EMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO

EMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO

malformazioni e risarcimento dannoEmissioni nocive – risarcimento del danno

Cass. Civ. ord. 13294/2025 – “più probabile che non”

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione civile ha affrontato il tema del risarcimento del danno causato da inquinamento e il problema della ricerca della causalità. La decisione fa discutere perché pone al centro del processo la valutazione del consulente tecnico d’ufficio che evoca il concetto di “possibilità” causale tra le emissioni e le malformazioni congenite e dunque esclude il concetto di “probabilità” che disciplina l’ambito civilistico e permette il risarcimento del danno.

Il percorso si conclude con un esito negativo per  le persone-attrici che hanno denunciato la relazione tra le emissioni nocive industriali subite e le malformazioni congenite riscontrate ed anzi sono state, pure in prima battuta, condannate al pagamento delle spese processuali.

Il caso giudiziario: EMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO

Il caso riguarda la richiesta di risarcimento danni da parte di A.A., affiancato dai suoi congiunti, contro Raffineria XX Spa e XX Attività Diversificate Spa (Enichem Spa), per presunte malformazioni congenite (ipo-agenesia traversa arto superiore sinistro) attribuite alle emissioni nocive degli stabilimenti industriali. ​

Sentenza di primo grado (2018)

Il Tribunale ha rigettato le domande attoree, ritenendo non provato il nesso causale tra le malformazioni e le immissioni ambientali. ​ La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ha evidenziato solo una correlazione “possibile” e non “probabile” tra le sostanze nocive e la patologia. ​…continua lettura articolo immissioni nocive e “più probabile che non”…

Cinzia SilvestriEMISSIONI NOCIVE – RISARCIMENTO DANNO
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Odori: non devono recare molestie

Odori: non devono recare molestie

ODORI: NON DEVONO  RECARE MOLESTIE

SCUOLA ODORI 2024 – ISPRA – RSE – UNICHIM – ACCREDIA 

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Ringraziamenti. Si è tenuta la prima giornata della Scuola Odori 2024. Gli interventi tenuti da rappresentanti del Ministero, RSE , ISPRA indicano l’interesse nazionale all’argomento Odori.

In questo contesto si è inserita la presentazione dello StudioLegaleAmbiente che ha cercato di trovare una connessione, un legame tra il Decreto Direttoriale 309/2023 MASE ed il mondo giuridico che ragiona diversamente dal mondo tecnico amministrativo.

Si ricorda che la Scuola Odori continua nelle giornate del 6 e 13 Dicembre 2024.

Si offre in visione la presentazione di StudioLegaleAmbiente – Odori scuola 2024

Cinzia SilvestriOdori: non devono recare molestie
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Scuola Odori – 4,6,13 dicembre 2024

Scuola Odori – 4,6,13 dicembre 2024

Scuola Odori – 4,6,13 Dicembre 2024

Evento organizzato da SNPA – ISPRA – RSE – UNI-Accredia – UNICHIM

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Scuola Odori ritorna anche nel 2024. L’evento voluto e organizzato da SNPA e ISPRA – RSE – UNI-Accredia – UNICHIM è un momento di riflessione su tematica complessa, articolata. Sono stati invitati esponenti di ogni disciplina che portano il loro contributo tecnico, scientifico ed anche giuridico. Iscriviti alla giornata del 4.12.2024

Studio Legale Ambiente partecipa quale relatore il giorno 4.12.2024 ore 10.50 con il tema “odore : non deve recare molestie”, unico inciso che si trova indicato nel d.lgs. 152/2006. Punto di partenza per delineare il significato di molestia e la difficoltà di catturare tale significato.

Leggi il programma scuola-odori-2024 4.12.2024 e iscriviti

Cinzia SilvestriScuola Odori – 4,6,13 dicembre 2024
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ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: LINEE GUIDA DEL MINISTERO

DECRETO DIRETTORIALE N. 309 DEL 28.6.2023

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero, che offre indirizzi tecnici di riferimento principalmente alle Autorità, per la elaborazione dei dati e dei limiti emissivi odorigeni.

Il Decreto ricorda anche che il Ministero dell’Ambiente, cambiava nome in Ministero Transizione Ecologica (MTE) e oggi è invece nominato in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Sembra che il legislatore attraverso il nome voglia esprimere le proprie finalità.

Il Ministero propone linee tecniche di indirizzo con riferimento, all’art. 272-bis d.lgs. 152/2006; linee guida tecniche  pubblicate sul sito del ministero ma che riceveranno pubblicazione di avviso anche sulla gazzetta ufficiale.

