Contratto assicurativo e sanzioni amministrative

Contratto assicurativo e sanzioni amministrative

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriContratto assicurativo e sanzioni amministrative

Cass. civ. 28967/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


Copertura assicurativa e sanzioni amministrative, questo è il problema.

La sentenza della cassazione richiama uno specifico riferimento normativo dell’articolo 12 del decreto legislativo 209 del 2005 in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob. La cassazione è precisa nell’affermare che è esclusa la possibilità di trasferire l’onere della sanzione amministrativa su altri soggetti anche con polizza proprio perché questo andrebbe a togliere la deterrenza della sanzione amministrativa. Nel caso in esame esiste disposizione legislativa in merito. Ci si chiede se anche nel campo delle sanzioni amministrative ambientali possa valere il medesimo principio.

La sentenza così si esprime sul punto:

4.1. La gravata sentenza ha considerato sinistro indennizzabile la sanzione amministrativa irrogata da Consob al A.A. per atti compiuti quale membro del Consiglio di amministrazione della banca vicentina, sul rilievo che l’art. 2.25. della polizza escludesse dalla copertura assicurativa le sanzioni penali pecuniarie, non quelle amministrative.

L’argomentazione non è conforme a diritto.

A mente dell’art. 12 del D.Lgs. n. 209 del 2005, “sono vietate… le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative”.

La ratio della norma risiede nell’esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo, altrimenti vanificata da un contratto con il quale l’onere economico della sanzione venga trasferito su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.

La comminatoria di nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto espressamente prevista dall’art. 12 in questione rappresenta, invero, specifica applicazione, nella settoriale materia disciplinata, della generale nullità per causa illecita contemplata dall’art. 1418 cod. civ.: sicché essa colpisce ogni negozio che realizzi il risultato proibito, ivi incluso un accordo di manleva che sollevi il manlevato dall’applicazione a suo carico di sanzioni amministrative.

Ha dunque errato il giudice territoriale nel ritenere la validità della manleva rilasciata da Cattolica al A.A. relativa alla sanzione Consob: né ad una diversa conclusione induce la posteriorità di detta manleva rispetto alla commissione dell’illecito amministrativo, dacché l’effetto prodotto risulta comunque quello (contrario alla norma imperativa) di neutralizzare per l’autore la sanzione irrogata.

Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell’illecito) che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito”.

Cinzia SilvestriContratto assicurativo e sanzioni amministrative
Leggi Tutto

NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE

NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE

terra dei fuochiNUOVI REATI AMBIENTALI … RECLUSIONE

GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA E DISCARICA: ART. 256 D.LGS. 152/2006

RIFORMA “TERRA DEI FUOCHI” – DL N. 116/2025 – L 147/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


TUTTO cambia.

Il decreto-legge n. 116 del 2025 è stato convertito in Legge n. 147 del 2025 ed è in vigore dell’8 ottobre del 2025. L’intento del legislatore è quello di contrastare attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi e procede inasprendo le sanzioni e trasformando le contravvenzioni previste nel decreto legislativo 152 del 2006 in veri e propri reati gravi degni di essere ospitati nel Codice penale (452 bis c.p.)

L’attività di gestione rifiuti non autorizzata, l’art. 256 Dlgs. 152/2006, era ed è il reato più comune in materia ambientale. Facile cadere nella violazione di tale condotta che veniva punita con una contravvenzione spesso sanabile o comunque munita di un impatto sostenibile.

I commi 6,7,8,9 dell’art. 256 sono rimasti invariati ma la revisione e l’introduzione di nuove condotte punibili con sanzioni alte e comunque con un impatto diverso sulla vita delle aziende, obbliga alla conoscenza puntuale.

Anche il modello 231 (responsabilità degli enti) dovrà essere revisionato alla luce dei nuovi reati.

Per il momento è utile e necessario conoscere l’impatto immediato e si OFFRE elenco dell’aumento delle pene e della comparazione tra il vecchio e nuovo articolo 256 Dlgs. 152/2006, come riformato dalla L. 147/2025.

