Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica monouso….addio ..dal 14.1.2022

Plastica .. palloncini, piatti, cannucce…addio

d.lgs. n. 196/2021 – riduzione della plastica

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il d.lgs. 196/2021 che entrerà in vigore il 14.1.2022 era stato preannunciato dal Legislatore – Leggi articolo “Bicchieri di plastica” su questo sito 

Il decreto legislativo 196/2021 afferma che le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle del d.lgs. 152/2006, laddove incompatibili.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato:

  1. abrogati i commi 1,2,3 dell’art. 226 quater d.lgs. 152/2006
  2. modificato l’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006,
  3. sostituito l’art. 261 comma 3 d.lgs. 152/2006
  4. modificato l’art. 256 comma 8 d.lgs. 152/2006

Il d.lgs. 196/2021 indica anche sanzioni alle violazioni, all’art. 14 e dedica particolare attenzione alla “plastica monouso” vero oggetto di attenzione e di riduzione per il futuro.

Leggi Plastica d.lgs.196/2021.

Cinzia SilvestriPlastica monouso….addio ..dal 14.1.2022
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Veneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Veneto:  Piano Gestione Rifiuti aggiornato

Piano Regionale Rifiuti – Veneto

DGRV n. 1458/2021 – aggiornamento

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata in BUR la DGRV 1458 del 25.10.2021 che “…adotta quindi la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale e della DGR n. 791 del 31.03.2009, costituita da un documento di “Aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali(Allegato A),un documento contenente gli allegati dell’aggiornamento di Piano (Allegato A1) e un “Rapporto ambientale preliminare con valutazione di incidenza ambientale” (Allegato B), tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento…”.

Nel contempo la Regione  avvia le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) previste dall’art. 199 e 12 d.lgs. 152/2006.

Cinzia SilvestriVeneto: Piano Gestione Rifiuti aggiornato
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Responsabile smaltimento? chi effettua l’operazione…

Responsabile smaltimento? chi effettua l’operazione…

Responsabile dello smaltimento? Chi effettua l’operazione…

PNRR – art. 188 comma 5 D.lgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 23.10.2021


Continua la breve analisi delle novità introdotte dal PNRR al Codice ambientale.

L’art. 188 comma 5, che aveva già subito modifiche dal D.lgs. 116/2020, viene ancora modificato, in particolare:

1) Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento…: a differenza della formulazione precedente dell’art. 188, l’art. 35 del PNRR inserisce la precisazione relative alle operazioni da intendersi quelle intermedie di smaltimento.

2) Quali sono le operazioni intermedie di smaltimento? Continua l’articolo andando a riprendere le operazioni indicate nel comma pregresso:

“… quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, …

3) Prosegue il nuovo comma 5 dell’art. 188, innovando rispetto al pregresso in quanto precisa che: “…la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni…”. Il soggetto che effettua le operazioni ..

continua lettura articolo e schema comparato art. 188 d.lgs. 152/2006 –  PNRR 188

Cinzia SilvestriResponsabile smaltimento? chi effettua l’operazione…
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Compattatore “Mangiaplastica” in arrivo…

Compattatore “Mangiaplastica” in arrivo…

Compattatore “Mangiaplastica”..

Contibuto ai Comuni – Decreto MITE del 2.9.2021

segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Plastica, ridurre la plastica. E’ la parola d’ordine che ci accompagna da tempo.

Il MITE, con Ministro Cingolani, firma il decreto che offre un contributo ai Comuni per l’acquisto di un Eco -Compattatore per la plastica.

Scrive il decreto, richiamando il Piano l’azione UE del 11.3.2020, padre del PNRR:

Visto il nuovo Piano di azione sull’economia circolare presentato dalla Commissione europea l’11.3.2020, punto di riferimento principale per le politiche europee e nazionali per l’economia circolare che verranno sviluppate e messe a sistema dagli Stati membri che prevede una serie di misure, anche legislative, per l’intero ciclo dei prodotti dalla progettazione al riciclo, con l’obiettivo di ridurre l’impronta complessiva della produzione e del consumo dell’unione Europea…

Precisa il decreto MITE:

1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, nonche’ di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare, il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalita’ per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l’acquisto, l’installazione di eco-compattatori a valere sul fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» (nel seguito  programma), …..

