WEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia

WEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia


Webinar 7.3.2024 ore 11/12.30 on line 

Sostanze che riducono lo strato di Ozono

incontro organizzato da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Seguiamo l’evoluzione del Reg. 1005/2009 e scopriamo insieme l’attualità degli emendamenti proposti; la concretezza degli interventi che non riguardano solo ed in astratto “il buco dell’ozono” ma le attività agricole, sostanze che utilizziamo nelle costruzioni ecc…

Partecipa al Webinar ed iscriviti – clicca sulla Locandina e sulla scheda di iscrizione da inviare all’indirizzo mail indicato.

ISCRIZIONE AL Webinar Ozono 7.3.2024

Cinzia SilvestriWEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia
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Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica di assoggettabilità a VIA

Energivori, delocalizzazione, autoproduzione….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge n. 11/2024 ha convertito con modificazioni il DL 181/2023 ed è entrata in vigore al 11-2-2024.

Il testo legislativo si apre precisando
” Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori…”.

Colpisce la ripetizione della parola “energivori” riferita proprio a quelle attività che per esistere assumono, consumano energia e che i costi della stessa posso portare alla conseguenza della “delocalizzazione”. Impedire che le nostre impese escano dal nostro territorio.Pertanto la finalità si riassume: “..l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica….

Il sistema italiano è complicato, la burocrazia ritarda i progetti, rallenta le idee e non è al passo con i tempi. Esistono due velocità quella dell’impresa e quella dei “procedimenti” sempre più complicati, lunghi, irti di difficoltà.

E’ consapevole il legislatore che tenta, nomina, chiama la semplificazione. Così,  esempio di semplificazione è l’art. 4 bis della nuova legge che affronta la “Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale”. 

Questo legislatore afferma dunque all’art. 4-bis: 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all’articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari..”

Giova ricordare che l‘art. 6 comma 6 lett. b) del d.lgs. 152/2006 ha ad oggetto la verifica di assoggettabilità alla VIA e che a seguito della modifica introdotta recita: 
Comma 6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,(ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;….

 

Studio Legale Ambiente segnala webinar al 7.3.2024 on line su “sostanze che riducono lo strato di ozono”. 

Cinzia SilvestriEnergie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA
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Regione Veneto protocollo Arpav e Carabinieri

Regione Veneto protocollo Arpav e Carabinieri

Regione Veneto: protocollo Arpav e Carabinieri

Protocollo rifiuti e vigilanza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1383 del 20 novembre 2023  aveva già previsto il “Rinnovo del Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto, ARPAV e il Comando Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, inerente all’attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti”. L’allegato A della Delibera di Giunta proponeva la “bozza” del protocollo con valenza Triennale 2024/2026 in continuità ma in evoluzione rispetto ai protocolli precedenti.

Il 25.1.2024 si legge nel sito della Regione Veneto che il protocollo è stato “siglato”.

Utile ricordare l’oggetto:1. OGGETTO Il presente Protocollo d’intesa regola la collaborazione tra le parti ai fini di migliorare l’efficacia e l’efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, fermo restando il mutuo riconoscimento dei ruoli, funzioni ed obblighi dei sottoscrittori, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive reciproche competenze.

Si  rinvia al link della Regione Veneto relativo all’allegato A della DGRV 1383/2023

Cinzia SilvestriRegione Veneto protocollo Arpav e Carabinieri
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DECRETO MASE – INCENTIVI CER

DECRETO MASE – INCENTIVI CER

Decreto MASE – CER 7.12.2023

Comunità Energetiche Rinnovabili

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ripresa e Resilienza. PNRR per intenderci. Parole che si ripetono nel Decreto del Ministero (MASE) del 7.12.2023.Ritornano anche  altre parole che ormai appartengono al nostro linguaggio e segnano il limite, la finalità: DNSH – Do not significant Harm ovvero quel principio che obbliga a non recare danno significativo all’ambiente; ma anche il riferimento costante all’effetto serra , alla attenzione a non ridurre il buco dell’ozono e all’impatto climatico. Sul punto si rinvia a breve focus/webinar del 7.3.2024

.