Cinzia SilvestriNUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE
Leggi Tutto

RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

lavoro irregolareRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

In attesa di pubblicazione Legge di conversione – schema

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025. APPROVATO.

In attesa della pubblicazione della Legge di conversione del DL 116/2025 si offre breve schema dei punti che incidono sul Dlgs. 152/2006 (ambiente) e la radicale trasformazione di alcuni comportamenti colpiti da sanzione penale (schema che non è esaustivo di tutte le articolazioni penali del decreto).

La Legge di conversione ha introdotto alcune modifiche di cui StudioLegaleAmbiente si occuperà.

Si seguito schema dell’art. 1 del DL 116/2025 che si occupa delle modifiche al d.lgs. 152/2006 e che è stato modificato in sede di conversione…....continua lettura schema riepilogo art 1 DL 116/2025

Leggi anche su questo sito articolo sulla esclusione della tenuità del fatto

Leggi anche su questo sito articolo sull’art. 256 come modificato dal DL 116/2025

Cinzia SilvestriRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025
Leggi Tutto

AMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

AMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

nuovi reati ambientaliAMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

Decreto-legge n. 116/2025 – vigente dal 9.8.2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Così si esprime l’art. 2 del DL 116/2025 comma 1 vigente dal 9.8.2025:  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente: «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

L’intervento del D.L. 116/2025 è nel senso di inasprire e aumentare le pene in merito ad alcune condotte “ambientali” ma anche in ambito processuale escludendo alcuni meccanismi di favore come la “esclusione della punibilità”.

L’art. 255 Dlgs. 152/2006 (abbandono rifiuti), in commento su questo sito, già rappresenta l’operazione del Decreto che riscrive la condotta e aumenta le pene. Le modifiche al Dlgs. 152/2006 si uniscono a quelle apportate al codice penale per ottenere un sistema decisamente più rigoroso la cui efficacia è rimessa ai posteri.

L’art. 2 del DL 116/2025 modifica il Codice penale in punto di “esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto” ex art. 131 bis C.P. è un beneficio a favore del reo (esclude appunto la punibilità) che deve essere valutato dal Giudice e con riferimento a reati considerati con basso impatto criminoso o per reati con una pena minimale. L’articolo incide dunque in seno processuale.

Il terzo comma dell’art. 131 bis comma 3 punto 4bis prevede i casi in cui la….   continua lettura articolo “espulsione beneficio tenuità, nuovi reati ambientali”

Cinzia SilvestriAMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO
Leggi Tutto

ABBANDONO RIFIUTI-SOSPENSIONE PATENTE

ABBANDONO RIFIUTI-SOSPENSIONE PATENTE

abbandono rifiutiABBANDONO RIFIUTI: NOVITA’

Sospensione patente – DL 116/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il 9 agosto 2025 è entrato in vigore il decreto-legge numero 116 del 2025 che ha modificato alcuni articoli del testo unico ambientale, decreto legislativo 152 del 2006. Il Decreto Titola:

“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area   denominata Terra dei fuochi, nonché’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

L’articolo 255 subisce importante innovazione anche nel titolo dedicato “all’abbandono di rifiuti non pericolosi”. Alcune novità:

  • Comma 1 art. 255 Dlgs. 152/2006

AUMENTO SANZIONI (penale): Le condotte censurate rimangono le medesime del previgente articolo ovvero la

  1. a) violazione del divieto di abbandono di cui articolo 192;
  2. b) condotta riferita agli imballaggi di cui all’ articolo 226; e
  3. c) ai veicoli fuori uso che non rientrano nella normativa speciale di cui all’articolo 231.

L’abbandono e deposito dei rifiuti o la immissione nelle acque superficiali o sotterranee è punito però con una ammendapiù elevata da 1500 a 18.000 € (anziché da 1000 a 10.000).

SOSPENSIONE PATENTE: Il primo comma prevede anche una nuova disposizione sanzionatoria. Se l’abbandono o deposito si verifica mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi.

