Servizio idrico: pubblicato il regolamento

Regolamento: il Servizio idrico dopo l’abrogazione delle ATO
DPCM 20.12.2012, pubblicato Gazz. Uff. 3.10.2012>
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Pubblicato il DPCM che regolamenta la individuazione delle funzioni della Autorità’ E.E. e Gas e del Ministero ambiente in ordine al Servizio Idrico integrato; e ciò in attuazione della Legge 214/2011.
Si
rinvia alla lettura del testo con riserva di commento.

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Servizio Idrico Integrato: Deliberazione 2/8/2012

Servizio Idrico Integrato: deliberazione 2/8/2012

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Deliberazione del 2/8/2012 della autorità per l’energia elettrica ed il Gas che impone ai gestori del servizio Idrico Integrato adempimenti già a partire dal 1/9/2012.
Definizione dei contenuti informativi e procedure di raccolta dati del Servizio Idrico Integrato costituisce ll’oggetto del provvedimento.
Si rinvia al testo

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Società miste e responsabilità ex Dlgs. n. 231/2001

Società miste e responsabilità amministrativa.

Cassazione penale 26 ottobre 2010 n. 234

A cura di avv. Cinzia Silvestri

La Cassazione penale n. 234/2010 riprende quanto già statuito dalla Cassazione penale 28699/2010 in punto di società miste.

Il caso rileva che la natura di una società quale ente pubblico economico non basta ad escluderla dalla applicazione del Dlgs. 231/2001”…. basando l’esclusione con riferimento allo svolgimento di funzioni pubbliche proprie degli enti territoriali, a seguito del trasferimento da parte dei Comuni della provincia di Enna delle loro funzioni appunto all’A.T.O. Enna”.

Prosegue la sentenza: “Una tale conclusione non può essere condivisa. La ratio dell’esenzione è infatti quella di escludere dall’applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, enti non solo pubblici, ma che svolgano funzioni non economiche, istituzionalemente rilevanti, sotto il profilo dell’assetto costituzionale dello Stato amministrazione.

In questo caso, infatti, …….necessità di evitare la sospensione di funzioni essenziali nel quadro degli equilibri dell’organizzazione costituzionale del Paese.

Nella fattispecie in esame tuttavia proprio la preminente, se non esclusiva, attività di impresa che deve essere riconosciuta alla Società….. non può essere messa in dubbio dallo svolgimento di una attività, che ha sicuramente ricadute indirette su beni costituzionalmente garantiti, quali ad esempio

il diritto alla salute (art. 32 Cost.),

il diritto all’ambiente (art. 9 Cost.),

ma che innanzitutto si caratterizza per una attività e per un servizio che, per statuto, sono impostati su criteri di economicità, ravvisabili nella tendenziale equiparazione tra i costi ed i ricavi, per consentire la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti.

Non si tratta dunque di avallare un criterio “formale” di applicazione della norma, ma di individuare ……il suo corretto ambito applicativo….”

L’attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciute agli enti pubblici territoriali, come i comuni, non possono …. essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura di una società per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico, è comunque un dato caratterizzante la loro costituzione.

Una conclusione diversa porterebbe all’inaccettabile conclusione, …. di escludere dall’ambito di applicazione della disciplina in esame un numero pressochè illimitato di enti operanti non solo nel settore dello

smaltimento dei rifiuti,

e quindi con attività in cui viene in rilievo, come interesse diffuso, il diritto alla salute e all’ambiente, ma anche là dove viene in rilievo quello all’informazione, alla sicurezza antinfortunistica, all’igiene del lavoro, alla tutela del patrimonio storico e artistico, all’istruzione e alla ricerca scientifica, in sostanza in tutti i casi in cui vengono ad essere coinvolti, seppur indirettamente, dall’attività degli enti interessati, i valori costituzionali di cui alla parte prima della Costituzione …”…

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ATO, Servizio idrico integrato: L.R.V. n. 17/2012

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – REGIONE DEL VENETO
ATO, Consigli di Bacino, affidamento a terzi e competenze nella L.R.Veneto n. 17/2012