Al fine del riconoscimento del contributo, ogni acquisto deve essere identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Ai fini del presente decreto per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il riciclo.

Cinzia SilvestriCompattatore “Mangiaplastica” in arrivo…
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Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Esclusione dal novero dei rifiuti.. Ceneri vulcaniche, rifiuti da articoli pirotecnici, posidonia….

Rifiuti esclusi dall’applicazione normativa rifiuti

PNRR – art. 185 Dlgs. 152/2002 – ceneri vulcaniche, rifiuti pirotecnici, posidonia

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 12.10.2021


L’art. 185 D.lgs. 152/2006 continua a essere modificato.

L’esclusione dall’ambito di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 offre la possibilità di evitare la complessa normativa e rendere più agevole la gestione di certi bene, che possono, fin dall’origine, essere considerati NON rifiuti.

La novella del PNRR (DL 77/2021) inserisce anche i rifiuti da articoli pirotecnici con la particolarità di escluderli dall’applicazione del D.lgs. 152/2006 ma di precisare la normativa di riferimento per lo smaltimento e gestione e richiamando anche l’art. 237 (criteri direttivi di sistemi di gestione) D.lgs. 152/2006 ovvero la norma finale e di chiusura del titolo dedicato alla gestione di particolari beni (veicoli fuori uso, olii… ecc.).

La novella inserisce nell’art. 185 D.lgs. 152/2006:

  1. Posidonia spiaggiata (viene espunto il termine al 31.12.2022)
  2. Ceneri vulcaniche
  3. Rifiuti da articoli pirotecnici …..continua lettura articolo sull’art. 185 d.lgs. 152/2026 – PNRR 
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Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti Urbani … non più assimilati

Rifiuti urbani..non più assimilati

PNRR – DL 77/2021 art. 35

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.10.2021


L’art. 35 del PNRR (DL 77/2021 – L. 108/2021) incide sulla definizione di rifiuti urbani espungendo dal D.lgs. 152/2006 la parole “assimilati” da ogni dove.

L’art. 35 è utilmente prosato nel Dossier del Senato del 26.7.2021 che ripercorre la finalità di tale modifica nonchè il percorso legislativo già attuato.

Scrive l’art. 35 del PNRR:

  1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attivita’ di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla parte IV, titolo I, le parole “e assimilati”, ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, comma 7, le parole “e assimilati” sono soppresse;

Scrive il Dossier del Senato con la finalità di spiegare la modifica attuata e l’intento di sottrarre alla discrezionalità degli enti locali l’”assimilazione”:

Con la lettera a), vengono soppresse – ovunque ricorrano – le parole “e assimilati” nella parte IV (rubricato “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”), titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del Codice. Medesima soppressione è operata con riferimento all’articolo 258, comma 7, collocato nel Titolo VI, Capo I, in materia di sanzioni. Tali parole, nel citato titolo I che si compone degli articoli da 177 a 216-ter, ricorrono nell’espressione “rifiuti urbani e assimilati” (negli articoli 189, 193, 194, 196, 201 e 205).

Occorre segnalare che la definizione di rifiuto …continua lettura  PNRR rifiuti assimilati

Cinzia SilvestriRifiuti Urbani … non più assimilati
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Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Economia Circolare – Piano azione Europeo …

Piano azione Europeo – Economia Circolare 11.3.2020

Consigli di lettura – “neutralità climatica”

segnalato da  Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Economia Circolare. Ormai queste parole sono entrate nel linguaggio comune e ogni modifica legislativa è ispirata al raggiungimento della “economia circolare”. E’ utile e necessario dunque leggere il breve testo ispiratore chiamato “piano di azione per l’economia circolare” della commissione europea del 11.3.2020. Documento ispiratore del complesso sistema che si è concretizzato nel PNRR ovvero nel Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa che ha preso forma con il DL 77/2021 e la legge di conversione n. 108/2021.