  • COMMA 1.1.ART. 255

IMPRESE E RESPONSABILI ENTI: il decreto dedica il comma 1 ai…..continua lettura articolo e schema di confronto art. 255 d.lgs. 152/2006 prima e dopo il DL 116/2025

Cinzia SilvestriABBANDONO RIFIUTI-SOSPENSIONE PATENTE
Leggi Tutto

Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

IED Direttiva 20ì24/1785Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Recepimento Legge delega 91/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del  consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti .

Così recita l’apertura della Legge di delega per il recepimento delle direttive europee tra le quali anche quella delle emissioni industriali destinata a sostituire la Direttiva 2010/75/UE. Recepimento previsto entro 12 mesi.

La direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali riceve delega al recepimento nella L. 91/2025 . Vai alla lettura.

  1. Competenza regionale: La definizione delle modalità di registrazione degli impianti di allevamento e delle tariffe istruttorie e di controllo è attribuita alle regioni.
  2. Partecipazione italiana: Si garantisce l’efficace partecipazione dell’Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva. ​
  3. Procedure autorizzative: Si riordinano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, tenendo conto degli sviluppi della disciplina comunitaria. ​
  4. Sanzioni: Sono previste sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva. ​
  5. Modifiche normative: Si apportano le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente per garantire il corretto recepimento della direttiva. ​

Si riportano i punti e), f), g) dell’art. 10 della L. 91/202

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l’aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall’autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell’Unione europea, chiarendo altresi’ quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonche’ le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall’articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

Leggi anche articolo su questo sito IED 2024/1785 

Cinzia SilvestriDirettiva IED – 2024/1785 emissioni
Leggi Tutto

DECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….

DECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….

«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). - Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e' punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'». DECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….

DL n. 48/2025 – vigente dal 12.4.2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Case Libere dalla occupazione arbitraria altrui. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Sicurezza con vigenza dal 12.4.2025. Viene inserito l’art. 634 bis nel codice penale che si occupa delle occupazioni abusive. Fenomeno sempre più frequente che ha visto i proprietari delle abitazioni senza alcuno strumento utile a ritornare in possesso delle proprie abitazioni. La pena inflitta è alta: da 2 a 7 anni ma colpisce il fatto che se l’occupante abusivo collabora o restituisce l’immobile non è punibile.

Si comprende questo da veloce lettura: L’occupante abusivo ovvero colui che occupa l’abitazione senza titolo, magari da qualche anno, NON è punibile se restituisce spontaneamente l’abitazione. 

Colui che rivuole la sua abitazione deve  attivarsi per provare il suo titolo, provare l’occupazione, sporgere querela, attivare la forza pubblica (tutto a proprie spese) ed infine l’occupante (magari dopo qualche anno) decide di lasciare l’abitazione “spontaneamente” e diventa …non punibile.

«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). – Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e’ punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita’ per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non e’ punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di persona incapace, per eta’ o per infermita’».


Cinzia SilvestriDECRETO SICUREZZA: CASE LIBERE….
Leggi Tutto

CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa

CIVE-S SCUOLA CIVICA E AMMINISTRATIVACIVE-S/Scuola Formazione Civica e Amministrativa

Fonti rinnovabili e non solo…..

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Una bella iniziativa. Una Scuola, destinata ai giovani amministratori pubblici, con la finalità di prepararli ai temi di attualità e alla amministrazione. Un corso che trova luogo in Liguria ma con un modulo on line (in aprile 2025) che permette maggiori connessioni.

Diego Borri è ideatore e promotore dell’iniziativa insieme all’associazione storico culturale ’Fanti de Spèza’. 

Studio Legale Ambiente (Cinzia Silvestri) ha il piacere di partecipare alla sessione ON LINE DEL 23.4.2025 ORE 18 

Il tema che sarà trattato dai relatori è molto attuale: fonti rinnovabili. L’attenzione è sul d.lgs. 190/2024 che ha semplificato l’intero sistema normativo, caotico, e declinato le procedure amministrative da seguire in caso di fonti rinnovabili. Cosa sono le fonti rinnovabili e a cosa servono. L’attenzione si pone anche sui concetti di pubblica utilità e pubblico interesse che scandiscono l’intera normativa. Insomma un momento di riflessione per tutti.

