Lavoro agricolo – DL n. 159 del 31.10.2025
segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri
Il nuovo DL 159/2025 modifica la struttura del d.lgs. 81/2008 inserendo importanti modifiche in plurimi settori. Il DL precisa, specifica, riformula e soprattutto modifica l’assetto sanzionatorio in ogni settore.
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L’articolo 2 del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, introduce disposizioni specifiche per la Rete del lavoro agricolo di qualità, con particolare attenzione alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ecco il dettaglio dei commi 1, lettere a) e b):
Articolo 2, comma 1:
- Lettera a): Viene riservata l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità alle imprese agricole che rispettano le normative in materia di lavoro e legislazione sociale, inclusa la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo rafforza l’importanza di garantire condizioni lavorative sicure e conformi alle leggi vigenti.
- Lettera b): Si specifica che le contravvenzioni e le sanzioni amministrative, anche se non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono un criterio di esclusione dall’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Questo rappresenta un incentivo per le imprese agricole a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza.
L’articolo 2 mira a promuovere la sicurezza e la legalità nel settore agricolo, incentivando le imprese a rispettare le normative sul lavoro e sulla sicurezza. L’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità diventa un riconoscimento per le aziende virtuose, che adottano misure di tutela per i lavoratori e rispettano le leggi.
testo parziale art. 2 del DL 159/2025:
Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita’
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;
b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche’ non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».



Violazione norme antinfortunistiche – onere della prova