EOW-inerti da costruzione – termini

EOW-inerti da costruzione – termini

EOW – Inerti da costruzione – Termini

DM n. 152/2022 – focus 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 9.3.2024


EOW – Inerti da costruzione – Termini

Il Ministero Ambiente (all’epoca M.T.E.) emetteva Decreto Ministeriale del 27.9.2022 n. 152, vigente dal 4.11.2022, al fine di regolamentare gli inerti da  considerabili End of Waste ai sensi dell’art. 184-bis Dlgs. 152/2006.

Il DM 152/2022 disciplina il percorso per accertare la fine della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti.

L’obiettivo del D.M. è di mutare la condizione di “rifiuti” agli inerti dalle attività di costruzione o demolizione non pericolosi  e anche a quelli di origine minerale.  Lo scopo è trasformarli in “materia prima” (EOW) da recuperare, utilizzare in altri siti.

Sono ammessi alla procedura di verifica solo determinati CER che, a seguito del trattamento, divengono “aggregati recuperati”. In particolare:

  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, quindi i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904 e
  • i rifiuti non pericolosi di originale minerale, quindi i codici CER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209.

Ebbene. L’attuazione del DM 152/2022 era ed è sottoposta ad alcuni termini: il primo termine riguarda la verifica dello stesso DM, la cosiddetta fase di “monitoraggio”; il secondo termine riguarda, ancor oggi, la fase di adeguamento al DM delle autorizzazioni in essere .

Cinzia SilvestriEOW-inerti da costruzione – termini
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Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Schema Regolamento – consultazione pubblica fino al 15.3.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Aperta la consultazione pubblica anche sullo schema di Regolamento sulle sostanze bituminose finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto. Consultazione pubblica aperta per 30 giorni fino al 15.3.2024.

Schema di Regolamento in corso che segue quello sugli EOW tessili (consultazione oggi chiusa).

Scrive il MASE ricordando l’importanza del materiale:

“Come noto, il “triturato” di membrana bituminosa (TMB), materiale estremamente ricco di bitume e derivante dal trattamento dei rifiuti di membrane impermeabilizzanti a base di bitume, risulta un ottimo additivo in diversi utilizzi (es. per la produzione di asfalti).

Al fine di ridurre i quantitativi di questi rifiuti (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici) da avviare in discarica ed i relativi costi smaltimento, … disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti di membrane bituminose (cd. “EoW Membrane bituminose”).

Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali…

Definisce il materiale bituminoso lo schema di decreto:

  1. a) “membrana bituminosa”: materiale costituito da una successione di strati di bitume e polimeri, usato in edilizia ed opere civili ai fini dell’impermeabilizzazione;

Leggi schema di Regolamento EOW TMB

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Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Schema di Regolamento: partecipiamo..fino al 19.1.2024

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Partecipiamo.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero (MASE) lo schema di Regolamento relativo ai requisiti che rendono i tessili “non rifiuti” (End of waste) secondo l’art. 184-ter d.lgs. 152/2006.

Lo schema di Regolamento è stato posto alla visione e condivisione di tutti i soggetti interessati che possono indicare, nell’apposito modulo, i propri suggerimenti, perplessità, problematiche operative da recepire. L’opportunità è aperta fino al 19.1.2024 (30 giorni dalla pubblicazione del 20.1.2023).

Lo schema di Regolamento inizia (art. 1 comma 1) con l’indicazione della definizione di rifiuti tessili:

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti tessili, come
definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), ed elencati alla lettera a) dell’allegato 1, cessano di
essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Tali rifiuti vengono dunque precisati dallo stesso Regolamento dapprima nell’art. 2 comma 1, lettera a) che recita:

“rifiuti tessili”: oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti
tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo indicati al punto A) dell’Allegato 1

al presente Regolamento che a sua volta recita:

a) Rifiuti ammissibili
Per la produzione di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato sono ammessi
esclusivamente i rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti codici EER:
a) 040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
b) 040221 rifiuti da fibre tessili grezze;
c) 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate;
d) 040299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili
invenduti;
e) 160122 componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei
veicoli fuori uso.
f) 191208, prodotti tessili
g) 200110, abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di
preparazione per il riutilizzo
h) 200111, limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per
il riutilizzo
…..