LEGGI PROGRAMMA SCUOLA CIVE-S 2025 Locandina 

Cinzia SilvestriCIVE-S/Scuola Civica e Amministrativa
Leggi Tutto

TESSILI: RESPONSABILITA’ ESTESA

TESSILI: RESPONSABILITA’ ESTESA

tessiliTESSILI: RESPONSABILITA’ ESTESA

SCHEMA DECRETO – CONSULTAZIONI FINO A 5 MAGGIO 2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Aperta la consultazione del decreto sulla responsabilità estesa dei gestori di rifiuti tessili. Non si tratta di ulteriore decreto su EOW (End of Waste – ad esempio rifiuti a base di gesso) ma  un decreto che impone responsabilità a tutta la filiera del tessile. Si tratta di gestire bene il rifiuto e sopratutto di evitare il rifiuto, il più possibile.

Lo schema di decreto si rivolge a tutti i settori:

“1. Il presente decreto istituisce la responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, materassi, tessili o assimilati, per la casa e per l’ospitalità (di seguito denominati anche prodotti tessili) e definisce i requisiti in applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche D.lgs. n. 152/2006 o Decreto), al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti tessili al termine del loro utilizzo, rafforzando lungo tutta la catena del valore la prevenzione, la selezione, il riutilizzo, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

Compare la parola “riparazione” che è un modo per evitare il rifiuto e che viene espressamente definita:

f) riparazione: insieme delle operazioni necessarie per rendere un prodotto tessile usato non divenuto rifiuto idoneo a un nuovo utilizzo;

e trova la sua finalità:

4. Il presente decreto determina le modalità relative al riutilizzo, alla riparazione dei prodotti tessili e alla gestione dei rifiuti tessili, con particolare riferimento ai rifiuti tessili post-consumo raccolti in ambito urbano, la relativa responsabilità finanziaria e organizzativa, nonché le misure che i soggetti sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adottare. 

Leggi schema di decreto Tessili e responsabilità estesa

Leggi articolo su questo sito: rifiuti tessili: sottoprodotti?

Leggi articolo su questo sito: tessili: rifiuti o non rifiuti?

Cinzia SilvestriTESSILI: RESPONSABILITA’ ESTESA
Leggi Tutto

BIOMASSE – PROROGA

BIOMASSE – PROROGA

biomasse prorogaMILLEPROROGHE 2025
BIOMASSE – PROROGA – L. 15/2025
Attestazioni sostenibilità
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.2.2025


L’energia è punto di attenzione del legislatore
Il Parlamento specifica che: “L’articolo 11, comma 2-sexies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone una proroga fino al 31.12.2025 dell’attuale disciplina in materia di attestazione dei criteri di sostenibilità̀ della produzione di energia elettrica e calore da biomasse (escluso il biometano).
Precisa il Dossier del Parlamento:
“..Si tratta di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, di cui al vigente articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, .. sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili provenienti dall’agricoltura. Al riguardo, l’articolo 42 del decreto legislativo n. 199/2021 indica alcuni criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile e, dunque, prevede casi di divieto della produzione di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa. Di conseguenza, i produttori sono tenuti ad attestare il rispetto dei criteri di sostenibilità, anche mediante autodichiarazione accompagnata da adeguata documentazione, da fornire ai competenti organismi di certificazione..”
Ai sensi del decreto emanato il 7 agosto 2024 dal Ministero dell’Ambiente … la disciplina relativa alle attestazioni era destinata a rimanere in vigore fino a nove mesi dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero a decorrere dal 27 agosto 2024; per effetto del nuovo comma 2-bis, la suddetta disciplina sarà prorogata di alcuni mesi, vale a dire fino a fine anno 2025…”