A cura di avv. Cinzia Silvestri
La Regione del Veneto ha promulgato la L. 17 del 27.4.2012, in BURV 35 del 4.5.2012, vigente dal 5.5.2012, disciplinando il servizio idrico integrato, come delegata dall’art. 2 comma 186 bis L. Finanziaria 2011.
In particolare la Regione individua gli ambiti territoriali ottimali, riprendendo e mantenendo inalterata la classificazione già operata con LRV. 27.3.1998, n.5 e ripresa nel PTA 2009 (art. 2).
La L. 17/2012 prevede che le funzioni amministrative di programmazione e controllo del servizio idrico verranno affidate a Consigli di Bacino(art. 1 co.4), i quali subentreranno in tutte le obbligazioni attive e passive delle AATO, assorbendo il personale in servizio presso le medesime (art. 13 comma 6).
I Consigli di Bacino sono persone giuridiche di diritto pubblico costituiti da accordi sottoscritti da Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale (art.3 comma 2).
Tali accordi dovranno essere conformi allo schema di convenzione per la cooperazione che la Giunta Regionale Veneto ha l’onere di elaborare entro il 4 giugno 2012 (30 gg dal 5.5.2012 – art. 12).
I Consigli di Bacino non possono gestire il servizio idrico integrato (art. 8 comma 2), che dunque dovrà essere conferito a soggetti terzi.
I Consigli di Bacino saranno composti da:
– assemblea, i cui membri saranno i Sindaci o gli assessori delegati dei Comuni;
– presidente: rappresentante legale del Consiglio di Bacino, eletto dall’assemblea tra i relativi partecipanti;
– comitato istituzionale: 3 membri scelti ed eletti tra i componenti dell’assemblea e presieduto dal presidente;
– direttore: nominato dall’assemblea da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali ad essa, redatto dalla Giunta Regionale;
– revisore legale, anch’esso nominato dall’assemblea.
La L. 17/2012 non disciplina le modalità di affidamento della gestione, ma precisa che entro il 4 luglio 2012 la Giunta Regionale dovrà redigere lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino e i gestori a cui è affidato il servizio idrico (art. 12).
Muta la determinazione della Tariffa del SII, che verrà calcolata (art. 7 comma 4) in base a:
-fascia territoriale;
– tipologia di utenza;
– scaglione di reddito;
– fasce progressive di consumo.
I Consigli di Bacino dovranno altresì destinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli effettivi introiti dell’anno precedente alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi a tutela dell’assetto idrogeologico, difesa delle acque potabili e la alimentazione dei sistemi di acquedotto (art. 7 comma 5)
Sono inoltre istituiti:
A) il Coordinamento dei Consigli di Bacino (art. 5) composto da
– Presidente Giunta Regionale o assessore delegato
– presidenti dei Consigli di Bacino o loro delegati
con funzioni di vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Consigli di Bacino.
B) il Comitato consultivo degli utenti (art. 9), con funzioni di controllo sulle scelte gestionali e pianificatorie del SII.
La terzietà e l’effettiva vigilanza di tale comitato è tuttavia dubbia: il comitato degli utenti è infatti istituito dai Consigli di Bacino, i quali ne garantiscono la partecipazione all’elaborazione della carta di servizio pubblico …i controllati dunque istituiscono i controllori, minandone l’autonomia.
La Giunta Regionale del Veneto è tenuta entro il 4 luglio (60 gg dalla pubblicazione – art. 12) all’adozione di direttive per la costituzione dei comitati consultivi.
Fintanto che i Consigli di Bacino non verranno costituiti il Presidente della Giunta nominerà dei commissari straordinari (pur non essendo esplicito il rinvio si ritiene valevole la DGRV 2413 del 29.12.2011 in BUR 9 del 27.1.2012) e rimarranno vigenti le concessioni, i contratti, i piani d’ambito e gli atti ad essa relativi per la gestione del SII.

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ATO, conseguenze abrogazione

ATO, conseguenze della abrogazione
Consiglio di Stato n.  2117 del 13.4.2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati
 
Si segnala la sentenza 2117/2012 pronunciata dal Consiglio di Stato il 13.4.2012.
La sentenza si distingue per l’attenzione a problema attuale ovvero quello delle competenze dell’ATO e delle conseguenze alla Sua abrogazione.
 Il Consiglio di Stato accoglie le doglianze della Società contro la Provincia ribaltando la decisione del TAR Latina che aveva invece accolto le doglianze della Provincia.
 