Le parole ci rappresentano. Mentre l’Europa sceglie il “piano di Azione” che rimanda alla concretezza di un agire verso il futuro, verso il cambiamento, l’Italia esprime nel proprio Piano la Resilienza e la Ripresa, parole che evocano fatica, lotta per un approccio positivo a fatti negativi. Allora può essere utile rileggere o leggere il Piano di azione Europeo che introduce belle parole e alita speranza: “economia climaticamente neutra..”, “neutralità climatica…”; “..dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse…”.

L’inciso finale è persino poetico: “…senza lasciare indietro nessuno…”.

L’art. 1 del Piano di azione precisa: “…Visto che l’estrazione e la trasformazione delle risorse sono all’origine della metà delle emissioni totali di gas a effetto serra e di oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico, il Green Deal europeo 4 ha varato una strategia concertata per un’economia climaticamente neutra, efficiente sotto ilprofilo delle risorse e competitiva. L’estensione dell’economia circolare dai precursori agli operatori economici tradizionali contribuirà in modo significativo al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e alla dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse, garantendo nel contempo la competitività a lungo termine dell’UE senza lasciare indietro nessuno.

Leggi Piano azione europeaEC

Cinzia SilvestriEconomia Circolare – Piano azione Europeo …
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La Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….

La Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….

La Regione non può delegare ai Comuni le proprie competenze.

Corte Cost. n. 189/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte costituzionale con sentenza 189/2021, e con un breve ma preciso comunicato stampa, indica i limiti che le Regioni incontrano nel delegare proprie funzioni attribuite espressamente dal Dlgs. 152/2006. La Corte invero conclude per la illegittimità di tale delega nel caso di impianti di smaltimento e recupero rottami per violazione dell’art. 117 comma 2, lett. s) : Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: …s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali…”

Alcune società avevano impugnato avanti il TAR Lazio il diniego di autorizzazione emesso dal comune di Roma a seguito di conferenza servizi, in particolare, esprime la sentenza:

“Il rimettente espone che a sostegno dei ricorsi, formulati in termini pressoché coincidenti, le società ricorrenti hanno chiesto, in via principale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, nella parte in cui stabilisce che l’approvazione dei progetti per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati e obsoleti e l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di detti impianti sono delegate ai Comuni, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in relazione agli artt. 196, comma 1, lettere d) ed e), e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuiscono tali competenze alle Regioni…”

Cinzia SilvestriLa Regione non può delegare ai Comuni competenze riservate ….
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Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Odori/rumori e impianti Comunali: a quale Giudice bussare?

Cass. civ. sez. Un. Ordinanza n. 20824/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una sig.ra, proprietaria di un immobile, lamenta molestie consistenti in intollerabili immissioni di rumori ed esalazioni maleodoranti, nonché lamenta il pregiudizio igienico derivante dalla presenza di insetti e topi,  a causa di un vicino punto di raccolta per il conferimento di materiali di rifiuto. Per tutelare il proprio diritto anche alla salute cita la Società che gestiva il punto di raccolta comunale avanti al Giudice ordinario (Tribunale).

La sua vicenda subisce però un arresto processuale in quanto il Tribunale ordinario ritiene di non avere giurisdizione e la sig.ra, proprietaria dell’immobile, si vede costretta a riassumere avanti al TAR (giudice amministrativo) il quale, però, non è sicuro della propria giurisdizione  e chiede  aiuto alla cassazione la quale, con la presente ordinanza, riconosce che la giurisdizione è proprio del Tribunale civile ordinario, originariamente adito dalla sig.ra che aveva attivato la causa. Un giro immenso, per ritornare al punto di partenza. Tutto ciò solo per radicare la causa avanti al Giudice competente e senza discutere in merito alla domanda di risarcimento danni avanzata dalla attrice.

