AIA e sanzioni

AIA e sanzioni: art. 29 quattuordecies e art. 256 Dlgs. 152/2006
Cassazione penale n. 16756/2013
a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza offre utile riflessione sul rapporto esistente tra vari illeciti ovvero il rapporto tra il reato di cui all’art. 256 Dlgs. 152/2006 e le sanzioni previste dall’art. 29 quattordecies del Dlgs. 15272006 in materia si AIA.
E ciò anche alla luce delle modifiche intervenute agli artt. 29bis ss. ex Dlgs. 46/2014
Il Tribunale Teramo condannava  il Responsabile tecnico di un Consorzio ed il Presidente del Consiglio di amministrazione per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 perchè  non osservava le prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio della discarica Consortile , al fine di evitare rischi di inquinamento, in particolare, le acque superficiali nell’area di discarica non erano state contenute, il percolato non veniva adeguatamente captato e smaltito, con conseguente sversamento dello stesso nel terreno adiacente e sul Fosso .
L’impitato tra le varie contestazioni adduceva l’  “…erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 in quanto il reato contestato doveva essere quello di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16 ratione temporis, che punisce l’inosservanza delle prescrizioni dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale), con la pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000, in quanto la discarica in oggetto rientra nella disciplina del D.Lgs. n. 152, art. 208 in quanto riceve più di 10 tonnellate al giorno;
La Cassazione risponde alla eccezione e con riferimento ancora al Dlgs. 59/2005 art. 16 comma 2 e precisa, rigettando l’eccezione che: “… risulta non fondato, atteso che la fattispecie indicata dal ricorrente, vigente ratione temporis, risulta residuale rispetto all’applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 in virtù dell’apposizione della clausola di riserva (del D.Lgs n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 oggi abrogato, recita ® Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente).
la cassazione evidenzia anche che l’applicazione della ammenda ai sensi dell’art. 16 citato non ha in concreto effetti favorevoli per l’imputato:”… infatti, a fronte della fattispecie incriminatrice richiesta in applicazione dal ricorrente, la quale prevede una pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000 Euro, la disposizione applicata in concreto dal giudice di merito, in relazione alla riconosciuta attenuante della lieve entità del fatto, disciplinata al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 (che consente una riduzione alla metà rispetto alla fattispecie), ha permesso al giudice di determinare la pena base in 3.000 Euro di ammenda, ridotte per effetto della diminuente a 1.500 e poi ulteriormente ridotta alla pena finale come comminata, per effetto delle circostanze attenuanti generiche.
 

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AIA: sanzioni

AIA – prescrizioni e sanzioni
Art. 29 quattordecies Comma 2 Dlgs. 152/06
Cassazione penale n. 2127/2012

A cura di avv. Cinzia Silvestri
Quattro socie vengono condannate alla medesima pena per lo spandimento di liquami zootecnici provenienti da terreno agricolo e aver provocato inquinamento.
Le imputate vengono condannate con riferimento all’ art. 16 comma 2 Dlgs. 59/2005 ovvero per non aver osservato le prescrizioni della AIA o quelle dell’autorità.
La Cassazione si distingue per la corretta applicazione del principio di responsabilità ….laddove sempre più si assiste a condanne che applicano la responsabilità oggettiva e che vengono variamente motivate.
Precisa la Cassazione che la responsabilità penale deve essere accertata con riferimento al grado di contribuzione causale ….
La Cassazione ritiene che non si può attribuire responsabilità sulla base della sola qualifica societaria rivestita.
La Cassazione affronta i seguenti punti:
1)Riconosce continuità normativa tra l’articolo 16 comma 2 del Dlgs. 59/2005 e l’art. 29 quattordecies comma 2 ( Dlgs. 128/2010):
“2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorita’ competente.
2) La sentenza 2127/2012 non condivide la decisione del GIp di Piacenza che aveva condannato le socie senza accertare la effettiva responsabilità’ delle stesse ed anzi  prevedendo condanna sulla sola verifica della qualità di …socie..
Il GIP aveva omesso infatti di “verificare se e chi tra esse avesse uno specifico compito di vigilanza e controllo sulla consistenza e sul grado di imbibizione del terreno agricolo sul quale doveva essere sparso il liquame”.
“Ne’ può ritenersi rispondente ai criteri della logica l’affermazione di responsabilità indifferenziata delle quattro odierne ricorrenti poggiate sul mero dato formale di essere tutte socie con pari potere….”…
La Cassazione afferma che l’irrogazione di sanzione NON è diretta conseguenza della qualifica ricoperta, dovendosi invece accertare, “secondo i canoni della responsabilità”, chi svolga nel concreto, secondo l’organigramma societario, specifici compiti di vigilanza e controllo.
Avverte la Cassazione che la responsabilità indifferenziata porta alla responsabilità oggettiva.
E ciò costituisce violazione del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 comma 2 Cost.

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