Rifiuti ed imballaggi – Decreto “crescita”

Rifiuti ed imballaggi – Decreto “crescita”

Rifiuti ed imballaggi
Incentivi dal DL. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente

L’art. 26 bis del DL 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 attribuisce abbuoni, credito imposta ecc.. a coloro che restituiscono, riutilizzano gli imballaggi delle merci o effettuano la raccolta differenziata ai fini del riciclo. Beneficio riconosciuto fino ad un massimo di € 10.000 annue.

Così recita l’art. 26 bis:
Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
1. L’impresa venditrice della merce puo’ riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L’abbuono e’ riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto. All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo e’ riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorche’ da questa non utilizzati.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta e’ indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e’ soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d’imposta e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero e’ stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali e’ stato riconosciuto l’abbuono all’impresa acquirente, ancorche’ da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 e’ presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione dei commi 1 e 2 e le modalita’ per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. )

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Criteri Ambientali Minimi (CAM) e Appalto: Decreto 15.2.2017

Criteri Ambientali Minimi (CAM) e Appalti – DECRETO 15 febbraio 2017
Criteri  da inserire nel bando appalto
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7.3.2017 il Decreto del MIn. Ambiente relativo alla “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o
lungo le strade”. Leggi Decreto CAM 
Il decreto è interessante in quanto disciplina l’inserimento di appositi Criteri di carattere ambientale da inserire nel capitolati d’appalto.
Nel caso specifico si tratta di disciplinare l’uso di fitofarmaci lungo le strade o lungo linee ferroviarie e tuttavia indica la strada si sviluppo per altri settori.
Scrive il decreto con riferimento ai CAM:
I CAM rappresentano un mezzo per:
• tutelare l’ambiente acquatico e l’acqua potabile;
• tutelare la salute;
• tutelare gli ecosistemi naturali.
I CAM si suddividono in criteri ambientali «di base» e
«premianti» e sono finalizzati a promuovere una maggiore
sostenibilita’ ambientale, economica e sociale dei servizi offerti,
garantendo comunque il rispetto delle leggi nazionali e regionali.
Le stazioni appaltanti devono introdurre obbligatoriamente i
criteri di base indicati nel presente documento nelle proprie
procedure d’appalto e utilizzare i «criteri premianti» quando
aggiudicano le gare d’appalto con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.
I CAM sono collegati alle singole fasi di definizione
dell’appalto in modo da facilitare il compito della stazione
appaltante che deve introdurli nelle proprie gare e sono raggruppati
in sezioni come di seguito descritto:….”

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Tracciamento e pesatura rifiuti: Decreto 16.2.2017

Contributi per le PMI – pesatura rifiuti – termine per l’accesso ai contributi
Decreto 16.2.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazz. Uff. 27.2.2017 il Decreto 16.2.2017 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Fissazione del termine per la presentazione delle domande d’accesso ai contributi per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di
impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti.
Leggi Decreto 17.2.2017 -incentivi imprese
 

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Discariche: nuovi criteri ammissibilità

Nuovi criteri ammissibilità in Discarica
Decreto Ministero Ambiente 2015
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015 il Decreto del Ministero Ambiente che ha modificato il Decreto del 27.9.2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
E’ stato sostituito completamente l’allegato 3 del decreto.
 
Tale decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE.
Le modifiche, richieste dalla Commissione europea, contenute nel decreto, riguardano:

  • il codice dei rifiuti 101208 (piastrelle ceramiche cotte) che non potrà più essere smaltito in discarica senza la preventiva caratterizzazione;
  • l’introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi;
  • l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

Oltre alle modifiche volte a sanare i rilievi della Commissione europea, il decreto contiene anche misure volte a:

  • eliminare la deroga al parametro TOC (determinazione del Carbonio Organico Totale) per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
  • migliorare l’applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC (determinazione del Carbonio Organico Disciolto) per l’accettabilità dei rifiuti in discariche per non pericolosi;
  • chiarire l’applicabilità del parametro TDS (determinazione dei solidi disciolti totali) in alternativa ai parametri solfati e cloruri.

*Si rimanda alla lettura del Decreto MinAmbiente 24.6.2015.
 