Gli indirizzi indicati possono trovare recepimento nella normativa Regionale o nelle autorizzazioni; il richiamo alle linee guida attribuisce valore di riferimento, normativo. Diversamente le linee guida rimangono nell’ambito di indirizzo tecnico.Si tratta di una vera e propria ADOZIONE a mezzo di decreto:

Sono adottati, come documento tecnico di indirizzo per le autorità aventi competenza in materia di emissioni odorigene, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, predisposti dal “Coordinamento emissioni” di cui all’articolo 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, riportati in allegato al presente decreto direttoriale.

Vai alla lettura del DD 309 DEL 28.6.2023 ODORI

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”


Cinzia SilvestriODORI: Linee Guida del Ministero
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Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

Violazioni delle BAT: quali conseguenze? 

BAT – Migliori Tecniche Disponibili – rilevanza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  – Cinzia Silvestri


La Cassazione penale 33089/2021 offre spunto per precisare il significato delle BAT e la loro rilevanza nell’ambito delle autorizzazioni. Violazioni delle BAT: quali conseguenze?  Violazione delle BAT si pone alla stregua della violazione di una qualsiasi prescrizione di autorizzazione.

Le BAT, possono avere rilevanza, ad esempio, in tutti quei reati in cui viene considerata la abusività della condotta (si pensi all’art. 452 – quaterdecies, ma anche 452 bis c.p., ma anche ipotesi di reato minori..).

Scrive la sentenza che le BAT : “..secondo la definizione che ne è oggi offerta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. l ter), rappresentano quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono contemporaneamente idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale e sono accessibili a costi ragionevoli (“la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’ idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’ impatto sull’ambiente nel suo complesso”.

Continua la sentenza: “…Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI.

Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’ impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche pù efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”).

La Cassazione affronta anche il complesso tema delle fonti ovvero della rilevanza della indicazioni delle BAT e le conseguenze al mancato rispetto delle stesse. Le BAT invero godono di autorità che deriva proprio dalla CE e dalle cosiddette “conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions). La sentenza poi ricorda i punti di richiamo delle BAT nel d.lgs. 152/2006 e come le BAT debbano essere poste alla base delle stesse autorizzazioni:

“..Dal punto di vista del sistema delle fonti le BAT ambientali si distinguono, all’ interno dell’ampia e variegata categoria delle best practices, per l’autorità loro impressa dalla Commissione Europea, alla quale sono affidati l’elaborazione, il riesame e l’aggiornamento delle cosiddette conclusioni sulle BAT (o Bat Conclusions).

Il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel D.Lgs. n. 152 del 2006. Così, la previsione dell’art. 29 bis (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, l’art. 98 prevede l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; l’art. 100 richiama le migliori tecniche disponibili nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; l’art. 101 stabilisce che le Regioni possono stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall’apposito allegato del Codice dell’Ambiente, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, l’art. 180 richiama le migliori tecniche disponibili quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; l’art. 187 (miscelazione di rifiuti) prevede che la miscelazione di rifiuti possa essere, a certe condizioni, autorizzata se conforme alle migliori tecniche disponibili; l’art. 215 impone di tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili nell’attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; l’art. 237 octies obbliga l’adozione di tutte le misure per ridurre le emissioni e gli odori “secondo le migliori tecniche disponibili”. Infine, in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, l’art. 271 collega l’ individuazione dei valori di emissione alle migliori tecniche disponibili.

La Cassazione dunque provvede ad indicare l’importanza del rispetto delle BAT con riferimento alla “abusività della condotta”:

“…La verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT Conclusions), assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT  Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime.

Cinzia SilvestriViolazioni delle BAT: quali conseguenze? 
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Scuola Odori 2022

Scuola Odori 2022

Scuola Odori 2022

Convegno on line – 4,6,11,13 ottobre 2022

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ritorna l’appuntamento di studio sugli Odori, sulle emissioni odorigene. Un ciclo di incontri professionali con unico tema: gli odori, le emissioni odorifere.

Gli incontri trovano il patrocinio di SNPA, UNI, RSE, Accredita e Unichim e ospitano relatori multidisciplinari che analizzano il problema odorigeno  sotto ogni aspetto (tecnico, normativo, analitico ecc…). Una opportunità alla quale partecipa anche Studio Legale Ambiente nella giornata del 6.10.2022 ore 10, con un breve intervento sull’assenza dei limiti odorigeni nella normativa e le conseguenze che ne derivano, sotto molteplici aspetti.