L’Ordinanza della Cassazione tuttavia fa il punto sulla questione “giurisdizione” e precisa che il Giudice amministrativo (TAR) è competente solo e se i comportamenti della amministrazione siano connessi a potestà pubbliche. Nel caso in esame la condotta della amministrazione  deputata allo smaltimento , alla cura e gestione dei rifiuti causa di esalazioni maleodoranti e rumori, che incide sulla salute, è frutto di una ordinaria attività di impresa e dunque non essendo coinvolti pubblici poteri, deve occuparsene il Giudice ordinario (Tribunale).

L’attrice, nel caso in esame, lamenta la lesione del bene salute e la lesione del diritto di godere del proprio immobile a causa delle scelte operative aziendali di gestione dei rifiuti. Il Tribunale (quale giudice ordinario) ha il potere di controllare anche il rispetto del Regolamento comunale che, ad esempio, sia stato violato (distanze del punto di smaltimento dalle abitazioni, ad esempio) e può disapplicarlo ed imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività. L’attività di gestione di rifiuti svolta da pubblica azienda laddove incide su diritti quali la salute, il danno ambientale e impone risarcimento del danno deve essere valutata dal Giudice ordinario e pone, dunque, il cittadino e la pubblica amministrazione ….sullo stesso piano.

Cinzia SilvestriRumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?
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LINEE GUIDA sulla classificazione rifiuti – SNPA

LINEE GUIDA sulla classificazione rifiuti – SNPA

Linee Guida sulla classificazione rifiuti – SNPA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il decreto 47 del 9.8.2021 del MITE (Ministero transizione Ecologica) ha approvato le integrazioni alle linee Guida SNPA sulla classificazione rifiuti già emesse nel 2019 e poi nel 2020. L’integrazione si è resa necessaria anche per la rivoluzione nel mondo dei rifiuti imposta dal Dlgs. 116/2020 che ha inserito, nell’art. 184 comma 5, il riferimento alle linee Guida sulla classificazione rifiuti di SNPA, previa approvazione del MITE, oggi intervenuta. Il produttore deve fare riferimento alle Linee Guida.

Le Linee Guida, tramite il richiamo normativo, si elevano e divengono punto di riferimento. Le Linee Guida sembrano perdere la natura di  meri documenti ricognitivi. Il punto merita approfondimento.

In ogni caso si allegano le Linee Guida SNPA sulla classificazione rifiuti e

l’integrazione del punto 3.5.9 relativa ai “rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Cinzia SilvestriLINEE GUIDA sulla classificazione rifiuti – SNPA
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Veicoli fuori uso – rifiuti pericolosi

Veicoli fuori uso – rifiuti pericolosi

Veicoli fuori uso – rifiuti pericolosi anche alla luce del D.lgs. 119/2020.

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 19.7.2021


L’ordinanza della Cassazione civile n. 18000/2021 si occupa di “rottamazione di autoveicoli” e pone alcuni interessanti chiarimenti. L’ordinanza fa riferimento alla normativa anteriore alle modifiche di cui al D.lgs. 119/2020 che ha riformato il D.lgs. 209/2003 relativo ai “veicoli fuori uso” ed offre spunto per richiamare alcune norme modificate.

La questione nasce dall’ impugnazione di due ordinanze ingiunzioni che contestavano (ai sensi dell’art. 258 comma 2 D.lgs. 152/2006) ad una Società di aver omesso di indicare nel Registro di carico e scarico ventidue vetture destinate alla rottamazione e per aver prodotto rifiuti pericolosi senza la comunicazione relativa (registro delle autodemolizioni).