Cinzia SilvestriBIOMASSE – PROROGA
Leggi Tutto

A.I.A.: Titolare e ..Gestore

A.I.A.: Titolare e ..Gestore

A.I.A: titolare e ...gestore?A.I.A.: Titolare e …Gestore
Gestore e titolare della A.I.A. – Cass. pen. 9614/2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 La Cassazione penale n. 9614/2014 affronta il problema della responsabilità tra titolare della AIA e gestore effettivo dell’impianto (trattamento rifiuti). Accade spesso che il titolare della A.I.A. non sia l’effettivo gestore dell’impianto. La decisione è ancora attuale e individua il centro di imputazione delle responsabilità, salvi i dovuti distinguo.

Il CASO –A.I.A.: Titolare e …Gestore

Il caso trattato dalla Corte si riferisce alla violazione dell’art. 29 quattuordecies comma 2 Dlgs. 152/2006, violazioni di prescrizioni dell’autorizzazione, previgente al Dlgs. 46/2014 e dunque tale violazione configurava ancora il reato, la contravvenzione (oggi depenalizzato).
Il caso trattato dalla Cassazione vede una società consortile ed il presidente del CDA intestatari e titolari dell’AIA; società consortile che poi attribuiva la gestione ad altra società a mezzo di una concessione (contratto pubblico).Tuttavia si segnala le responsabilità tra gestore effettivo e titolare dell’autorizzazione non è netto e di facile individuazione. E’ necessario entrare nei singoli rapporti contrattuali .

La sentenza della Corte riporta in capo al titolare dell’AIA ogni  responsabilità.

RESPONSABILITA’ TITOLARE A.I.A.

A fronte della contestazione penale al titolare dell’AIA ovvero al suo presidente (società Consortile) l’imputato si difendeva ritenendo che la responsabilità doveva essere attribuita alla società di gestione il cui contratto di concessione trasferiva totalmente ogni responsabilità. 

La Cassazione ricorda  i diversi sistemi di imputazione di responsabilità in sede ambientale e precisa il motivo per il quale  il titolare della AIA è ritenuto il responsabile.

Brevemente:

La responsabilità del titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si definisce come l’obbligo di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate. ​ Questo include la verifica e il controllo continuo delle attività svolte nell’impianto, anche se la gestione operativa è affidata a un’altra entità. ​

Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il titolare dell’AIA, ovvero l’azienda consortile rappresentata dall’imputato, è responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​ Questo significa che il titolare deve garantire che le condizioni dell’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente dal fatto che la gestione operativa sia stata concessa a un’altra società. ​ La responsabilità non può essere delegata completamente al gestore dell’impianto. ​

Nel contesto della sentenza, la differenza tra titolare e gestore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è la seguente:

  • Titolare dell’AIA: È l’entità che ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale. ​ In questo caso, l’azienda consortile di cui l’imputato è il presidente del consiglio di amministrazione. Il titolare è responsabile di assicurare che tutte le prescrizioni imposte dall’autorizzazione siano rispettate, indipendentemente da chi effettivamente gestisce l’impianto. ​
  • Gestore dell’impianto: È l’entità che effettivamente svolge le operazioni di gestione dell’impianto, come la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione. ​ Nel caso specifico, la gestione operativa dell’impianto è stata affidata in concessione a un’altra società. ​

La Corte ha stabilito che, nonostante la gestione operativa sia stata affidata a un’altra società, il titolare dell’AIA (l’azienda consortile) rimane responsabile per l’osservanza delle prescrizioni ambientali. ​

Scrive la Cassazione:

“…Come correttamente osservato dal Tribunale, la presenza in atti di un contratto di concessione, che affidava al concessionario gli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione dell’ impianto e le relative responsabilità e riservava all’azienda consortile di cui l’ imputato è legale rappresentante il controllo sulla fase di costruzione e gestione, non vale ad escludere la responsabilità dell’ imputato stesso. Non deve dimenticarsi, infatti, che il soggetto titolare dell’autorizzazione ambientale era proprio l’azienda consortile, che era dunque tenuta a verificare l’osservanza di t u t t e le prescrizioni imposte nell’autorizzazione medesima….”