Cinzia SilvestriTessili: rifiuti o non rifiuti?
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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di riporto – LG SNPA

Linee Guida SNPA 46/2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sono state pubblicate (nel sito SNPA) le Linee Guida (LG SNPA) per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica (DC SNPA, 7.6.2023, n. 210/2023). Il DL 77/2021 ha introdotto alcune modifiche in seno all’interpretazione dell’art. 185 d.lgs. 152/2006 (ex art. 3 DL 2/2012).

Ormai le LG costituiscono un momento di riassunto, di riflessione, di sistemazione dei dati normativi e tecnici che interessano una certa materia.

Le linee Guida affermano l’intento di “sistemare” gli aspetti e le problematiche necessari alla corretta identificazione della matrice materiali da riporto, si badi, all’interno della procedura di bonifica. 

Le Linee Guida invero precisano che tale valutazione è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo“per i quali il riferimento normativo è il DPR 120/2017”.

Si allega testo relativo alle Matrici di riporto – LG SNPA LG_46-2023_MdR-e-bonifica

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Cinzia SilvestriMatrici di Riporto – LG SNPA
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R.E.N.T.RI: TERMINI

R.E.N.T.RI: TERMINI

R.E.N.T. RI: TERMINI

Abrogazioni e termini di iscrizione – DM n. 59/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Regolamento (D.M. Ambiente 4.4.2023 n. 59) pubblicato in Gazz. Uff. del 31.5.2023 e vigente dal 15.6.2023 è venuto alla luce. R.E.N.T.RI: Termini.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che sostituisce il SISTRI, ha avuto un percorso lungo e difficile, forse, non ancora terminato.

Il Registro richiama gli artt. 188-bis,189,190,193 che disciplinano il sistema della tracciabilità del rifiuto (Registri carico e scarico, FIR ecc..).

Il Regolamento, all’art. 23, ci informa che saranno abrogati, ma non subito, i DM  145/1998 e 148/1998 ovvero i pilastri operativi della compilazione dei FIR e Registri di carico e scarico.

L’art. 23 richiama infatti i termini descritti all’art. 13 ovvero le tempistiche di iscrizione.

 L’art. 13 invero indica le tempistiche di iscrizione al RENTRI, al Registro.

Il legislatore individua la data iniziale da cui decorre il termine e una data finale entro la quale l’iscrizione deve essere compiuta, indicando i soggetti tenuti. Termini che ci trasportano nel 2025/2026.

 Di seguito, l’art. 13 prosato con indicazione delle date di riferimento in diverso colore: …..Continua lettura articolo R.E.N.T. RI: TERMIN

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RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?

Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso.

Premessa

La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d)  – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.  La sentenza permette alcune riflessioni.

Continua lettura articolo AIA e motivazione TAR veneto 124.2020

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Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – DM 22/2013

CSS e artt. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Dalla pubblicazione del DM 22/2013 (Regolamento CSS), l’evoluzione normativa ha trovato approdo nel PNRR e nei recenti provvedimenti del Legislatore nonché nella giurisprudenza.

Si ricorda l’art. 1 del DM che richiama l’articolo madre:  ” In applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinche’ determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.

Il Decreto  – in vigore dal 29.3.2013 –  pone attuazione al combinato disposto degli articoli 175 comma 5 lett. e) , 183 comma 1 lett. cc) e art. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006.

Esplicito inoltre il riferimento al Dlgs. 133/2005 relativo all’ incenerimento rifiuti.

Si rimanda alla lettura del testo: DM 14 marzo 2013

adminFocus CSS – rileggiamo il DM 22/2013
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CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

PNRR – semplice comunicazione o autorizzazione, alle autorità competenti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 30.10.2021– Ripubblicato


CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR.