Molti altri interventi completano l’argomento che è di particolare attualità e novità.

Si allega dunque il programma della Scuola ed è possibile la iscrizione cliccando nei link  –  Locandina Scuola-Odori-2022 – iscrizioni

Cinzia SilvestriScuola Odori 2022
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A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.

A.I.A. – rinnovo – limiti ed emissioni odorigene.

Consiglio di Stato n. 2344/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Premessa:

Il Consiglio di Stato affronta questione che trae occasione dalla richiesta di rinnovo dell’A.I.A. da parte di una Società.

La sentenza chiarisce alcuni punti e precisa il potere/dovere della pubblica amministrazione, la valenza dell’istruttoria in seno al procedimento nonché il tema che coinvolge le “emissioni odorigene” (pur concludendo per l’irrilevanza della questione per la soluzione del caso concreto).

Il caso. 

Una Società aveva ottenuto, in A.I.A., di fissare il limite di scarico per le aldeidi (60 mg/l) in deroga a quello di legge fissato in 2mg/l. Per anni la Società aveva scaricato, tale parametro, in misura superiore ai limiti fissati; scarico che confluiva poi nel depuratore destinato.

Nel corso degli anni però alcuni cittadini segnalavano odori molesti e l’amministrazione (Provincia) assieme alla Società si adoperava in molteplici incontri finalizzati a interventi utili ad arginare il problema.

La Società, nelle more di questi incontri, presentava istanza di rinnovo dell’A.I.A. chiedendo la conferma del limite in deroga di 60mg/l anziché del limite di legge 2mg/l. La Provincia rinnovava l’A.I.A. senza concedere però la deroga, anche a fronte delle lamentate emissioni odorigene, che parevano originare proprio dal parametro aldeide.

La Società impugnava il provvedimento di rinnovo, in punto di negata deroga ai limiti di legge del parametro aldeidi, per plurimi motivi. Il TAR adito disponeva dunque “verificazione” finalizzata ad accertare l’origine delle emissioni odorigene.Il verificatore – Arpa, precisava e confermava l’origine emissiva e la quantità indicando il superamento del 5% e dunque emissione da ritenere significativa e riconducibile alla produzione della Società:

– “…gli episodi di disturbo segnalati durante i periodi di produzione di Bis-MPA, hanno avuto un’incidenza superiore al 5% e, pertanto, sono da ritenersi significativi. Invece, durante i periodi di sospensione della produzione, non sono stati registrati episodi di disturbo;

– la percezione di odorosità dell’aria risulta significativamente influenzata nelle aree di osservazione del solo Comune di Marnate, con esclusivo riferimento al metodo di valutazione previsto dalla D.G.R. 3018/2012;

– i campionamenti istantanei olfattometrici presso il pozzetto di scarico di P. e nel locale di grigliatura del refluo in ingresso all’impianto di depurazione di Olgiate Olona evidenziano una m3 variazione di circa un ordine di grandezza tra la concentrazione di odore espressa in ouE/ presente durante i periodi di sospensione della produzione e quella rilevata durante i periodi di produzione del Bis-MPA …”.

Il TAR respingeva il ricorso, con plurime motivazioni e la Società appellava avanti al Consiglio di Stato.Il Consiglio di Stato disponeva, a sua volta, una verificazione integrativa, sempre con ARPA, a fronte di alcune incongruenze rilevate dall’appellante.

Il Consiglio di Stato argomenta su alcuni punti interessanti.

1) Odori. Il contenzioso avanti al TAR aveva la finalità di confermare il provvedimento di rinnovo A.I.A., privo della deroga sul parametro aldeidi (motivato dalle emissioni odorigene lamentate). Si assisteva alla verifica Arpa, ente pubblico, che utilizza le linee guida Lombardia del 2012, quale metodo di misura, ma anche campionamenti istantanei olfatto-metrici di riscontro.La sentenza non cita eventuali limiti odorigeni indicati nell’A.I.A. (limiti nell’aria, nelle acque ecc.), come poteva utilmente essere, ma solo indicatori di misurazione rinvenibili nella tecnica di campionamento odorigena e nelle linee guida citate. La sentenza non cita l’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 forse perché non applicabile al caso concreto, che pare precedente alla novella del 2017. In ogni caso, in punto di emissioni odorigene è utile ricordare l’evoluzione normativa di questi ultimi anni[1]. Per inciso si ricorda che, dopo l’introduzione dell’art. 272-bis D.Lgs. n. 152/2006 (nel 2017), la Corte Cost. n. 178/2019 ha chiarito alcuni dubbi applicativi e cesellato il limite del potere Regionale che, ad esempio, non può disciplinare le emissioni odorigene in A.I.A. (ex art. 267 comma 3 D.lgs. 152/2006).

