Servizio Idrico Integrato: Deliberazione 2/8/2012

Servizio Idrico Integrato: deliberazione 2/8/2012

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Deliberazione del 2/8/2012 della autorità per l’energia elettrica ed il Gas che impone ai gestori del servizio Idrico Integrato adempimenti già a partire dal 1/9/2012.
Definizione dei contenuti informativi e procedure di raccolta dati del Servizio Idrico Integrato costituisce ll’oggetto del provvedimento.
Si rinvia al testo

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Impianti fotovoltaici e DL n. 1/2012

Impianti Fotovoltaici – DL n. 1/2012 art. 65
Focus: Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
 A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Molte le novità contenute nel DL n. 1/2012 al quale si rimanda per la lettura completa (il testo è pubblicato su questo sito con precedente news).
Di interesse alcune novità sul dibattuto tema degli impianti fotovoltaici su terre agricole; tema affrontato dall’art. 65 del DL n. 1/2012.
Incentivi statali esclusi
L’articolo esclude – dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25.1.2012) – gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, dall’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Progetti ed esercizio/vigenza DL
Il comma 2 fa salvi i progetti  che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Impianti su serre
Il comma 3 equipara in termini di incentivo gli impianti fotovoltaici costruiti su serre a quelli su edifici a condizione che le serre presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Limite 1MW
Viene inoltre prevista l’abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del D.Lgs n. 28, ossia del limite di 1 MW imposto agli impianti a terra sui terreni agricoli.
In particolare:
“Art. 65         Impianti fotovoltaici in ambito agricolo   
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree agricole, non e’ consentito l’accesso agli incentivi statali  di  cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno  dalla  data  di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi’ come definite  dall’articolo  20,  comma  5  del  decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire  la coltivazione sottostante, le serre  –  a  seguito  dell’intervento  – devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione  al  suolo  della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
  4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo  10  del  decreto  legislativo  3 marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto  disposto dall’ultimo periodo del comma 2.”
 

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Chi risponde del reato ambientale?

Cassazione pen. 1169/2011 – art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/2006
Principio di corresponsabilità

A cura di avvocato Cinzia Silvestri

Il Tribunale di Lucera (Apricena) condannava il responsabile e socio accomandatario di una s.a.s., nella sua qualità, per il reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/2006 in quanto“effettuava raccolta, smaltimento stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi misti provenienti da attività di rifacimento del manto stradale, contenenti scarti di cemento, bitume catramato e terriccio … in mancanza della prescritta autorizzazione….”.
Si badi che l’effettiva attività veniva compiuta da suo dipendente.
 
Il Tribunale invero attribuiva la responsabilità al socio accomandatario in quanto “l’attività medesima era riconducibile al prevenuto e non risultando provato che nell’ambito aziendale vi fosse stata una delega ad altri soggetti….”
 
Il Socio accomandatario impugnava la sentenza del Tribunale in quanto la condanna risulta fondata solo “sulla sua qualità di amministratore della s.a.s. non potendo essergli rimproverato alcun comportamento riconducibile all’illecito”.
 
La sentenza della Cassazione ha confermato la responsabilità del socio accomandatario richiamando il principio di corresponsabilita’ o responsabilità condivisa; principio già presente nel Dlgs. 22/97 agli articoli art. 2 e 10 poi trasfuso negli articoli 178 comma 3 e 188 Dlgs. 152/2006 ed oggi presente, secondo tale sentenza, negli articoli 178 comma 1 e 188 comma 1 Dlgs. 152/2006 come riformato dal Dlgs. 205/2010).
 
Il principio di corresponsabilità ha carattere estensivo della responsabilità; e ciò nel senso che estende la punibilità anche a soggetti che pur non avendo commesso o contribuito a commettere il fatto restano legati all’illecito.
L’esigenza di questa estensione risiede nella particolare delicatezza del sistema ambiente e nella necessità di attuare una catena di controlli pressante tra i vari soggetti uniti dalla filiera.
Il principio di corresponsabilità si è ben espresso, ed è stato accettato anche nella sua applicazione, che sconfina nella responsabilità oggettiva, proprio nel viaggio del rifiuto e nel sistema cartaceo che individua la filiera di soggetti (produttore, trasportatore, destinatario).
La Cassazione però non precisa che tale sistema confligge con il principio della responsabilità personale; principio dogma del sistema penale.
Nessuno può essere punito se non abbia operato con colpevolezza (dolo/colpa).
Non si può attribuire una responsabilità tanto più penale in forza solo di una qualifica ricoperta, mansione o altro laddove non esista e non sia provata una precisa responsabilità del soggetto agente.
Per lungo tempo la giurisprudenza penale ha rifiutato l’applicazione del principio di corresponsabilità alle fattispecie penali in quanto sconfinava nella responsabilità oggettiva.
Attribuire una responsabilità solo in quanto collegato dalla filiera/viaggio/rifiuto configura una oggettiva responsabilità invisa al sistema penale della responsabilità personale e colpevole.
 