Si segnala peraltro che la Regione Veneto ha già pubblicato Bando per l’accesso agli incentivi.

Tutto parte però dal d.lgs. 199/2021 che all’art. 31 definisce la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che è in vigore già dal 22.4.2023.

Si riporta breve stralcio: “… I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a)  l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
b)  la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a…

Dunque una piccola Comunità che è finalizzata alla produzione di “energia da fonti rinnovabili” che vengono chiarite nell’art. 2 del d.lgs. 199/2021

a)  “energia da fonti rinnovabili” oppure “energia rinnovabile”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
Così il Decreto MASE del 7.12.2023 disciplina e incentiva (PNRR) proprio quelle comunità che ad esempio utilizzano, promuovono impianti Biogas, biomassa ecc…
Il Decreto MASE definisce l’impianto alimentato da fonte “rinnovabile”:
a) “Impianto alimentato da fonti rinnovabili”: insieme delle opere e delle apparecchiature,
funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia
elettrica; esso comprende in particolare:
1. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il
trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia
elettrica;
2. i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti
a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica
funzionali alla quantificazione degli incentivi;…
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BANDO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

BANDO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI: BANDO REGIONE VENETO

CER – Bando aperto fino al 29.2.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto pubblica Bando per l’ammissione ai finanziamenti per promuovere le energie rinnovabili.

Scrive la Regione sul proprio sito: ” In attuazione del Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027, la Giunta Regionale con DGR n. 1568 del 12 dicembre 2023 ha approvato il bando di finanziamento per promuovere le energie rinnovabili in conformità della Direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di sostenere la creazione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il Bando permette a determinati soggetti di accedere ai finanziamenti a mezzo di deposito di domanda a partire dal 1.2.2024 al 29.2.2024.

Arco temporale breve.

Tutto nasce dalla Direttiva2018/2001/UE poi recepita dal L. 8/2020 e d.lgs. 199/2021.

La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale 1568 del 12.12.2023 approva il Bando che   sostiene lo sviluppo delle CER (Comunità di Energia Rinnovabile – clicca link.

Si apre dunque la fase operativa che segue di fatto il Decreto su CER pubblicato sul sito del MASE (7.12.2023).

Bando di partecipazione Regione Veneto


Studio Legale Ambiente segnala webinar del 7.3.2024: Sostanze che riducono lo strato di Ozono. Breve focus su normativa che impatta su molti settori: edilizia, agricoltura, processi industriali ecc…

Cinzia SilvestriBANDO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI
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R.E.N.T.R.I.: modalità di compilazione

R.E.N.T.R.I.: modalità di compilazione

RENTRI: Modalità di compilazione

Decreto Direttoriale MASE n. 251 del 19.12.2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Continua la costruzione normativa del R.E.N.T.R.I. ovvero del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Si aggiunge altro tassello pubblicato nel sito MASE ma anche nel sito dedicato al RENTRI. Il DD MASE n. 251/2023 porta attuazione agli arti. 4,5 del Decreto MASE del 4.4.2023 n. 59, in particolare inserisce

– Allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”;

– Allegato 2 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto”.

Documenti corposi e minuziosi che devono trovare apposito commento.

E’ opportuno riportare il testo del DD MASE 251/2023 che ricorda i passaggi normativi del RENTRI:

  1. l’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede l’adozione di uno o più decreti del MTE (oggi MASE), per la definizione della disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti);
  2. ll D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI, ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs 152/2006
  3. l’articolo 21, comma 1 del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per assicurare l’attivazione e il funzionamento del RENTRI;
  4. decreto direttoriale del 22 settembre 2023, n.97 è stata adottata la Tabella scadenze RENTRI relativa alle tempistiche per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;
  5.  decreto direttoriale del 6 novembre 2023 n.143 sono state approvate le Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l’assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del citato D.M. n.59 del 2023;
  6. Decreto Direttoriale MASE n. 251 del 19.12.2023 come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la definizione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, relativi rispettivamente al registro cronologico di carico e scarico e al formulari rifiuti
Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: modalità di compilazione
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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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Riduzione Buco Ozono – ODS