PNRR declina nell’art. 35 comma 2,3 (DL 77/2021) due ipotesi riferite all’uso di CSS- combustibile:

  • Se la società è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con una semplice comunicazione all’autorità competente (comma 2)
  • Se la società non è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con un aggiornamento dell’autorizzazione all’autorità competente da ottenere prima dell’utilizzo (comma 3)

L’agevolazione introdotta dal legislatore è duplice:

Il legislatore dichiara che il passaggio da combustibile tradizionale all’utilizzo di CSS-C non costituisce “modifica sostanziale”  ……

Cinzia SilvestriCSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR
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Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Modifiche non sostanziali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.1.2023 e vigente il Decreto Aiuti Quater DL 176/2022, come convertito dalla L. 6/2023.

L’art. 4-Bis, inserito in conversione, inserisce a sua volta modifica all’art. 6bis del DL 28/2022.

Il legislatore conferma ciò che ormai anche la giurisprudenza, vedi da ultimo TAR Umbria commentato su questo sito, ma anche altre sentenze precedenti. Il Legislatore esprime il favore verso il Combustibile Solido Secondario, quale combustibile alternativo.

Il legislatore si occupa anche del passaggio ai “combustibili alternativi” precisando “compreso il CSS” e fino al 30.3.2024. Tale passaggio è da considerarsi come “modifica non sostanziale”.

((Art. 4 bis Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi 1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilita’ del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, nonche’ di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

Si applicano i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa.

I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorita’ competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorita’ competente rilasciato entro tale termine. L’autorita’ competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita’ permanga, i gestori comunicano all’autorita’ competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio».

 

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Rifiuti sottoterra… che fare?

Rifiuti sottoterra… che fare?

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006

Difetto d’istruttoria – TAR Lombardia Brescia n. 435/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Il TAR Lombardia Brescia n. 435/2021 precisa l’importanza della “istruttoria” che accompagna l’individuazione del responsabile di abbandono dei rifiuti e i presupposti per emettere ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006.

Nel caso esaminato, il Comune ordinava la rimozione di rifiuti rinvenuti sul sito di proprietà di società subentrate, ipso iure,  a una nota azienda di gestione rifiuti. Venivano rinvenuti nel terreno, nel sottosuolo, sacchi neri marcati dalla società gestrice del servizio negli anni ’60 e ’70.

Le censure alle ordinanze ex art. 192 Dlgs. 152/2006 emesse dal Comune sono molteplici ma il TAR si sofferma sulla mancanza di “istruttoria” utile a individuare, con una certa certezza, l’effettivo responsabile.

Il TAR precisa infatti che …continua lettura “rimozione rifiuti e istruttoria”….

Cinzia SilvestriRifiuti sottoterra… che fare?
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Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006

Consegna delle chiavi: rilevanza/TAR Lombardia Brescia n. 390/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il TAR Lombardia Brescia n. 390/2021 affronta caso che pone in luce la verifica della colpevolezza anche in capo al proprietario dell’immobile incolpevole che viene però raggiunto da una ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006. La consegna delle chiavi al locatario, ad esempio, può costituire, per certa giurisprudenza, un elemento da indagare per accertare l’effettiva responsabilità in concorso del locatore. La questione, il punto di riflessione, si pone anche nel caso di vendita dell’immobile, anche se non portato a definizione.

Accade spesso, nella pratica, che il venditore anticipi la consegna delle chiavi prima della vendita effettiva; accade, altrettanto spesso, che le chiavi vengano consegnate dalla agenzia immobiliare senza notiziare il proprietario. E’ questo il caso trattato dalla sentenza TAR Lombardia-Brescia n. 390/2021 … continua lettura articolo “rimozione rifiuti e consegna delle chiavi ….”

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Decreto AIUTI/ TER – Impianti rifiuti – pubblica utilità

Decreto AIUTI/ TER – Impianti rifiuti – pubblica utilità

Impianti Rifiuti – Pubblica Utilità

Decreto Aiuti/ter – Convertito in legge 175/2022, il DL 144/2022 – Rifiuti/PNRR

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 17.11.2022 la Legge di conversione del DL 144/2022.