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  • [1]
Cinzia SilvestriA.I.A. – rinnovo – emissioni odorigene.
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Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

Conferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale

9.10.16.17 dicembre 2021 ore 9/13 – webinar – RSE – ISPRA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente segnala webinar – gratuito – che si svolgerà in 4 giornate sulle emissioni inquinanti di origine industriale. L’evento è organizzato da RSE e ISPRA con la finalità di fare il punto sulle emissioni (anche odorigene) trattando anche punti di novità (PNRR). 

E’ possibile iscriversi alla giornata di interesse cliccando sul link. Leggi locandina programma e iscriviti – Webinar_Emissioni

Studio Legale Ambiente è presente nella giornata del 16.12.2021 – clicca e iscriviti Webinar_Emissioni 

Foto tratta dal Libro L’arte della Cronaca 1946/1982 – Archivio cameraphoto Epoche Venezia  – inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico Marghera anni 70

inquinamento atmosferico anni 70 marghera – tratto da libro L”arte della cronaca 1946/1982- archivio cameraphoto Epoche Venezia

Cinzia SilvestriConferenza: emissioni inquinanti gassose di origine industriale
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Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Rumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?

Odori/rumori e impianti Comunali: a quale Giudice bussare?

Cass. civ. sez. Un. Ordinanza n. 20824/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una sig.ra, proprietaria di un immobile, lamenta molestie consistenti in intollerabili immissioni di rumori ed esalazioni maleodoranti, nonché lamenta il pregiudizio igienico derivante dalla presenza di insetti e topi,  a causa di un vicino punto di raccolta per il conferimento di materiali di rifiuto. Per tutelare il proprio diritto anche alla salute cita la Società che gestiva il punto di raccolta comunale avanti al Giudice ordinario (Tribunale).

La sua vicenda subisce però un arresto processuale in quanto il Tribunale ordinario ritiene di non avere giurisdizione e la sig.ra, proprietaria dell’immobile, si vede costretta a riassumere avanti al TAR (giudice amministrativo) il quale, però, non è sicuro della propria giurisdizione  e chiede  aiuto alla cassazione la quale, con la presente ordinanza, riconosce che la giurisdizione è proprio del Tribunale civile ordinario, originariamente adito dalla sig.ra che aveva attivato la causa. Un giro immenso, per ritornare al punto di partenza. Tutto ciò solo per radicare la causa avanti al Giudice competente e senza discutere in merito alla domanda di risarcimento danni avanzata dalla attrice.

L’Ordinanza della Cassazione tuttavia fa il punto sulla questione “giurisdizione” e precisa che il Giudice amministrativo (TAR) è competente solo e se i comportamenti della amministrazione siano connessi a potestà pubbliche. Nel caso in esame la condotta della amministrazione  deputata allo smaltimento , alla cura e gestione dei rifiuti causa di esalazioni maleodoranti e rumori, che incide sulla salute, è frutto di una ordinaria attività di impresa e dunque non essendo coinvolti pubblici poteri, deve occuparsene il Giudice ordinario (Tribunale).

L’attrice, nel caso in esame, lamenta la lesione del bene salute e la lesione del diritto di godere del proprio immobile a causa delle scelte operative aziendali di gestione dei rifiuti. Il Tribunale (quale giudice ordinario) ha il potere di controllare anche il rispetto del Regolamento comunale che, ad esempio, sia stato violato (distanze del punto di smaltimento dalle abitazioni, ad esempio) e può disapplicarlo ed imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività. L’attività di gestione di rifiuti svolta da pubblica azienda laddove incide su diritti quali la salute, il danno ambientale e impone risarcimento del danno deve essere valutata dal Giudice ordinario e pone, dunque, il cittadino e la pubblica amministrazione ….sullo stesso piano.

Cinzia SilvestriRumore, odore e impianti comunali: quale giudice deve decidere?
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Evento: Scuola Odori – 14,16,21,23 settembre 2021

Evento: Scuola Odori – 14,16,21,23 settembre  2021

Scuola Odori 2021 – 14,16,21,23 settembre 2021

Evento organizzato da RSE, ARPA FVG e ISPRA

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si segnala l’evento organizzato da RSE, ARPA FVG e ISPRA in materia di emissioni odorigene.