Riduzione Buco Ozono – ODS

Riduzione Buco Ozono – ODS

Riscaldamento Globale

Reg. n. 1005/2009/CE: modifiche in corso

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.11.2023


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Il Regolamento CE n. 1005/2009 (ODS – Ozone Depletive Substances) si occupa delle sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno formulato proposta di revisione confluita nel testo del nuovo Regolamento del 5.4.2022: testo che è stato a sua volta integrato e modificato con emendamenti del 30.3.2023. La proposta di revisione è in evoluzione ma il testo del 2022 è ormai la base di lavoro e utile riferimento anche interpretativo del Regolamento oggi vigente (n. 1005/2009).

La proposta di Regolamento del 2022 riporta:

  • la Relazione che spiega le ragioni della necessaria riscrittura del Regolamento n. 1005/2009,
  • riscrive completamente i “Considerando” del Regolamento (42 “Considerando” rispetto ai 30 del Reg. n. 1005/2009)
  • mantiene quasi inalterata la numerazione degli articoli (30 articoli nel Reg. 1005/2009 e 32 nella proposta di Regolamento del 2022)
  • modifica gli allegati (sempre VIII) nel loro contenuto

Il testo della proposta del 2022 nella parte della Relazione ricorda:

Le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS – Ozone Depletive Substances) sono sostanze chimiche prodotte dall’uomo che, dopo l’emissione, di frequente raggiungonol’atmosfera superiore e danneggiano lo strato di ozono della stratosfera che protegge lasuperficie terrestre dai pericolosi raggi UV del sole. Tale danno si traduce nel cosiddetto”buco dell’ozono” con notevoli impatti negativi sulla nostra salute e sulla biosfera, i quali a loro volta comportano costi finanziari elevati. Inoltre le ODS sono forti gas a effetto serra con un alto potenziale di riscaldamento globale.

Il problema della riduzione del buco dell’ozono ed il riscaldamento globale sono collegati.

Il testo preliminare della proposta del 2022 (ODS) è intriso di richiami importanti a parole che hanno assunto il significato di “principio” ispiratore. Il Green Deal, ad esempio, ovvero il programma europeo sul cambiamento climatico; il principio di “non arrecare una danno significativo” (DNSH – Do Not Significant Harm): “..È inoltre pienamente in linea con il principio “non arrecare un danno significativo poiché rafforzerà ulteriormente i controlli sulle ODS e ridurrà le emissioni rilevanti in termini di ozono e clima…” (cfr. proposta di Regolamento 5.4.2022).

Si notano, nel nuovo testo del 2022, come emendato nel 2023, l’utilizzo della parola “stoccaggio”, della specificazione della parola “uso“con “impiego” e la sostituzione della parola “smaltimento” con “distruzione”. Si evidenzia il richiamo al Regolamento sui Gas Fluorurati n. 517/2014 (HFC) e alla necessaria armonizzazione con il Regolamento ODS (n. 1005/2009) oggi in lettura.

Per comprendere la portata delle modifiche che interessano il Regolamento n. 1005/2009 è utile concentrarsi sull’art. 3 dedicato alle definizioni.

La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

In calce si offre lettura dello schema comparativo che ….(per continuare lettura articolo ODS Reg. 1005/2009 richiedi password a info@studiolegaleambiente.it  )

Cinzia SilvestriRiduzione Buco Ozono – ODS
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Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Art. 255 D.lgs. 152/2006 – L. n. 137/2023 – Novita’ 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2023


Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

L’art. 6-ter della Legge n. 137 del 9.10.2023 (vigente dal 10.10.2023) – conversione del DL 105/2023 – introduce, con novità, modifica alla condotta di abbandono dei rifiuti trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale. Viene altresì introdotta la sanzione pecuniaria (ammenda) che “aumenta” da mille a diecimila euro.