La società concessionaria, ovvero la società che ha ricevuto le vetture, affermava, a propria difesa, di aver ricevuto vetture funzionanti ed in marcia. La rottamazione è stata decisa in un secondo momento “..dopo un certosino esame tecnico da parte … continua lettura articolo autoveicoli

Cinzia SilvestriVeicoli fuori uso – rifiuti pericolosi
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Cessazione qualifica rifiuto – parere ARPA

Cessazione qualifica rifiuto – parere ARPA

Cessazione qualifica rifiuto – modifiche DL. N. 77/2021

Parere ARPA E ISPRA – Schema comparato articolo 184-ter Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 19.6.2021


Il DL n. 77/2021 ha modificato l’art. 184 ter Dlgs. 152/2006 – cessazione qualifica rifiuto, anche abrogando i commi 3-quater e 3-quinquies e modificando  i comma 3 e 3-ter.

Il DL n. 77/2021 è vigente dal 1.6.2021 (ma è in corso di conversione).

La modifica è giustificata dall’intento del legislatore di “semplificare” le procedure amministrative. Tuttavia il concetto di semplificazione è di difficile comprensione e spesso si attua facendo migrare il “controllo” nell’”autocontrollo” aziendale, con le conseguenti maggiori responsabilità a carico dell’impresa, del soggetto agente. Responsabilizzazione, dunque.

La cessazione della qualifica di rifiuto è sottoposta a controllo dell’amministrazione con apposita procedura, onerosa.

Si legge, dunque, nella relazione della Camera dei deputati del 31.5.2021 la motivazione sulle modifiche all’art. 184-ter che risiedono appunto nella semplificazione. Il controllo diviene preventivo, a carico di Ispra ed Arpa e si esprime a mezzo di parere obbligatorio. Così ………continua lettura articolo e leggi schema comparato art. 184ter DL 77.2021

Cinzia SilvestriCessazione qualifica rifiuto – parere ARPA
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Posidonia spiaggiata …

Posidonia spiaggiata …

Posidonia Spiaggiata – non è rifiuto

art. 39 quater – DL 41/2021

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ Art. 39 – quater del DL 41/2021 si occupa della “posidonia” spiaggiata o meglio detta “disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato ” e modifica l’art. 185 comma 1 lett. f) del d.lgs. 152/2006 aggiungendo inciso che esclude appunto dal novero dei rifiuti la posidonia spiaggiata. Il nuovo articolo 185 comma 1 lettera f) risulta così integrato: “…f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonche’, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

Cinzia SilvestriPosidonia spiaggiata …
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Imballaggi alimentari – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021

Imballaggi alimentari  – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021

Sospensione obbligo etichetta imballaggi alimentari

Decreto Legge 41/2021 art. 39 – imballaggi alimentari 

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri

L’art. 39 del DL 41/2021 (in vigore dal 21.5.2021) prevede agevolazioni in materia di imballaggi e richiama l’art. 239 comma 5 del d.lgs. 152/2006: 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione…”

Ebbene, il decreto di sostegno delle imprese prevede 1-ter. All’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

«6. Fino al 31 dicembre 2021 e’ sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia’ immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte».

Cinzia SilvestriImballaggi alimentari – agricoltura, pesca e acquacoltura – DL 41/2021
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T.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

T.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021

T.A.R.I. – agevolazioni – utenze non domestiche

Decreto sostegno Imprese – DL 41/2021 art. 30

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Art. 30 del Decreto per il sostegno dell’impresa (DL 41/2021 e legge di conversione 69/2021) si occupa della TARI (Tassa sui rifiuti) e prevede una “deroga solo per l’anno 2021” (6 mesi per intenderci).

Viene inserito inciso che riguarda proprio l’art. 238 comma 5 del d.lgs. 152/2006; articolo dedicato alla Tariffa di gestione dei rifiuti urbani che si ricorda:

” Art. 238 comma 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale…”

Ebbene, per questa categoria, il Decreto sostegni prevede una comunicazione ai Comuni:

5. Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia’ deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. 