L’evento si articola in 4 giornate, gratuite, che compongono un corso mirato a precisare la complessa materia delle emissioni odorigene dal punto di vista tecnico ma anche giuridico.

In data 21.9.2021 lo Studio Legale Ambiente offrirà proprio contributo cercando di evidenziare alcune problematiche giuridiche. Vai alla pagina 21.9.2021-scuola-odori-2021.

In particolare:  “Scuola Odori 2021 è un evento destinato al pubblico nazionale interessato alla gestione degli odori in ambito industriale e si articola in 4 eventi distinti, di cui i primi 3 aperti a tutti, il quarto riservato ad operatori del sistema SNPA e Pubbliche Amministrazioni. 

Per ciascun evento si richiede una iscrizione distinta, utilizzando i link riportati di seguito. 

La partecipazione è comunque gratuita ed ai discenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione ..”

Scarica la locandina e iscriviti anche alle singole giornate:  Locandina programma-scuola-odori-2021

Cinzia SilvestriEvento: Scuola Odori – 14,16,21,23 settembre 2021
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Odori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006

Odori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006

Emissioni odorigene (2)

Odori. Art. 272 – bis Dlgs. 152/2006

Cass. penale n. 20204/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.6.2021


La sentenza della Cassazione penale 20204/2021 affronta il tema delle emissioni odorigene e offre disamina dell’art. 272-bis Dlgs. 152/2006; disposizione introdotta dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, art. 1, comma 1, lett. f).

Leggi anche su questo sito “emissioni odorigene – focus 1”

La Cassazione, al fine di affrontare altre questioni, riassume ai punti 7,8,9 della sentenza l’evoluzione normativa in punto odorigeno, indica le sanzioni, richiama la collocazione sistematica degli articoli e i limiti di applicazione .

La sentenza è chiara e si offre lettura di stralcio della sentenza.

Odori – focus normativo – 272-bis Dlgs. 152/2006

Il punto 7 della sentenza della Cassazione ricorda  i pochi punti presenti nel Dlgs. 152/2006 che richiamano espressamente gli odori:

  • l’art. 177, comma 4, lett. b) laddove specifica che la gestione dei rifiuti deve avvenire, tra l’altro, “senza causare inconvenienti da rumori o odori” e
  • negli artt. 237-septies e 237-octies in materia di impianti di incenerimento e co-incenerimento.

Ricorda la Corte il DPR 203/1988, normativa di riferimento in materia di “aria” e richiama quale strumento utile a contenere le emissioni odorigene le leggi regionali.

L’art. 272-bis, s’innesta in questo panorama povero e stabilisce: …Continua lettura articolo – 272bis 2

Cinzia SilvestriOdori – Focus art. 272-bis d.lgs. 152/2006
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Odori nauseabondi….quale difesa?

Odori nauseabondi….quale difesa?

Odori nauseabondi – quale difesa?

a cura di Studio Legale Ambiente


L’art. 674 c.p. viene utilizzato per colpire le condotte che provocano odori intollerabili.Getto pericoloso di cose: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206..”.

Continua lettura articolo …..odori, quale difesa? 

Articolo pubblicato sulla rivista Recoverweb dicembre 2020 pagina 121

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Emissioni odorigene – Facciamo il punto

Emissioni odorigene – Facciamo il punto

Emissioni odorigene. Facciamo il punto.

Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2020


Un sistema complesso, quasi inafferrabile, che trova pochi riferimenti normativi e una tutela blanda. E’ indubbia la difficoltà anche tecnica di rilevamento delle emissioni odorigene per loro natura spesso discontinue, legate alla sensibilità di coloro che subiscono; sensibilità che tende anche ad assuefarsi. La tutela normativa è blanda e si disperde in qualche articolo del codice penale (art. 674 c.p.) e nell’art. 844 c.c.  a cui si aggiunge l’intervento amministrativo di controllo delle i/emissioni. Si tralascia la disamina della tutela civilistica e penale (che oggi si colora dell’art. 452-bis c.p.) spesso inidonea alla tutela e che richiede l’attivazione del soggetto leso a mezzo spesso di difensore (ultima istanza del cittadino).

Bisogna precisare che il primo riferimento è la Pubblica Amministrazione; è il primo soggetto al quale il cittadino leso chiede tutela e chiede l’intervento dell’Arpa, Asl, Comuni ecc…

La prima difficoltà nasce dal fatto … continua lettura articolo emissioni odorigene

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