La condotta, il fatto illecito, rimane il medesimo e si riferisce all’abbandono o deposito irregolare di rifiuti che non sono riconducibili all’attività di impresa (art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006). Sono i rifiuti che ogni cittadino può abbandonare, per intenderci; il cittadino che abbandona un frigorifero in strada, sulla pubblica via.

Il legislatore aveva ritenuto meno grave tale comportamento rispetto a quello attuato in seno all’attività di impresa e aveva distribuito i pesi considerando l’illecito del cittadino, una sanzione amministrativa. Vero è che…continua lettura articolo  L. 137.2023 art. 255 d.lgs. 152:200

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VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA 

LRV n. 27 del 17.10.2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – CINZIA SILVESTRI


Veneto: Modifica competenze AIA. Non solo. La Regione Veneto modifica la LRV n. 4 del 18.2.2016 . Due soli articoli che però incidono anche sulla competenza che passa dalla Regione alla Provincia. In particolare.

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:
“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di
piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.
Art. 2
Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata
ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola:
“Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”

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Aria – limitazioni traffico – Veneto

Aria – limitazioni traffico – Veneto

Aria: limitazioni al traffico – Veneto

DL n. 121/2023 e LR Veneto n. 24/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.9.2023


Aria – Limitazioni al traffico – Veneto. Il DL 12.9.2023 n. 121 vigente dal 13.9.2023 risponde alle sentenze della CGUE e con riferimento alle Regioni del Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna.

Queste Regioni devono provvedere infatti all’aggiornamento dei rispettivi Piani di Qualità dell’Aria, disponendo misure per la limitazione della circolazione stradale.

Le Regioni possono invero imporre delle limitazioni del traffico laddove risulti superato il limite del particolato PM10 e del Biossido di azoto NO2.

Il DL è scarno e si limita a dettare i tempi (6 mesi – 13.3.2024) entro i quali le Regioni devono legiferare al fine di ridurre l’inquinamento che deriva dalla circolazione stradale che è, invero, una delle cause più importanti di inquinamento.

Ebbene il Veneto, contestualmente alla emanazione del Decreto Legge Nazionale, emette Legge Regionale (n. 24 del 12.9.2023) che modifica la L. 33/1985 inserendo l’art. 58 ter.

 Continua lettura articolo su PQA e nuovo DL 121/2023

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Linee Guida Odori 2023 – 2

Linee Guida Odori 2023 – 2

Linee Guida Odori 2023

MASE[1] Decreto 28.6.2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 272-bis Dlgs. 152/2006 delega alla normativa regionale o alle autorizzazioni (in seno provinciale, ad esempio) il potere di prevedere misure di prevenzione e limiti alle emissioni odorigene con riferimento agli stabilimenti di cui al titolo I della parte V Dlgs. 152/2006.

In questo contesto è stato pubblicato sul sito del Ministero (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) il Decreto che approva gli indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis Dlgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene degli impianti e attività.

Il documento, firmato dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) e composto da 5 allegati, ricorda più volte la propria natura di mero “indirizzo” tecnico da utilizzare nei processi istruttori e decisionali della P.A. Le linee Guida sono espressione degli orientamenti maturati in ambito odorigeno ma il testo non cita tutti o alcuni di questi documenti ben conosciuti dagli operatori.

La Direzione (DGVA) si preoccupa di precisare la supremazia Regionale; non dimentica che l’art. 272 bis attribuisce potere diretto anche alle autorità che emettono le autorizzazioni, ma lo pone in secondo piano.

Ambito di applicazione delle LG ….  continua lettura articolo Linee guida odori

[1] Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetic

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Razza o Nazionalità?

Razza o Nazionalità?

Razza o Nazionalità?

DL n. 44/2023 – la lingua italiana

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 44 del 22.4.2023, pubblicato  in Gazzetta ufficiale, si occupa del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e anche delle società partecipate pubbliche. Si occupa di concorsi di compensi delle commissioni, di aggiornamenti e di potenziare la capacità amministrativa sotto vari aspetti. Coglie l’attenzione però l’art. 27bis che  impone la sostituzione, nel linguaggio della pubblica amministrazione , del termine razza con quello di nazionalità. Un passaggio linguistico, senz’altro, che segna però anche un cambiamento culturale.

