgs. 152/2006 “per avere effettuato, in concorso fra di loro e nelle rispettive qualità ….., depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi …..e li condannava alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda ciascuno.

La difesa degli imputati, pur articolata, è di interesse nella parte in cui sostenevano che la “ …decisione ..era contraddittoria poichè affermava la responsabilità penale sia di ….rappresentante legale ….sia di…..responsabile in materia ambientale della predetta ditta. Invero – secondo la difesa dei ricorrenti – la responsabilità dell’uno escludeva quella dell’altro…”

La Cassazione respinge le difese.

Il Giudice di primo grado invero aveva accertato con “…un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali…” che il rappresentante legale e il procuratore speciale responsabile in materia ambientale della ditta – avevano effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, quali:
a) terre esauste di decolorazione per un quantitativo pari a circa 504 mc;
b) sansa esausta.

Trattavasi di rifiuti depositati a tempo indeterminato, senza un idoneo programma di smaltimento .
Ricorrevano pertanto nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, come contestato ai capi A) e C) della rubrica.
Sul punto della concorrrente responsabilità la cassazione precisa che sussiste la responsabilità penale di entrambi in quanto il legale rappresentante era a “…. conoscenza che il deposito dei rifiuti non pericolosi si protraeva da lungo tempo, senza che fosse stato predisposto un idoneo programma di smaltimento di rifiuti medesimi – non aveva posto in esser alcun intervento operativo ed efficace onde porre termine alla situazione illecita creata all’interno dell’azienda gestita dallo stesso ……

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Legale rappresentante: responsabilità ambientale

Delegato ambientale: Cassazione penale n. 2409/2012
A cura di Cinzia Silvestri
La sentenza della Cassazione conferma la responsabilità, in concorso, dell’ amministratore unico della società e del procuratore speciale e responsabile in materia ambientale della società per aver effettuato depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi ( ai sensi dell’ art. 256 comma 2 Dlgs. n. 152/2006).
La sentenza accerta,nel fatto, l’ esistenza concreta della condotta di concorso.
Non attribuisce responsabilità sulla base della esistenza mera della qualità o carica ricoperta!
Il ” delegato ambientale”, in forza della delega attribuita, risponde dell ‘ illecito.
Qualche dubbio invece di responsabilità sulla posizione del legale rappresentante o amministratore unico che si difendeva in giudizio rappresentando la delega conferita.
Vero e’ che la Cassazione, premessa la validità della delega conferita, ha verificato la conoscenza in capo al legale rappresentante del deposito dei rifiuti non pericolosi da tempo ” senza che fosse predisposto un idoneo programma di smaltimento di rifiuti …non aveva posto in essere alcun intervento operativo ed efficace onde porre termine alla situazione illecita creata….”.
Il legale rappresentante risponde solo in quanto ha concretamente omesso, essendone a conoscenza, di attuare il comportamento idoneo a porre termine alla condotta illecita.
Questo caso non esenta da responsabilità il legale rappresentante solo previo accertamento della concreta ed attiva/omissiva responsabilità.

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