Scrive il Consiglio di Stato: “Gli a.t.o. – ora soppressi con l’art. 2 co. 186bis della L. 23 novembre 2009 n. 191 – andavano istituiti da parte delle Regioni, sentiti le province ed i comuni interessati, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 – art. 200 co. 2 – ma tale istituzione non era obbligatoria, tanto è che le stesse Regioni potevano adottare modelli alternativi, ove fossero stati compatibili con un adeguato piano regionale dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dalla normativa statale – art. 200 co. 7.
Il tenore della norma, la larga autonomia riservata alle Regioni rappresentata dalla non stringente obbligatorietà della formazione degli a.t.o. e l’assenza di misure sostitutive straordinarie in caso di inerzia, dimostrano che il termine di sei mesi aveva carattere ordinatorio e che dunque l’istituzione degli a.t.o. rispondeva a ragioni di buona amministrazione e non ad un termine vincolato.
Perciò dalla mancata istituzione di tali figure organizzatorie non poteva che derivare la continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore, non essendo ipotizzabile la paralisi dell’esercizio dei poteri, tra l’altro in una materia sensibile come quella dei rifiuti”.
 Ebbene.
Oggetto del contendere è l’aggiornamento di AIA ad opera della Regione Lazio ad una società a partecipazione maggioritaria pubblica per la realizzazione di un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi.
La Provincia impugnava il provvedimento di rinnovo AIA avanti al TAR, che accoglieva la difesa della P.A.
Il TAR invero riconosceva la mancata applicazione dell’art. 14 quater L. 241/90, poiché la Regione non aveva tenuto conto del dissenso manifestato dalla Amministrazione Provinciale in merito alla localizzazione dell’impianto.
 
La sentenza 2117/2012 vede pienamente vittoriosa la difesa della società di gestione dei rifiuti.
Ed invero il Consiglio di Stato così decide:
1. ATO – competenza ATO.
L’art. 200 co. 2 D.Lgs. 152/06 suggerisce, ma non impone l’istituzione delle ATO, ben potendo la Regione adottare modelli alternativi nel rispetto e in attuazione del piano regionale dei rifiuti: l’istituzione degli A.T.O. rispondeva a ragioni di buona amministrazione e non ad un termine vincolato (art. 200 comma 7 T.U.A.)
 Ne consegue che il termine per l’individuazione degli ambiti ottimali è ordinatorio e il mancato rispetto è privo di conseguenze.
La pianificazione regionale, ex art. 199 T.U.A. compete alle Regioni e non alle Province e dunque a nulla vale il contenuto del piano amministrativo fatto valere dalla Provincia, superato dal successivo piano regionale.
 In assenza di ATO, dunque, permane la vigenza della disciplina anteriore, non essendo ipotizzabile la paralisi dell’esercizio dei poteri, tra l’altro in materia sensibile come quella dei rifiuti.
 Importante inciso è espresso dai Giudici quanto alla incompetenza assoluta della Provincia in materia di affidamento del servizio di gestione rifiuti, in quanto è del tutto palesemente estranea non solo alle attribuzioni della Provincia, ma quest’ultima non è nemmeno titolare di legittimazione che attiene alla tutela della concorrenza degli operatori economici del settore.
 2. VIA – conferenza di servizi
Il capo di sentenza sul punto deve essere letto considerando la vecchia formulazione dell’art. 26 D.Lgs. 152/06:
Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/2005, l’autorizzazione integrata ambientale”.
Alla luce di tale disciplina il Consiglio di Stato ritiene tardivo il dissenso della Provincia espresso in conferenza di servizi per il rinnovo dell’AIA, in quanto le problematiche inerenti la localizzazione dell’impianto dovevano avanzarsi, semmai, in sede di rilascio di VIA.
L’esito favorevole del procedimento di VIA ha avuto carattere assorbente e ciò valga a tacitare ogni doglianza della Provincia.
 

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