Art. 27 bis 
 
             Disposizioni in materia di atti e documenti 
                   della pubblica amministrazione 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, negli atti e  nei  documenti  delle
pubbliche amministrazioni  il  termine:  «razza»  e'  sostituito  dal
seguente: «nazionalita'».

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Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Articolo Life PrepAIR 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito di SNPA pubblica articolo, in inglese,  sulla qualità dell’aria ed in particolare sulla riduzione dell’ossido di azoto e ammoniaca NOx NH3.

Quattro agenzie Regionali hanno cercato di costruire un modello per la riduzione delle PM2,5.

Si legge nelle conclusioni dell’Articolo, senza assumere responsabilità per errori di traduzione (reverso):

Questo studio ha anche rilevato che aumentando la forza di riduzione, la differenza tra il PI della riduzione simultanea in NOx e NH3 e la somma di un singolo PI aumenta per entrambe le stagioni, essendo limitato a 1 g m 3 (10% in termini relativi e quindi gestibile in termini di pianificazione della qualità dell’aria) per riduzioni limitate delle emissioni (25%) e in aumento medio fino a 4 g m 3 (circa 30%) per il 75% delle emissioni, che non può essere trascurato nella progettazione di piani per la qualità dell’aria.

In conclusione per determinare con attenzione se sia possibile ottenere un ulteriore abbattimento del PM2,5, ulteriori simulazioni volte ad esplorare gli effetti di altre riduzioni dei precursori dovrebbero essere eseguite. Altri inquinanti chiave nella formazione di PM2.5 secondario sono lo zolfo diossido (SO2) e composti organici volatili diversi dal metano. Sebbene l’SO2 abbia generalmente basse concentrazioni nella pianura padana, la sua ulteriore riduzione può portare a ulteriori PM2,5 diminuzioni, come indicato in [32], a causa del suo coinvolgimento nei processi di particolato secondario. I composti organici volatili diversi dal metano potrebbero anche avere un impatto importante poiché influenzano le concentrazioni di ossidanti e, di conseguenza, la formazione di nitrati e solfati

Leggi versione inglese dell’articolo (Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca)

Cinzia SilvestriAria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca
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EMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE

EMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE

EMISSIONI 2023 – FORMAZIONE

EVENTO ON LINE 10,17,24,31 MAGGIO 2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 Programma_MERCOLEDI24.5.2023 ORE 9.00

intervento di Studio Legale Ambiente
avv. Cinzia Silvestri
La Corte di Giustizia UE  in tema di qualità dell’aria e riflessioni legate alla Direttiva  2010/75/UE


 “Emissioni 2023″ è evento on line, organizzato da RSE-ISPRA, SNPA UNICHIM – ACCREDIA e destinato a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la tematica delle “Emissioni” non solo in ambito industriale; si articola in 4 eventi distinti, di cui i primi 3 aperti a tutti, il quarto riservato ad operatori delle Pubbliche Amministrazioni. 

Per ciascun evento si richiede iscrizione distinta, utilizzando i link riportati nella locandina sopra allegata (link)

La partecipazione è comunque gratuita ed ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

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Cinzia SilvestriEMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE
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Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Semplificazione, parola d’ordine – DL 13/2023 convertito in L. 47/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR. L’impressione è che il Legislatore voglia evitare/alleggerire, almeno per un breve momento, tutti quei controlli che prima sembravano indispensabili.

Il legislatore ha fretta; bisogna cambiare velocemente e alcune procedure, diciamo “di controllo”, sono dispendiose economicamente, lunghe, farraginose. Il legislatore si concentra sulla procedura di VIA.

Così il Decreto, nel considerare la necessità, sempre più impellente, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, decide di esentare totalmente dalla procedura di VIA, alcuni progetti/impianti, anche se con alcune condizioni.