Ebbene, la sentenza in commento sembra recuperare quel filone giurisprudenziale che invece riteneva possibile tale applicazione.
Appare tuttavia un po’ frettolosa la conclusione che anche il TUA ambientale – riformato dal Dlgs. 205/2010 che ha completamente riformulato sia l’art. 178 che l’art. 188 –ribadisca per esteso tale corresponsabilità.
 
Vero è che la Cassazione, pur richiamando il principio di corresponsabilità, cita poi sentenze e ne richiama il contenuto, che imputano responsabilità non certo in via oggettiva ma in quanto riconoscono esistere un comportamento omissivo per violazione dei doveri di diligenza (Cass. pen. 47432/2003);  omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono (Cass. pen. 2473/2007).
 
Conclude dunque la Cassazione che il socio accomandatario è responsabile in quanto “ non risultando …. avesse delegato ad altri ogni responsabilità in relazione allo svolgimento di quell’attività non avesse adottato tutte le misure necessarie per evitare l’illecito di cui alla contestazione …”.
 
A dire il vero la conclusione di responsabilità della Corte sembra ben lontana dalla applicazione del principio di corresponsabilità ed anzi si allinea, nel concreto, alla necessaria valutazione di responsabilità sotto il  profilo soggettivo ed in relazione al caso in esame.
La sentenza dunque desta qualche perplessità e  qualche ragionevole dubbio nel suo percorso logico ….
 

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Segnalazione

Egregi/Spett.li
Studio Legale Ambiente Vi segnala la giornata del 18.3.2011 nell’ambito del “Corso di vigilanza ambientale “ che si terrà a Mestre (Venezia ) presso la sede della Provincia. La giornata è dedicata all’illecito amministrativo ambientale con particolare attenzione alla procedura di cui alla L. 689/81.
 
Troverete informazioni al link Locandina_relatori.pdf
Cordiali saluti
Avv. Cinzia Silvestri
 

adminSegnalazione
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RAEE: firmato il protocollo di intesa

a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi


In data 24 giugno è stato firmato il Protocollo di intesa tra Centro di Coordinamento RAEE, Associazione Nazionale Comuni Italiani e Organizzazioni della distribuzione, che contribuisce alla realizzazione di un sistema efficiente tra tutti i soggetti coinvolti per la gestione dei RAEE conferiti dai consumatori presso i punti vendita al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.