Gli articoli dedicati all’ambiente (art. 22,23,24) non hanno subito modificazioni rispetto al previgente testo.

Impianti Rifiuti – Pubblica Utilità. L’art. 22 del DL 144/2022 conferma due interessanti novità riferite ai “nuovi impianti” e cerca di risolvere antichi problemi:

  1. attribuisce forza di “pubblica utilità” agli impianti rifiuti e dunque natura di pubblico servizio utile a facilitare alcuni passaggi
  2. affronta il problema annoso dei tempi burocratici che sono il vero male di ogni procedura. La macchina burocratica viaggia ad una velocità incompatibile con le necessità produttive, non solo odierne; i tempi burocratici affossano l’evoluzione, disincentivano gli investimenti; così il Governo cerca soluzione nell’intervento di un terzo al quale chiedere di porre fine all'”inerzia”. Vero è che questo meccanismo è già conosciuto e rischia di creare un altro tunnel burocratico .

Si legge dunque l’art. 22 comma 1,2 del DL 144/2022 come convertito:

” Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attivita’ di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti.

2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l’autorita’ competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorita’ medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l’autorita’ competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa’ di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica…”

Si offre lettura  dell’intero testo del DL 144/2022 convertito con legge n. 175/2022 appena pubblicato: DL 144/2022 convertito con L. 175/2022

Cinzia SilvestriDecreto AIUTI/ TER – Impianti rifiuti – pubblica utilità
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Regolamento – Biogas e biometano

Regolamento – Biogas e biometano

REGOLAMENTO – biomassa e biometano

fonti rinnovabili – nozione di impianto alimentato da rifiuti organici

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta il Regolamento – biomassa e biometano,  attuativo di alcune disposizioni del d.lgs. 199/2021 ovvero: Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.

Il d.lgs. 199/2021 disciplina la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili e di occupa appunto di biogas e biometano. Il Regolamento all’art. 2 indica le “definizioni” anche di “impianto alimentato da rifiuti organici” che elenca non solo la FORSU ma anche i fanghi da depurazione, il concime animale ecc…

Così l’art. 2 comma  lett. ee) del Regolamento: «Impianto alimentato da rifiuti organici»: impianto di produzione e utilizzazione di biogas prodotto a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonche’ da rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d) e f) dell’allegato VIII, Parte A, del decreto legislativo n. 199 del 2021

In particolare il d.lgs. 199/2021 che si occupa della promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili prevede:

…b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti

domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 205 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) Rifiuto organico come definito all’articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata

di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena

alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e

all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie

prime elencate nella parte B del presente Allegato;

..

f) Concime animale e fanghi di depurazione;

leggi allegato VIII d.lgs. 199/2021

leggi regolamento – biogas,biometano

Cinzia SilvestriRegolamento – Biogas e biometano
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FVG – Piano Gestione Rifiuti

FVG – Piano Gestione Rifiuti

FVG – Piano Gestione Rifiuti

DGR n. 1998 del 23.12.2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  – Cinzia Silvestri


La Regione FVG pubblica l’aggiornamento 2022 al Piano di Gestione Rifiuti con DGRV 1998/2022. Anche il FVG non riesce (per una mera ragione di tempistica) ad adeguare il Piano al PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti). Ciò comporta nuovo aggiornamento al PNGR in tempi brevi, con modalità non ancora note in punto di coinvolgimento del pubblico (per osservazioni ad esempio).

Il Piano FVG non contempla il PNGR ma considera il PNRR e scrive:

“…Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano predisposto dall’Italia per rilanciare l’economia
nazionale a seguito della pandemia di Covid19. Il piano fa parte del programma dell’Unione europea
noto come Next Generation EU, il fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea, nell’ambito del
quale sono stati all’Italia assegnati oltre 191 miliardi di euro, dei quali 70 miliardi in sovvenzioni a fondo
perduto e 121 in prestiti.