Così l’art. 47 del DL 13/2023 come convertito dalla L. 47/2023 e vigente dal 21.4.2023 si occupa di “semplificare” e dispone in merito alla “installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”

È interessante notare che tali “agevolazioni/semplificazioni”, che si concretano nell’esentare dalla Procedura di VIA alcuni impianti finalizzati alla produzione di energia, ha un limite temporale ovvero fino al 30.6.2024 (un anno e poco più) e sottende l’espletamento già compiuto della VAS.

Il legislatore sembra fare una prova di tenuta della disposizione.Non osa “eliminare” totalmente ma consente un termine entro il quale, si suppone, verificherà…continua lettura articolo e leggi schema…

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Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Nuovo Codice Appalti – Dlgs. n. 36/2023 – art. 1

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


I nuovi principi del Codice Appalti, infondono speranza.

L’art. 1 del nuovo codice appalti si apre con il primo principio, non codificato nel precedente Codice (Dlgs. 50/2016): principio del risultato.

Importante comprendere subito che la violazione di tale principio è utile strumento di impugnazione dell’atto amministrativo, di contestazione, di doglianza. E’ come avere uno strumento in grado di riportare l’agire amministrativo nei binari del diritto.

Utile la lettura:

Articolo 1.
Principio del risultato.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività̀ e il migliore rapporto possibile tra qualità̀ e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità̀, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità̀ e celerità̀ nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità̀.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità̀. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità

Considerazioni:…. continua lettura articolo “principio risultato CAppalti art. 1”

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Reati ambientali e Riforma Cartabia

Reati ambientali e Riforma Cartabia

Reati ambientali e Riforma Cartabia

Pene sostitutive: una opportunità

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Ma avvocato, vado in galera? Speriamo di no, ma forse, dipende.

Dal 30 dicembre 2022 qualcosa è cambiato. La lettura della complessa Riforma Cartabia crea dubbi, confusione e anche un po’ di rabbia ma tutto dipende dal ruolo che occupi: se subisci la riforma, se la devi applicare oppure se la devi comprendere.

Tutto ciò coinvolge anche i delitti e le contravvenzioni ambientali (reati) per le quali è prevista la reclusione o l’arresto; pene che sanzionano molti comportamenti “ambientali”.  

Ebbene tali reati devono essere letti nella nuova ottica e bisogna conoscere la possibilità di poter beneficiare della sostituzione della pena ovvero del meccanismo di conversione della pena detentiva (reclusione/arresto) in altra pena detta “sostitutiva” che evita il “carcere”, per intenderci, che attenua l’impatto della condanna.

Pensiamo al reato di omessa bonifica ex art. 452 terdecies c.p ….continua lettura articolo  Cartabia e reati ambientali.docx

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Cinzia SilvestriReati ambientali e Riforma Cartabia
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PNRR, Resilienza, investimenti

PNRR, Resilienza, investimenti

PNNR, Resilienza, investimenti

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 

segnalazione Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il DL n. 13/2023 che titola sulle “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Corposo testo che abbraccia ambiente, Giustizia, energia …

Gli articoli da 41 a 45 si occupano di energia e Ambiente, Idrogeno e modificano pure l’art. 8 del d.lgs. 152/2006. 

Vai alla lettura di selezione del testo art.. da 41.45 DL 13.2023

 

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Cinzia SilvestriPNRR, Resilienza, investimenti
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Terre e rocce da scavo?

Terre e rocce da scavo?

Terre e rocce da scavo?

DL 24.2.2023 n. 13 – Una storia senza fine

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di  ripresa e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L’art. 48 del DL 13.2023  introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo “.

Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e non va mai bene. Qualcuno ricorda l’art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l’articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E’ il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all’innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la finalità richiamando parole note: opere, infrastrutture, impianti:

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche  di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti,

  1. delle opere e
  2. delle infrastrutture ivi previste,
  3. nonché per la  realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza  energetica …”

Il Governo si limita ad indicare il futuro, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere. Continua lettura articolo TRS art. 48 DL 13.2023

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Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo?
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A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e Riesame – differenze

Focus sull’art. 29-octies Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Rinnovo ed il Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale sono disciplinati entrambi all’art. 29-octies Dlgs. 152/2006; articolo ampiamente modificato dal Dlgs. N. 46/2014 (vigente dal 11.4.2014).