 
 

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Linee Guida ISPRA/APPA: campi elettromagnetici

Linee Guida: invio dati campo elettromagnetico
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2014  le Linee Guida ISPRA/APPA sul controllo dei campi elettromagnetici.
“Considerato che l’art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, demanda ad apposite Linee guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA, l’individuazione delle modalita’ di fornitura all’ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna, dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici e delle pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere;
Sono approvate le Linee guida, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente: alle modalita’ con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti; ai fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilita’ temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore, cosi’ come riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante al presente decreto.

adminLinee Guida ISPRA/APPA: campi elettromagnetici
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Auto incentivi

DECRETO INCENTIVI ACQUISTO VETTURE A BASSE EMISSIONI
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2014 il Decreto che autorizza nuovi incentivi per l’acquisto o leasing di “vettura a basse emissioni”. La novità consiste nel fatto che l’incentivo può essere elargito anche senza la rottamazione di vettura.
Decreto incentivi

adminAuto incentivi
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DL n. 69/2013: Decreto del Fare

Decreto “del Fare”
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/6/2013 ed in vigore dal 22/6/2013 il DL n. 69/2013.
Il Decreto ha l’obiettivo di “rilanciare l’economia” del Paese a mezzo di interventi su settori già oggetto di interventi mutevoli del nostro legislatore.
Cosi il Decreto si occupa o ritorna ad occuparsi di Giustizia e processo civile,Ambiente, Appalti, Sicurezza sul lavoro.
Decreto Legge n. 69/2013

adminDL n. 69/2013: Decreto del Fare
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Sicurezza: DVR autocertificazione

Sicurezza: DVR – autocertificazione al 31.5.2013
Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate
Chiarimenti inerenti la proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Il termine per l’autocertificazione del DVR è avvenuta ex art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
IN seguito alle numerose richieste pervenute, il Ministero del lavoro ha diffuso una nota di chiarimenti inerenti il termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi.
Nella nota vengono ricostruite normativamente le diverse proroghe che si sono succedute nel tempo sino ad arrivare all’attuale formulazione del comma 5 dell’art. 29 che così dispone: ”..Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6 del comma 8 lett.f) e comunque non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” .
Secondo l’interpretazione ministeriale è da prendere in considerazione “la scadenza del terzo mese successivo” e poiché il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate entra in vigore il 6 febbraio 2013, la scadenza del terzo mese successivo è da intendersi riferita al 31 maggio 2013.
Pertanto, precisa la nota, la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione di rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale della nota ministeriale.
nota chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà: Nota del Ministero Lavoro 31/01/13 prot.32

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RAEE,TARES,Discarica rifiuti: novità nel DL 1/2013

RAEE, TARES, Rifiuti in Discarica, sisma Emilia e altre novità nella legge di Conversione in legge del DL 1/2013
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
E’ stato approvata in via definitiva la legge di conversione del DL 1/2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Si attende ora la pubblicazione in gazzetta.
Tra le principali disposizioni:
Rifiuti in discarica
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2013 il termine dell’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti, urbani e speciali, con Pci (Potere calorifero inferiore) superiore a 13 kJ/Kg. Il divieto avrebbe impedito di portare in discarica una quantità rilevante di rifiuti, come quelli dell’industria alimentare, cartaria, tessile, che secondo una direttiva europea andrebbero smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione per potenziare il recupero energetico.
Tares
L’articolo 1-bis posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
Raee
Vengono soppresse le limitazioni temporali entro le quali era consentito al produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche di indicare esplicitamente all’acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (c.d. eco-contributo RAEE). La norma prevedeva infatti che la citata indicazione potesse essere apposta fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell’allegato 1A (vale a dire i grandi elettrodomestici), fino al 13 febbraio 2013. Ora sarà sempre possibile, per il produttore (e quindi di conseguenza per il distributore) indicare esplicitamente all’acquirente di nuovi prodotti il c.d. eco-contributo RAEE (ECR).
Gestioni commissariali
Proroga al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal D.L. 59/2012[13], le gestioni commissariali riguardanti:
• gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno (art. 11 dell’O.P.C.M. 3891/2010);
• la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova (O.P.C.M. 3554/2006);
• il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell’Isola del Giglio (O.P.C.M. 3998/2012 e art. 2 dell’O.P.C.M. 4023/2012);
• l’emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie (art. 17 dell’O.P.C.M. 3738/2009).
Sisma Emilia
Modifica della disciplina per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.
In particolare, la norma prevede la possibilità di concessione dei contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili. La norma è volta a modificare i parametri per la concessione dei contributi al fine di consentire un incremento delle percentuali di sostegno rispetto al costo sostenuto e conseguentemente un maggiore utilizzo dei predetti contributi.
Emergenza Campania
Viene prorogata al 30 giugno 2013 la fase transitoria (scaduta il 31 dicembre) durante la quale è previsto che le attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati continuino ad essere gestite dai comuni della regione Campania. Fino al medesimo termine le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati continueranno ad essere svolte dalle società provinciali a livello di ambito territoriale ottimale. Dopo il 30 giugno si applicheranno anche sul territorio della regione Campania le disposizioni che attribuiscono ai comuni l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
Vai al testo del DL 1/2013 come modificato