La Missione 2 del PNRR denominata “Rivoluzione verde e transizione ecologica” si pone l’obiettivo di dare
impulso alla transizione ecologica, proseguendo il cammino verso la neutralità carbonica e verso uno
sviluppo sostenibile per l’ambiente, per mitigare le minacce a sistemi naturali e umani.

In particolare la Componente 1 della Missione 2 si prefigge di migliorare la gestione dei rifiuti e favorire
lo sviluppo dell’economia circolare, consolidando le modalità di raccolta differenziata, realizzando o
rinnovando impianti di trattamento rifiuti nonché realizzando progetti altamente innovativi per filiere
strategiche che interessano i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di carta e
cartone, tessili e plastica.

Le risorse a disposizione per le misure della componente 1 ammontano a 2,1 miliardi di euro, dei quali il
40% destinati alle regioni del nord, suddivisi secondo le due seguenti misure..”.

Leggi PRGR PVG allegato 1

Cinzia SilvestriFVG – Piano Gestione Rifiuti
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Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Veneto – Piano Gestione Rifiuti

Piano Gestione Rifiuti – Veneto

DGRV n. 988 del 9.8.2022

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Veneto pubblica la DGRV n. 988 del 9.8.2022 in BUR del 2.9.2022.

La Regione Veneto inserisce nel proprio aggiornamento anche le novità espresse dal PNGR (Piano Nazionale Gestione Rifiuti).

Mentre le altre Regioni pubblicano aggiornamenti (FVG, Trentino, ad esempio)ai Piani di Gestione senza tenere in conto il PNGR ovvero il Piano Nazione di Gestione dei Rifiuti del giugno 2022, il Veneto è riuscito ad inserire anche le novità del PNGR.

Così si esprime il Piano Regionale:

“…In data 16.03.2022 è stata presentata la proposta del PNRG e pertanto si ritiene corretto in questo documento
analizzare la coerenza con quanto indicato nel succitato programma in termini di criteri e linee strategiche
per l’elaborazione dei piani regionali.
Obiettivo del PNGR è quello di indirizzare e supportare la pianificazione della gestione dei rifiuti al fine di
garantire:
la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, in ottica di
prevenzione del contenzioso;
l’efficienza, efficacia, sostenibilità ed economicità dei sistemi di gestione in tutto il territorio
nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale.
Nella proposta del Programma Nazionale Gestione Rifiuti sono stati individuati i contenuti previsti dall’art.
199 D.lgs 152/2006 dei piani regionali nelle Tabelle 28 e 29 (pag- 65-66-67 del documento), suddivisi nelle
macrosezioni di riferimento proposte dal MITE.
Nelle Tabelle seguenti si evidenzia la coerenza del presente documento con i contenuti previsti dal
Programma Nazionale e viene indicato puntualmente dove tali tematiche sono state trattate e sviluppate
nell’Aggiornamento del PRGR della Regione del Veneto…”.

Leggi Delibera DGRV 988/2022

Cinzia SilvestriVeneto – Piano Gestione Rifiuti
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Trentino – Piano gestione rifiuti

Trentino – Piano gestione rifiuti

Piano Regionale Gestione Rifiuti  – Trento

Delibera 1506/2022 – approvazione Piano di gestione rifiuti Regionale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Trentino – ma anche altre Regioni (FVG, ad esempio) – aggiorna il piano di gestione rifiuti a livello Regionale senza però adeguarsi al nuovo Piano Nazionale Gestione Rifiuti (PNGR) che è stato approvato con DM 24.6.2022. Le Regioni, dunque, sono tenute entro 180 giorni a rivedere nuovamente i piani appena approvati, dopo lungo percorso che comprende anche consultazioni pubbliche (in Vas, ad esempio).

Il Trentino ha approvato con delibera di Giunta Regionale 1506/2022 l’aggiornamento stralcio sui rifiuti urbani del piano di gestione rifiuti.