Cinzia SilvestriT.A.R.I. – utenze non domestiche – DL 41/2021
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Fanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?

Fanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?

Fanghi – Scheda di accompagnamento fanghi– esiste ancora?

Novità dal Dlgs. 116/2020 – art. 193 comma 10 Dlgs. 152/2006

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’intervenuta novella dell’art. 193 ad opera del D.lgs. 116/2020 ha modificato ancora l’art. 193 e indicato al comma 10:

“Il formulario d’identificazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, PUO’sostituire il documento di cui all’art. 13 D.lgs. 99/92 a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del citato D.lgs. 99/92, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario”.

Il nuovo art. 193 comma 10, oggi vigente,  avvalla l’esistenza della scheda, e modifica il testo previgente dell’art. 193 comma 8 ante Dlgs. 205/2010 che indicava la mera sostituzione del FIR alla scheda e l’indicazione nello spazio annotazioni di tutti i requisiti di cui alla scheda di accompagnamento ex Dlgs. 99/92 allegato III. Il passaggio è importante: non più “scheda sostituita dal FIR” (ex art. 193 comma 8 previgente, bensì “ il FIR può sostituire a condizione che….”; dizione che accentua la prevalenza della scheda di accompagnamento, in cui il Formulario non sostituisce nulla salvo che contenga tutti i requisiti della scheda di accompagnamento.

Pare oggi corretto e legittimo circolare con la scheda di accompagnamento (che contiene tutte le informazioni di cui all’allegato III citato) assieme al FIR oppure circolare solo con il FIR a condizione però che contenga tutti i dati richiesti nella legge speciale  allegato III.

Pare ovvio ma non lo è. L’approdo legislativo salva dalla sanzione. Alcune aziende, attesa l’incertezza interpretativa, sono state sanzionate ex art. 258 Dlgs. 152/2006 in quanto circolavano ancora con la scheda di accompagnamento ed il FIR; e ciò sull’errato presupposto che la scheda fosse stata sostituita dal FIR, sotto l’egida della precedente dizione normativa.

La novella del 2020 (Dlgs. 116/2020) pare riportare a congruità la questione, anche se forse non risolve.

Ed invero le imprese che circolano ancora con la scheda ed il FIR erano esposte ad una sanzione meramente formale ovvero per non aver annotato i dati nel formulario pur avendo compilato la scheda con precisione; non mancano i dati ma questi non sono trascritti nello spazio annotazioni.

Si precisa peraltro che la nuova formulazione dell’art. 193 comma 10 (D.lgs. 116/2020) espunge dal testo anche il riferimento alla casella “annotazioni”, che per sua natura non può contenere indicazioni sanzionabili essendo destinata a comunicazioni prive di rilevanza giuridica.

Cinzia SilvestriFanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?
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Il curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti!

Il curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti!

Curatela fallimentare e rimozione rifiuti: quali obblighi?

Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 3 del 26.1.2021(leggi sentenza) 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 3.2.2021


Il Comune ordinava, alla curatela fallimentare, lo sgombero di rifiuti posti su proprietà del fallito.

L’ordinanza comunale veniva impugnata avanti al TAR che accoglieva il ricorso del Fallimento e annullava l’ordinanza. Il Comune a sua volta appellava e sosteneva l’obbligo della curatela a provvedere alla rimozione dei rifiuti. Il Giudice di appello, Consiglio di Stato, ha inviato la questione all’adunanza plenaria per precisare alcuni punti controversi.

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con sentenza del 26.1.2021 ha fissato il seguente principio: “ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 Dlgs. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”.

Viene sancita “l’imputabilità al fallimento dell’obbligo di porre in essere le attività strumentali alla bonifica”.