Prima della novella si potevano distinguere le ipotesi di Rinnovo ad istanza di parte (art. 29-octies comma 1) e Riesame d’ufficio da parte della P.A. (art. 29-octies comma 5). La distinzione era marcata proprio dall’art. 29-octies che in più parti indicava il rinnovo con il senso di “nuova AIA” sorta sulla fine della precedente Autorizzazione, a differenza del “Riesame” che evocava il senso dell’aggiornamento, della modifica della Autorizzazione.

Ebbene. Il testo oggi in vigore (dal 11.4.2014), salvo alcune modifiche, rimodula il concetto di riesame e rinnovo. Non sempre il Riesame significa Rinnovo.

  • Riesame facoltativo (commi 1,2)

Il primo comma precisa, con chiarezza, che il riesame dell’AIA può essere disposto liberamente e “periodicamente” dalla P.A., che conferma o aggiorna le relative condizioni. Questo riesame  “libero” deve tenere conto di alcuni presupposti indicati nel comma 2:

“Il riesame tiene conto di tutte le

  • conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili alla installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata nonché
  • di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.
  • Nel caso di installazione complesse in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto per ciascuna attività prevalentemente sulle conclusioni BAT pertinenti al relativo settore industriale.”

Permettere il riesame facoltativo in tutti i casi in cui nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione (cfr. punto 2 sopra citato) significa valutare ampia e discrezionale casistica, qualsiasi “novità” che la P.A. ritenga essere “elemento” da controllare.

L’intervento di aggiornamento facoltativo dell’AIA, origina, con prevalenza, dalle BAT di riferimento e ciò consente alla P.A. di “controllare” e aggiornare, facendo leva su presupposti di ampia interpretazione. Caratteri distintivi di questo riesame risiedono: a) nell’uso del solo termine “riesame”; b) nell’oggetto, in quanto riferito solo a singole installazioni o installazioni complesse ma con riferimento alle singole attività; c) senza termini, libero; d) ancorato però ad alcuni presupposti di ampio respiro.

continua lettura articolo e schema di confronto e chiedi pw per accedere  scrivi a info@studiolegaleambiente.it

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Cinzia SilvestriA.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze
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RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?

Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso.

Premessa

La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d)  – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.  La sentenza permette alcune riflessioni.

Continua lettura articolo AIA e motivazione TAR veneto 124.2020

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Cinzia SilvestriRIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020
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Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – DM 22/2013

CSS e artt. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Dalla pubblicazione del DM 22/2013 (Regolamento CSS), l’evoluzione normativa ha trovato approdo nel PNRR e nei recenti provvedimenti del Legislatore nonché nella giurisprudenza.

Si ricorda l’art. 1 del DM che richiama l’articolo madre:  ” In applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinche’ determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.

Il Decreto  – in vigore dal 29.3.2013 –  pone attuazione al combinato disposto degli articoli 175 comma 5 lett. e) , 183 comma 1 lett. cc) e art. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006.

Esplicito inoltre il riferimento al Dlgs. 133/2005 relativo all’ incenerimento rifiuti.

Si rimanda alla lettura del testo: DM 14 marzo 2013

adminFocus CSS – rileggiamo il DM 22/2013
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CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

PNRR – semplice comunicazione o autorizzazione, alle autorità competenti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 30.10.2021– Ripubblicato


CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR.

PNRR declina nell’art. 35 comma 2,3 (DL 77/2021) due ipotesi riferite all’uso di CSS- combustibile:

  • Se la società è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con una semplice comunicazione all’autorità competente (comma 2)
  • Se la società non è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con un aggiornamento dell’autorizzazione all’autorità competente da ottenere prima dell’utilizzo (comma 3)

L’agevolazione introdotta dal legislatore è duplice:

Il legislatore dichiara che il passaggio da combustibile tradizionale all’utilizzo di CSS-C non costituisce “modifica sostanziale”  ……

Cinzia SilvestriCSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR
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