Leggi Piano gestione rifiuti trentino

A dire il vero il punto 4.1.8 del piano regionale cita il programma nazionale di gestione rifiuti (PNGR) “ancora in fase di approvazione”, e ne tiene conto come programma di gestione: scrive il piano regionale:

“…4.1.8 LIVELLO NAZIONALE – Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti 

Il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, ad oggi in corso di approvazione, costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198- bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Esso costituisce una riforma strutturale necessaria per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevista nella relativa Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile, il cui ambito d’intervento è finalizzato a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti flagship altamente innovativi per filiere strategiche, quali rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), industria della carta e del cartone, tessile, riciclo meccanico e chimica delle plastiche. Il Programma, pertanto, è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. 

Il Programma, con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente. ….”

Cinzia SilvestriTrentino – Piano gestione rifiuti
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Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Illeciti Rifiuti e…Facebook

Garante Privacy e Rifiuti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Postare su Facebook le immagini che registrano l’illecito abbandono di rifiuti, può costare molto caro. 

Le regole di riservatezza devono essere rispettate anche in caso di illecito.

Il Garante interviene su questione delicata e condanna la Società di gestione dei rifiuti e il Comune, alla sanzione di euro 150mila per aver violato i principi relativi alla Privacy. L’Ordinanza è interessante perché ricorda, ad esempio, l’obbligo di informativa e la completezza di tale adempimento nella cartellonista esposta al pubblico; ricorda il  rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; ricorda la necessità di “valutazione di impatto” quando vengono trattati molteplici dati (area pubblica”.

Così scrive l’ordinanza:

Con la nota sopra menzionata l’Ufficio ha rilevato che il Comune ha posto in essere, per il tramite della società, un trattamento dei dati personali dei cittadini attraverso un sistema di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, che deve essere conferita “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti”, con conseguente violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento e degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, in mancanza di idonea disciplina del rapporto con la società quale “responsabile del trattamento”, prima dell’inizio del trattamento stesso, in violazione dell’art. 28 del Regolamento (già art. 29 del Codice previgente) nonché in assenza di valutazione di impatto, in violazione dell’art. 35 del Regolamento …

Leggi garante-privacy-ordinanza-ingiunzione-162-2022 pdf

Cinzia SilvestriIlleciti Rifiuti e…Facebook
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A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – modifica sostanziale

A.I.A. – MODIFICA SOSTANZIALE – discarica

osservazioni alla sentenza della Corte di Giustizia UE – 2.6.2022

a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte di Giustizia affronta caso che occupa la repubblica Ceca ma che coinvolge l’interpretazione dell’art. 3 paragrafo 9 della Direttiva 2010/75/UE sulla definizione di “modifica sostanziale” con riflessi anche nel nostro ordinamento.

Sommario. 1) il caso; 2) il processo; 3) modifica sostanziale; 4) sulla questione pregiudiziale; 5) le condizioni; 6) la prima condizione; 7) installazione o impianto; 8) durata d’uso; seconda condizione; 10) conclusioni

1) Il caso

Una società che gestisce una discarica nel distretto di Praga aveva chiesto, e ottenuto più volte, l’autorizzazione a prorogare il periodo di messa in discarica. La Società chiedeva, all’autorità competente, ulteriore proroga, del periodo, che veniva concessa per altri 2 anni (al 2017).

Ebbene. Un’associazione per la tutela dell’ambiente impugnava tale decisione avanti al Ministero dell’Ambiente (Ceco) che respingeva la decisione per il motivo che i ricorrenti non erano parti del procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.

L’associazione deferiva, dunque, la decisione di rigetto alle autorità competenti che annullavano, motivando che la proroga dell’autorizzazione alla messa in discarica era una «modifica sostanziale», e dunque la legge Ceca sulla prevenzione integrata, dava diritto alla partecipazione del pubblico conformemente alla direttiva 2010/75.

La sentenza della Corte municipale di Praga veniva dunque impugnata dinanzi al Corte suprema amministrativa, ossia il giudice del rinvio.

In questa prima fase dunque la qualificazione di “modifica sostanziale” rileva nella misura in cui  permette la partecipazione pubblica al procedimento, come sancito proprio dalla Direttiva 2010/75/UE.