 Il processo avanti alla Consiglio di Stato riprende sulle basi di questo principio, tranciante sulle ragioni del fallimento…. continua lettura articolo e commento alla Adunanza plenaria…….continua lettura articolo e commento sentenza Adunanza Plenaria DDS –  rifiuti e fallimento

Cinzia SilvestriIl curatore fallimentare deve rimuovere i rifiuti!
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Trasporto rifiuti pericolosi e Responsabilità Enti – lettura ragionata art. 258 d.lgs. 152/2006

Trasporto rifiuti pericolosi e Responsabilità Enti – lettura ragionata art. 258 d.lgs. 152/2006

Trasporto rifiuti pericolosi o certificato di analisi rifiuti?

Quale condotta è prevista dal Dlgs n. 231/2001? –Dlgs. 116/2020 e Responsabilità Enti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.1.2021


L’art. 258 Dlgs. 152/2006 è dedicato ai registri di carico e scarico, agli obblighi di comunicazione, al trasporto dei rifiuti e ai certificati dei rifiuti. L’articolo è stato più volte modificato negli anni subendo radicale trasformazione con la riforma del Dlgs. 205/2010 in tema di Sistri ,ad oggi abrogato ma rinato sotto mentite spoglie.

Il comma 4, secondo periodo, dell’art. 258 veniva però considerato meritevole di attenzione dal Dlgs. 231/2001 relativo alla responsabilità delle Società e inserito nell’elenco dei reati presupposto di cui all’art. 25 undecies dal Dlgs. 121/2011.

Nel 2011, l’art. 258 comma 4 indicava al secondo periodo, la condotta di falsificazione del “certificato analisi rifiuti”, oggetto di attenzione del legislatore. Testo in vigore fino al 29.5.2020 ovvero fino alla modifica inserita proprio dal Dlgs. 116/2020.

Il passaggio pone in evidenza la mancata correlazione ...continua lettura articolo e schema art. 258 d.lgs. 152/2006 

Cinzia SilvestriTrasporto rifiuti pericolosi e Responsabilità Enti – lettura ragionata art. 258 d.lgs. 152/2006
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Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Acquistare sito inquinato: quali conseguenze?

Sito inquinato e responsabilità dell’acquirente incolpevole.

Onere reale e privilegio immobiliare – art. 253 Dlgs. 152/2006

Consiglio di Stato n. 4248/2020

A cura Studio Legale Ambiente


Acquistare un bene inquinato: quali rischi ?

L’acquisto di un bene inquinato espone a conseguenze.

 Il Consiglio di Stato n. 4248/2020  riassume le conseguenze che il proprietario incolpevole può subire.

E’ ormai consolidato il meccanismo giuridico che esclude da responsabilità il proprietario incolpevoleovvero colui che non ha causato l’inquinamento.

Il proprietario incolpevole non è tenuto a provvedere alla bonifica del sito, né può essere destinatario di ordinanze che obbligano a eseguire attività di bonifica. Il legislatore prevede che la P.A. debba, in questo caso, attivare serie indagini al fine di trovare il “colpevole”. Può anche accadere che il responsabile sia individuato ma non provveda. Comunque...Continua lettura articolo

Cinzia SilvestriAcquistare sito inquinato: quali conseguenze?
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Deposito temporaneo e discarica

Deposito temporaneo e discarica

Deposito temporaneo e discarica – quale relazione?

Cass. pen. n. 24989/2020

segnalazione a cura Studio legale Ambiente


Accade spesso di vedere contestato il reato di discarica abusiva (art. 256 comma 3 Dlgs. 152/2006) sulla base del solo fatto del trascorso termine per il deposito temporaneo di cui all’art. 183 Dlgs. 152/2006 (ad esempio 1 anno).

L’automatismo non è corretto. Il deposito temporaneo non richiede autorizzazione in quanto non attiene alla gestione del rifiuto (ma richiede il Registro di carico e scarico). il deposito deve essere classificato correttamente per essere presupposto della “discarica abusiva”, non basta, insomma, il solo deposito oltre il tempo.