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Revisione Spesa pubblica: Legge n. 135/2012

Revisione spesa pubblica, riordino Enti: e’ Legge</
Spending review
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Tutto accade a ferragosto.
La revisione tutta italiana della spesa pubblica si identifica, ormai e purtroppo, nel conciso inglese ” spending review…”.
Solo 30 giorni per convertire nella legge del 7/8/2012 n. 135 il DL del 6/7/2012 n. 95.
La LEGGE, che modifica il DL in numerose parti ( secondo ormai l’uso) e’ stata pubblicata nella gazzetta ufficiale del 14/8/2012…
Si richiamano per il momento
1) l’art. 1 sulla riduzione della spesa per acquisto e servizi che incide sul Dlgs. 163/2006( appalti);
2) l’art. 17 sul riordino delle Province e funzioni..

adminRevisione Spesa pubblica: Legge n. 135/2012
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Materiali da riporto e terre: il punto

Materiali da riporto e terre e rocce: il punto
a cura di avvocato Cinzia Silvestri
 
Sono stati convertiti in Legge i decreti Legge 1 e 2 del 2012.
1)   DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) è stato convertito in Legge n. 27/2012 e vigente dal 17.4.2012
2)   DL n. 2/2012 (Ambiente) è stato convertito in Legge n. 28/2012 e vigente al 17.4.2012
 
Già si è evidenziato il legame tra i due decreti legge  che dialogano e pongono legame tra
1)   i materiali da riporto (DL. 2/2012 art. 3) e
2)   le terre e rocce da scavo (art. 49 DL 1/2012).
 

art. 3 DL 2/2012
(materiali  riporto)
Art. 49 DL. 1/2012
(terre e rocce)
2. Ai fini dell’applicazione del  presente  articolo,  per  matrici
materiali di  riporto  si  intendono  i  materiali  eterogenei,  come
disciplinati dal decreto di cui all’articolo 49 del decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti  e
rilevati,  non  assimilabili   per   caratteristiche   geologiche   e
stratigrafiche al terreno in  situ,  all’interno  dei  quali  possono
trovarsi materiali estranei.
1-bis. Il decreto di cui al comma  precedente,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono  considerate  sottoprodotti  ai  sensi
dell’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 
 
A dire il vero il legislatore sembra ricondurre terre e rocce da scavo (186) e materiali da riporto all’unico referente normativo dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 (sottoprodotto); norma cardine e unica fonte sulla quale si innesta il Regolamento “futuro” che dovrebbe trovare vigenza nel giugno del 2012.
L’avvento del DM (Regolamento) espungerà dal Dlgs. 152/2006 l’articolata e vessata disciplina delle terre (art. 186); terre che ritrovano nella definizione delle “matrici da riporto” alcuni elementi ed assonanze (“riempimenti, rilevati…).
 
L’assetto futuro della disciplina troverà base nell’art. 184bis (sottoprodotto) e applicazione (condizioni) nel regolamento e nella disciplina delle matrici; disciplina non prevista nel Dlgs. 152/2006 (con articolo espresso come lo erano le terre) bensì nell’art. 49 della L. 28/2012 (DL 1/2012).
 
Materiali da riporto e terre e rocce da scavo sembrano dunque destinati ad  essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis Dlgs. 152/2006 sulla base delle condizioni previste nel futuro Decreto.
 
Vero è che il legislatore ha scomodato l’art. 185 Dlgs. 152/2006 per i soli materiali da riporto fornendo “interpretazione autentica”.
I materiali da riporto dunque sono esclusi di per se’ ed in quanto equiparati al suolo dalla normativa sui rifiuti.
 