2) Il processo

La Corte, investita della questione, analizzava la nozione di “modifica sostanziale” e rilevava diversi orientamenti che portavano a conclusioni diverse.

Una prima valutazione portava a escludere che il prolungamento della discarica potesse integrare una modifica sostanziale: “..il solo prolungamento di due anni del periodo di messa in discarica, non implicando lavori o interventi modificativi della situazione fisica del luogo, non può essere qualificato come «modifica sostanziale» ai sensi della legge sulla prevenzione integrata Ceca…”.

Il prolungamento dell’autorizzazione non avrebbe modificato né le dimensioni della discarica né la sua capacità totale di stoccaggio di rifiuti. Anzi, sarebbe proprio per sfruttare appieno la capacità autorizzata che la Società avrebbe presentato una domanda di proroga del periodo di messa in discarica. Infine, se la proroga dell’autorizzazione dovesse avere effetti sull’ambiente, non si tratterebbe comunque, .. di una «modifica sostanziale» ..”.

Di contro, la Corte evidenziava anche elementi che potevano invece far considerare la proroga della discarica una modifica sostanziale: “..Sebbene, …. continua lettura dell’articolo – AIA corte UE (chiedi pword per continuare la lettura a info@studiolegaleambiente.it)

Cinzia SilvestriA.I.A. – modifica sostanziale
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Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano – sottoprodotti

Biogas e Biometano e sottoprodotti – art. 12bis DL 17/2022

Proviamo a riscrivere la norma….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 17/2022 (Decreto Bollette o decreto Energia) è stato approvato dal Senato in data 21.4.2022 con numerose integrazioni e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  1. art. 12bis DL 17/2022

Il testo ha introdotto l’art. 12 bis che titola sui sottoprodotti utilizzabili negli impianti di biogas e biometano. La lettura dell’articolo è però un percorso ad ostacoli tutt’altro che semplice, poco intellegibile. Una norma che permette o sembra permettere ed in realtà puntella, fissa paletti, ostacoli. L’articolo si apre con la buona volontà di “semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e biometano”e dunque possono essere ammessi in ingresso a tali impianti alcuni “sottoprodotti”ben precisati dal DM 23.6.2016.

2. lettura del testo

Vero è che la lettura del testo, secondo tradizione italiana, è un continuo rimando ad altri testi legislativi che appesantiscono la lettura; richiami necessari ma forse un miglioramento del testo per renderlo intellegibile ad una prima lettura poteva essere fatto. Lo studio si è dunque cimentato nella riscrittura dell’articolo e nel tentativo di renderlo meglio comprensibile, secondo propria valutazione, s’intende.

3.proposta di lettura

Di seguito la lettura dell’articolo 12bis nella sua stesura originaria e nella colonna di destra il tentativo creativo e ipotetico di una diversa scrittura che a mezzo di pochi incisi e senza nulla togliere al testo legislativo renderebbe maggiore chiarezza alloperatore e lettore.

DL 17/2022 modificato senato 21.4.2022, in attesa pubblicazione – testo originale Art. 12 bis – ipotesi di riscrittura creativa (a cura Studio legale Ambiente)
Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

 

 

 

di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,

se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

 

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 ».

 

Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti

a) provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

b) provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

(di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016)

possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e

si intendono compresi nella definizione di “residui derivanti dall’attività agroalimentare

(di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016),

se rispettano i requisiti per essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi dal novero dei rifiuti (come indicato dall’art. 184 bis Dlgs. 152/2006 e

se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le norme per la utilizzazione agronomica del digestato (ovvero  le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016).

 

Cinzia SilvestriBiogas e Biometano – sottoprodotti
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PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

PNGR – PIANO Rifiuti e VAS

Piano Nazionale Gestione dei RIFIUTI (PNRG)

GOVERNO – MITE – VAS – iniziate le consultazioni fino a fine aprile 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Avviata la consultazione pubblica per la VAS relativa al PNRG. Sul sito del MITE pubblicata la consultazione VAS che rimanda al programma PNRG. Così introduce il Governo la questione: 

Il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Nel mese di dicembre 2021 la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità procedente/proponente, ha presentato l’istanza per l’avvio della fase di scoping del Programma, conclusasi con l’elaborazione del parere sul rapporto preliminare, emanato il 14 gennaio 2022. 