La discarica è un reato che va descritto compiutamente con caratteristiche visibili (degrado, eterogeneità dei rifiuti) soprattutto di “abbandono”.

La Corte di cassazione ricorda invero, con sintesi utile, la declinazione del deposito e i diversi significati che incidono poi sul reato contestabile:

“….Del resto, la dedotta violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. bb), è soltanto genericamente invocata ed all’evidenza cozza, a tacer d’altro, con il requisito, previsto dalla norma, secondo cui il deposito temporaneo è il “raggruppamento dei rifiuti…prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”. Va ribadito, al proposito, che, in assenza delle condizioni prescritte dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. bb), non ricorre l’ipotesi del deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, posto che, in difetto anche di uno dei requisiti indicati da tale norma, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come

“deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come

“messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come

“discarica abusiva”, nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi…”

Cinzia SilvestriDeposito temporaneo e discarica
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Discarica – Finalità – cosa cambia – 27.9.2020

Discarica – Finalità – cosa cambia – 27.9.2020

Discariche – cosa cambia

Dlgs. n. 36/2003 art. 1 – Finalità

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 27.9.2020


E’ tutto collegato.

L’art. 1 del Dlgs. 36/2003 è stato modificato dal Dlgs. 121/2020 che replica l’art. 1 della Direttiva 2018/850 in vigore già dal 4.7.2018. Siamo nell’ “economia circolare” che impone dialogo tra le diverse Direttive di settore per il fine comune.

La Finalità, che si pone il Decreto, è ora più decisa in quanto vuole garantire la progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti tanto più se si tratta di rifiuti riciclabili o recuperabili.

Rimane la tensione a ridurre il più possibile nella consapevolezza che non esiste il livello “zero” in materia ambientale (tutto inquina)…continua lettura e schema comparato art. 1 d.lgs. 36/2003 – discariche

Cinzia SilvestriDiscarica – Finalità – cosa cambia – 27.9.2020
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RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI

RIFIUTI E ABROGAZIONI ELENCO

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


ABROGAZIONI – RIFIUTI

Art. 7 d.lgs. .116/2020 – abrogazioni

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 22.9.2020


Il d.lgs. 116/2020 all’art. 7 inizia con alcune abrogazioni di norme ormai inutili o rielaborate dal nuovo testo. Espunge qualche norma ancora riferita al Sistri ma non solo. Si allega breve griglia delle abrogazioni intervenute sul d.lgs. 152/2006

Dlgs. 116.2020 rifiuti abrogazioni

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Cinzia SilvestriRIFIUTI E ABROGAZIONI
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RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020

RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE – RIFORMA AMBIENTALE – 19.9.2020

RIFORMA AMBIENTALE: RIFIUTI, RAEE, VEICOLI FUORI USO, DISCARICHE

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Riforma Ambientale – Rifiuti, RAEE, Veicoli fuori uso, discariche

segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Deve essere l’effetto delle elezioni che oltre a veder sorgere nelle nostre città mille cantieri di manutenzione strade, parchi e giardini, vede anche una produzione normativa su temi sempre un po’ dimenticati e chiamati ora, come di moda, “economia circolare”.

Il 3 settembre 2020 il legislatore ha prodotto normativa di adeguamento alle direttive comunitarie che da tempo sono dovute e alle quali gli operatori già si ispirano.

Per il momento si indica solo un breve elenco di aggiornamento:

La prima a comparire (già pubblicata su questo sito) è quella sulla rivoluzione RIFIUTI  – d.lgs. 116.2020 Rifiuti

A seguire è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il d.lgs. 119/2020  sui VEICOLI FUORI USO –  Dlgs 119.2020 veicoli fuori uso

Ancora segue il Dlgs  118/2020   che riforma il settore RAEE (Rifiuti Elettrici ed Elettronici) d.lgs. 118.2020 RAEE

Non da ultimo, il legislatore ha riformato anche la disciplina delle DISCARICHE  con  d.lgs. 121.2020 discariche

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