L’intento del legislatore è benevolo e accoglie la necessità di alleggerire la gestione, ad esempio, dei cantieri edili e dei materiali utilizzzati a fini edilizi.
Vero è che il legislatore non si è accontentato di inserire i “materiali da riporto” tra i sottoprodotti (art. 184 bis) ma è andato oltre, con forzatura, attribuendo diretta “esclusione” ai materiali da riporto della normativa sui rifiuti (dimenticando ratio e storia dell’art. 185 Dlgs. 152/2006).
In sintesi i materiali da riporto dovrebbero seguire la seguente disciplina:
1)    materiali da riporto esclusi ex art. 184 bis Dlgs. 152/2006 se sottoprodotti fino alla emanazione del DM futuro
2)    materiali da riporto esclusi ex art. 185 Dlgs. 152/2006 dalla normativa rifiuti alla emanazione del DM futuro

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Ambiente (DL n. 2/2012): è Legge n. 28/2012

Ambiente (DL n. 2/2012): è Legge
a cura di Studio Legale Ambiente.
E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 71 del 24.3.2012 la Legge n. 28 del 24.3.2012 di conversione del DL. n. 2/2012 relativo a misure straordinarie in materia di ambiente.
La Legge è vigente dal 25.3.2012. Molte sono le novità già anticipate anche su questo sito.
Con riserva di commento successivo. Buona lettura.
 

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Liberalizzazioni (DL n. 1/2012): e' Legge n. 27/2012

Liberalizzazioni: e’ Legge
L. 24/3/2012 n. 27 pubblicata in Gazz. Uff. N. 71 del 24/3/2012 ( conversione del DL n. 1/2012)
Vigente dal 25/3/2012
A cura di Studio Legale Ambiente
E’ vigente la Legge sulle “liberalizzazioni”.
Vero e’ che la gazzetta ufficiale del 24/3/2012 …..già pubblica anche DL 29/2012 che provvede a integrare proprio la Legge ….27/2012 nonché la L. 214/2012.
Con riserva di separato commento.

adminLiberalizzazioni (DL n. 1/2012): e' Legge n. 27/2012
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Rumore: DPR 227/2011 – semplificazioni

 Rumore : DPR 227/2011 – semplificazioni (1) 
Vigenza al 18.2.2012
 a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
Lo Studio Legale Ambiente aveva già anticipato le novità oggi approdate con modifica nel provvedimento del Presidente della Repubblica (cfr. articolo del 10.7.2011 “Acque e rumore: semplificazioni amministrative” su questo sito).
Può essere utile parafrasare l’art. 4 del DPR; unico articolo che si occupa della semplificazione della documentazione di impatto acustico e che entrarà in vigore il 18.2.2012.
A dire il vero la semplificazione appare “contenuta” e si concreta, per lo più, nell’uso dell’atto di notorietà ovvero nella dichiarazione sostituitiva dell’esercente che attesta la propria condizione ed il livello del rumore sotto la sua personale responsabilità.
Il richiamo inoltre alla documentazione di cui all’art. 8 L. 447/95 lascia perplessi . L’art. 8 impone la documentazione con riferimento a precisi ambiti di applicazione (VIA, richiesta di comuni, concessioni edilizia) mentre il richiamo operato dall’art. 4 in commento sembra prescindere dal contesto applicativo.
In particolare:
1) ESCLUSIONI: Il Regolamento esclude “dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n.  447, le attivita’ a bassa  rumorosita’  elencate  nell’Allegato  B”.
Ed invero l’”attività alberghiera” o una “palestra” (elenco B) viene considerata a “bassa rumorosità” e dunque non più tenuta a presentare la documentazione indicata nell’art. 8 L. n.  447/1995.
Si pensi al comma 4 dell’art.8 (impatto acustico) che prevedeva anche per le attività sportive il deposito di documento di “previsione di impatto acustico”.
2) ECCEZIONI: Prosegue il Regolamento ponendo “eccezione” e dunque obbligo di documentazione laddove si utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero:
“….fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti,  pizzerie,  trattorie,  bar, mense,  attivita’  ricreative,   agroturistiche,   culturali   e   di spettacolo,  sale  da  gioco,  palestre,  stabilimenti  balneari  che utilizzino   impianti   di   diffusione   sonora   ovvero    svolgano manifestazioni ed eventi con  diffusione  di  musica  o  utilizzo  di strumenti musicali.
Dunque la “palestra” gode della semplificazione amministrativa solo se non utilizza impianti di diffusione sonora!
3) PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO: “…In tali casi  e’  fatto  obbligo  di  predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto  acustico  ai  sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  Resta ferma la facolta’ di  fare  ricorso  alla  dichiarazione  sostitutiva dell’atto di notorieta’ di cui all’articolo 8, comma 5,  della  legge 26 ottobre 1995, n.  447,  ove  non  vengano  superati  i  limiti  di emissione di rumore di cui al comma 2.
Il richiamo all’art. 8 comma 2 della L. 447/95 evoca documentazione di “impatto acustico” richiesta dai comuni o nell’ambito addirittura della procedura di VIA.
In pratica la “palestra” che organizza evento con diffusione di musica è tenuta a presentare la documentazione di “impatto acustico”.
Continua il Regolamento richiamando invero il successivo comma 2 dell’art. 4 in commento e precisa che 1) se non vengono superati i limiti di emissione di cui al piano di classificazione comunale o 2) del DPCM 1991 (se non adottato il piano) allora la “palestra” (ad esempio) può usufruire della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 8 comma 5 L. 447/95.
Il richiamo all’art. 8 comma 5 impone la verifica dei criteri indicati dalla  Regione (art. 4 co. 1 lett. l) L. 447/95) per la redazione della documentazione di cui all’art. 8 commi 2,3,4 con le modalità DPR 445/2000 (che ha abrogato la L. 15/68).
4) ATTIVITA’/emissioni NON superiori:
Le attività ritenute a “bassa rumorosità” seguono la disciplina di cui al comma 1 dell’art. 4.
Il Regolamento permette di escludere la documentazione ex art. 8 L. 447/1995 e di sostituirla con dichiarazione di atto di notorietà a quelle attività