 

adminA.I.A.: Titolare e ..Gestore
Leggi Tutto

RECUPERO ENERGETICO… R1

RECUPERO ENERGETICO… R1

recupero energeticoRECUPERO ENERGETICO – R1

Interpello MASE – Regione Emilia Romagna

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


 Viene posto interpello al Ministero dell’Ambiente dalla Regione Emilia Romagna. La Regione chiede se è possibile applicare la formula che porta al recupero energetico (R1) anche ad impianti che non trattano solo rifiuti urbani; se è possibile autorizzare al recupero energetico anche impianti diversi. 

La questione è interessante perché la legge prevede l’applicazione della formula relativa al Recupero energetico (R1) solo per i  rifiuti urbani relativi alle attività di  incenerimento/coincenerimento. 

La questione non è di poco conto perché gli impianti di incenerimento in genere sono autorizzati in D10 (smaltimento) e solo se sono in grado di ottenere “recupero energetico”, secondo la nota formula che è stata modifica nel tempo, possono essere autorizzati in R1 (recupero energetico). 

Il favore del legislatore al recupero energetico è noto e tuttavia gli stretti limiti della formula applicabile rendono complesso l’ottenimento di questo traguardo che, si badi, comporta anche determinati benefici economici e non solo ambientali. 

In ogni caso il recupero è sempre da preferire allo smaltimento e dunque laddove possibile si deve attuare. 

La nota del Ministero è interessante perché rielabora e ricorda i vari passaggi normativi ed infine conclude confermando che è la pubblica amministrazione che può decidere in merito laddove non esiste indicazione espressa normativa per gli impianti che trattano rifiuto speciali ad esempio. 

L’apertura verso il “recupero” è in linea con la volontà del legislatore comunitario e nazionale.

Scrive il Ministero con esigua conclusione (leggi risposta MASE):

Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

Cinzia SilvestriRECUPERO ENERGETICO… R1
Leggi Tutto

Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

Regione Veneto: Regolamento V.I.A.

fonti rinnovabiliREGIONE VENETO: Regolamento V.I.A.

Regolamento attuativo BUR del 19.1.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto pubblica il Regolamento attuativo in materia di Valutazione impatto ambientale relativo all’art. 13 della LRV 12/2024.

Le disposizioni che si applicano al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) sono indicate nell’Art. ​ 3 del regolamento, che disciplina le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale. ​ In particolare, il PAUR è una delle tipologie di procedura elencate nell’Allegato A “Allegato Tecnico” al presente regolamento.

L’allegato A prevede infatti l’indicazioni delle fasi della procedura PAUR che in parte si riporta:

F) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera f) del regolamento) 

La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1 – Presentazione dell’istanza 

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. 

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati 

La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’articolo 27-bis del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata. 

Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e della conseguente indicazione degli enti competenti. 

FASE 3 – Verifica della completezza documentale 

Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata. 

Regolamento VIA

ALLEGATO_A_Regolamento_VIA

Cinzia SilvestriRegione Veneto: Regolamento V.I.A.
Leggi Tutto

Buon Natale 2024 …..

Buon Natale 2024 …..

Natale di Henry van Dike

Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli altri
e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per voi?
A ignorare quel che il mondo vi deve
e a pensare a ciò che voi dovete al mondo?

A mettere i vostri diritti in fondo al quadro,
i vostri doveri nel mezzo
e la possibilità di fare un po’ di più del vostro
dovere in primo piano?

Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi,
e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore ?
A capire che probabilmente la sola ragione
della vostra esistenza non è
ciò che voi avrete dalla Vita,
ma ciò che darete alla Vita?

A non lamentarvi per come va l’universo
e a cercare intorno a voi
un luogo in cui potrete seminare
qualche granello di felicità?
Siete disposti a fare queste cose
sia pure per un giorno solo?

Allora per voi Natale durerà per tutto l’anno……..