Il 16 marzo 2022,  la Direzione generale per l’economia circolare presso il Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso la documentazione per la consultazione pubblica, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.lgs 156/2006.

La proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale sono disponibili al seguente link.

Ai sensi dell’art. 14, la consultazione avrà una durata di 45 giorni a partire dal 16 marzo 2022 (data di pubblicazione dell’avviso al pubblico).

Le osservazioni alla documentazione pubblicata dovranno essere inviate all’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica all’indirizzo: va.consultazioni@pec.mite.gov.it

Cinzia SilvestriPNGR – PIANO Rifiuti e VAS
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Rifiuti – Bando MITE 30.3.2022

Rifiuti – Bando MITE 30.3.2022

Rifiuti – Nuovo Bando MITE – 30.3.2022

Progetti di ricerca – trattamento rifiuti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato sul sito del MITE nuovo bando per il cofinanziamento “.. di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti ..”

Sono esclusi dal Bando (c fr. art. 5): Non sono ammissibili a cofinanziamento le proposte progettuali afferenti le tematiche di seguito

elencate in quanto oggetto di cofinanziamento delle precedenti edizioni del Bando:

a)  Recupero di vernici industriali; b)  Recupero di materiali da scarto pulper;c)  Recupero di ceneri vulcaniche;

d)  Recupero energetico dei fanghi da depurazione; e)  Rifiuti contenenti amianto;f)  Plastiche dure non da imballaggio;

g)  Recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in impianto locale di prossimità;

h)  Rigenerazione carbotermica dei rottami di metallo duro (contenenti Carburo di Tungsteno e Cobalto);

i)  Digestato liquido; ecc…

leggi bando rifiuti

Cinzia SilvestriRifiuti – Bando MITE 30.3.2022
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Rifiuti: deposito incontrollato

Rifiuti: deposito incontrollato

Deposito incontrollato. Gestione rifiuti o discarica?

Cassazione penale n. 8088/2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione affronta la distinzione tra deposito incontrollato riferito alle differenti operazioni di gestione del rifiuto o di abbandono del stesso. Le due operazioni, devono essere accertate in corso di causa e condizionano anche il computo del termine di prescrizione processuale che per le contravvenzioni (art. 256 d.lgs. 152/2006), all’epoca dei fatti, è di 5 anni.

Leggi articolo 33 deposito incontrollato

Cinzia SilvestriRifiuti: deposito incontrollato
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Piano Regionale gestione Rifiuti: che valore ha?

Piano Regionale gestione Rifiuti: che valore ha?

Piano Regionale Gestione Rifiuti – valore cogente?

valore delle disposizioni del PRGR – CDS n. 3107/2018

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio di Stato n. 3107/2018 conferma che i piani di gestione di rifiuti regionali sono atti programmatici che non hanno valenza direttamente cogente e richiedono successivi atti attuativi delle regioni per divenire vincolanti. 

Il CdS chiarisce dunque che:

“Occorre innanzitutto evidenziare che i piani per la gestione dei rifiuti urbani hanno carattere meramente programmatorio, sfuggendo ad essi l’indicazione di precise e puntuali misure (tanto più di natura economica), dovendo per contro individuare i criteri per il raggiungimento degli obiettivi, spettando poi all’amministrazione individuare, di volta in volta, le singole misure a tal fine idonee. …

Proprio in quanto atti di pianificazione essi non contengono prescrizioni puntuali, ma criteri di carattere generale necessari per le successive deliberazioni e determinazioni attuative, solo queste ultime possedendo i caratteri della immediata concretezza e lesività e come tali impugnabili.

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Cinzia SilvestriPiano Regionale gestione Rifiuti: che valore ha?
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