  • diverse da quelle indicate nel comma 1
  • le  cui emissioni di rumore non  siano  superiori  ai  limiti  stabiliti  dal documento di classificazione  acustica  del  territorio  comunale  di riferimento ovvero,
  • ove questo non  sia  stato  adottato,  ai  limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, 3.

ATTIVITA’ emissioni superiori.
Il DPR, al comma 3, precisa in merito a quelle attività che invece presentano (comportano) emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale o se questo non è stato adottato alla legge di riferimento DPCM 1997.
Se le emissioni sono oltre il limite:
A)“è fatto obbligo di presentare la documentazione prevista dall’art. 8 comma 6 del L. 447/95” ovvero l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività e dagli impianti.
b) la documentazione deve essere predisposta da tecnico competente in acustica.

adminRumore: DPR 227/2011 – semplificazioni
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Sistri e MUD: novità

SISTRI: MUD e operatività del Sistri
Proroghe termini
A CURA DI AVV. CINZIA SILVESTRI E DOTT. DARIO GIARDI
 
Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale specifiche disposizioni inerenti il differimento dei termini in materia di Mud e avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui si riportano, di seguito, gli elementi di dettaglio.
MUD E NUOVA MODULISTICA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011  è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente 12 novembre 2011,  entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione,  di proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione “Mud”  già in scadenza al 31 dicembre 2011.
Il provvedimento differisce quindi dalla data del 31 dicembre 2011 (prevista dal Dm 17 dicembre 2009 – articolo 12 comma 1 – ) a quella del 30 aprile 2012 il termine ultimo entro il quale i soggetti obbligati dovranno denunciare alle competenti Istituzioni i dati relativi alle attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011.
Il decreto prevede inoltre che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal Sistri, dovranno essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del sistema.
Il 30 dicembre 2011 è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 (supplemento ordinario n.283) il D.P.C.M. 23 dicembre 2011 contenente la nuova modulistica da utilizzare per la denuncia MUD già prevista dalla legge 70/94 e che va a sostituire, insieme alle istruzioni recate dallo stesso D.P.C.M., la analoga documentazione contenuta nel precedente D.P.C.M. 27 aprile 2010.
SISTRI
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge  29.12. 2011(entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e che sarà convertito in legge entro 60 giorni) n. 216 di “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” c.d. milleproroghe.
Tra le varie norme viene previsto lo slittamento (art. 13 comma 3) al 2 aprile 2012 del termine di entrata in operatività del nuovo sistema di controllo della gestione  dei rifiuti che era stato precedentemente fissato dal Governo al 9 febbraio 2012 (legge 148/2011). Rimane comunque ferma l’eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il nuovo sistema di controllo non potrà scattare prima del 1° giugno 2012.
 
Ulteriori differimenti
Sempre all’art. 13 sono state previste altre proroghe di disposizioni a carattere ambientale tra cui:
·         slittamento dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2013 del divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci (potere calorifico inferiore)  superiore a 13.000 Kj/kg;
·         spostamento al 31 dicembre 2012 del termine di entrata in vigore del divieto di vendita a paesi extra UE  di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell’allegato II del D.lgs. 161/2006;
·         rinvio dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 del termine previsto in materia di soppressione delle Autorità degli Ambiti territoriali Ottimali (ATO).
 

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