Si ricorda che il cd ritiro “uno contro uno” è diventato operativo a partire dal 18 giugno 2010[1].
Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati tutti i dettagli dell’accordo e le novità per cittadini, commercianti e Comuni.
I Comuni o i soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali –  che dispongono di strutture idonee, nell’ambito delle proprie disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali – indicano al CdC RAEE, tramite l’apposito portale web (www.cdcraee.it), quali CdR, per idonea potenzialità e organizzazione logistica in relazione ai diversi raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07, risultano sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai Distributori, suddivisi nei raggruppamenti e secondo le possibili modalità di accesso e conferimento.
Tali modalità prevedono che l’accesso ai CdR da parte dei Punti Vendita o dei Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione (identificati in base al proprio Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento) venga distinto in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:
a)     Piccolo Conferitore, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
b)     Grande Conferitore, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: tutti i casi che non rientrano nel punto a).
Il Grande Conferitore che debba conferire la quantità di cui al punto a) potrà farlo alle condizioni sottoesposte (senza prenotazione) esclusivamente presso i CdR prescelti. La Distribuzione accede al portale web del CdC RAEE per l’individuazione dei CdR che possano erogare il servizio alla Distribuzione stessa. Il CdC RAEE indicherà la mappatura e le caratteristiche dei CdR che hanno manifestato la propria disponibilità ai Piccoli Conferitori oppure ai Grandi Conferitori; tali CdR saranno primariamente quelli presso cui possono conferire i cittadini del Comune in cui ha sede la Distribuzione stessa o i cittadini di altri comuni conferenti al CdR, in virtù di accordi convenzionali in essere fra CdR e Comuni conferenti, stipulati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del d.Lgs. 151/2005.
Salvo diverse intese a livello territoriale, il Grande Conferitore dovrà prenotare il conferimento presso il CdR al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il Distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti, nel rispetto delle regole del Protocollo.
Con l’obiettivo di favorire la gestione dei flussi di RAEE conferiti dalla Distribuzione con origine territoriale differente dal luogo di destinazione – anche considerando che i rifiuti conferiti dai consumatori ai sensi del D.M. 65/2010 vengono raggruppati dai Distributori indipendentemente dal luogo di domicilio dei consumatori stessi – i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali[2], assicurano tramite i propri CdR e con le modalità descritte precedentemente, il ritiro gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai Punti Vendita e dai Luoghi di Raggruppamento dei Distributori siti sul proprio territorio comunale o ubicati in altri Comuni rispetto a quello dove avviene il conferimento. In questo ultimo caso, i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali, in virtù dei premi di efficienza citati fra gli “atteso che” e fatti salvi gli eventuali accordi esistenti a livello territoriale, stipuleranno con i Distributori, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. a) del D.lgs. 151/05, un’apposita Convenzione non onerosa.
I Tempi Massimi di Intervento (TMI) e le frequenze di prelievo dei RAEE previste per i CdR disponibili al conferimento da parte dei Distributori e dei Soggetti previsti dal Regolamento di cui al D.M. 65/2010, sono definiti in uno specifico Allegato (Condizioni Generali di Ritiro) all’Accordo di Programma sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008, opportunamente rivisto; tali condizioni verranno rivisitate dopo un adeguato periodo di monitoraggio di 6 mesi dalla data di avvio del sistema di raccolta dei RAEE della Distribuzione.
Il Protocollo d’Intesa si applica anche ai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e agli Installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 65/2010 art. 4 Capo I, “Modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici”.


[1] Si tratta del sistema disegnato dal Dlgs 151/2005, il quale impone ai distributori di assicurare “al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata”. Tale disposizione è stata attuata dal Dm 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, ed entrato in vigore il 19 maggio u.s.
[2] Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di Intesa e dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 151/2005

 

adminRAEE: firmato il protocollo di intesa
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TERRE E ROCCE – TAR LIGURIA 15.12.2009 N. 3741

Una società Ligure nell’ambito della esecuzione di lavori subiva il sequestro giudiziario del fondo di sua proprietà in quanto risultavano sparsi “… cumuli di terra e sassi e dove sono stati eseguiti lavori di riempimento e successivo livellamento di terreno…”
Il Comune Ligure, a mezzo del DIRIGENTE dei lavori pubblici ed urbanistica,   ingiungeva alla società la rimozione dal fondo di proprietà delle terre e rocce sparse.La società impugnava il provvedimento del Comune.
Nel corso della istruttoria le analisi disposte precisavano che il materiale riutilizzato per i riempimenti e livellamenti era idoneo all’uso.Il TAR tuttavia ritiene che le terre e rocce da scavo possano essere escluse dal novero dei rifiuti SOLO se sottoposte alla verifica amministrativa indicata dall’art. 186 Dlgs. 152/2006 ss.m..
Se manca la verifica amministrativa le terre sono e rimangono rifiuti.Poco importa, dunque, che in sede di successivo accertamento (ex post) le terre risultino idonee e dunque conformi a quanto prescritto dalla legge.Precisa il TAR che esiste una vera e propria PRESUNZIONE che le terre e rocce siano rifiuti (ax art. 186 comma 5 Dlgs. 152/2006) e solo la procedura amministrativa di accertamento prevista permette di escludere l’applicazione della normativa sui rifiuti.Il TAR si spinge oltre.
Se è vero che la società non ha seguito la procedura amministrativa che permette di superare la presunzione sulla natura dei rifiuti e dunque le terre e rocce sparse trovate sul fondo della società sono rifiuti è anche vero che la società dovrà rispondere ex art. 192 Dlgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti).
Ne deriva che l’ingiunzione di rimozione dei rifiuti oggetto di impugnazione avanti al TAR non è di competenza del DIRIGENTE bensì del SINDACO.
Il TAR dunque ANNULLAVA l’atto sotto il profilo della incompetenza e rimetteva gli atti al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.
 

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