Cinzia SilvestriBuon Natale 2024 …..
Leggi Tutto

Riforma Ambiente: L. 191/2024

Riforma Ambiente:  L. 191/2024

Riforma Ambiente – L. 191/2024

L. 191/2024 del 13.12.2024 – DL 153/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16.10.2024 la Legge n. 191 del 13.12.2024 e vigente dal 17.12.2024 di conversione del Decreto Legge n. 153/2024 che modifica alcune parti del d.lgs. 152/2006: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

La Legge di conversione interviene su alcuni punti del DL 153/2024 inserendo alcune novità.

Il d.lgs. 152/2006 viene modificato nella parte relativa alla VIA, AIA, nella prima parte del testo si citano gli articoli 8,19,23,24,25,26bis,29sexies. Per ogni articolo è necessario apposito commento. Prosegue il DL modificando anche le norme della parte terza sulle acque (arti..47,77,104,141 d.lgs. 152/2006..) Prosegue con la parte IV Rifiuti del d.lgs. 152/2006 e con le bonifiche. Una riformulazione che si impone, a detta del Governo ,per ragioni di straordinaria necessità e urgenza.

Scrive il Governo: “Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), anche nell’ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici;..”

DL 153/2024 convertito legge n. 191/2024

Cinzia SilvestriRiforma Ambiente: L. 191/2024
Leggi Tutto

Dichiarazione e mendacio

Dichiarazione e mendacio

DICHIARAZIONE E MENDACIO

WEBINAR 16.10.2024 – DM 127/2024 – INERTI – RELAZIONE INTERVENTO

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Studio Legale Ambiente ha pubblicato l’intervento tenuto durante il webinar del 16.10.2024 – sul rifiuti inerti ed il nuovo regolamento 127/2024 – sulla rivista lexambiente.it che si è offerta di ospitare la relazione. L’intervento riguarda le conseguenze della dichiarazione non veritiera, indica il significato della dichiarazione sostitutiva, le differenze tra il vecchio DM 152/2022 ed il nuovo DM 127/2024. Una breve riflessione sulla importanza delle dichiarazioni ex art. 46,47 DPR 445/2000.

Cinzia SilvestriDichiarazione e mendacio
Leggi Tutto

Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

Assoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma

DL. 152/2024 – riforma Ambiente

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Governo ha pubblicato il DL n. 153/2024 che revisiona, modifica ampliamente anche il Codice Ambientale. Bonifiche, Acque, Energia ed anche Valutazione di Impatto Ambientale.

L’art. 19 Dlgs. 152/2006 si occupa della verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di quel periodo di tempo dedicato a verificare se un certo progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di VIA. Un periodo di passaggio che dovrebbe essere veloce, semplice e soprattutto dare certezza all’istante della propria sorte. Il tempo è denaro per le imprese.

La formulazione dell’art. 19 previgente lasciava spazio a molte critiche. I tempi innanzi tutto. Procedure di assoggettabilità lunghe alcuni anni. La procedura che dovrebbe decidere sulla assoggettabilità a VIA si trasforma in un lungo calvario. Quelle poche regole che esistono non vengono fatte valere perché l’esercizio del diritto produce altri costi ed altri tempi.

Vero è che il Governo si apre affermando” …Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di semplificare i procedimenti  di  valutazione  ambientale  per   la   promozione   di investimenti in settori strategici per lo sviluppo  del  Paese  e  la tempestiva realizzazione  degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza (PNRR)  ..;

Quale è il termine perentorio per la pubblica amministrazione per esprimere il provvedimento? La risposta è: dipende.

–  continua lettura articolo – art. 19 d.lgs. 152/2006 DL 153:2024

Cinzia SilvestriAssoggettabilità a V.I.A.: art. 19 d.lgs. 152/2006 – riforma
Leggi Tutto

RINGRAZIAMENTI: WEBINAR 16.10.2024 – INERTI

RINGRAZIAMENTI: WEBINAR 16.10.2024 – INERTI

RINGRAZIAMENTI: WEBINAR 16.10.2024 – INERTI

MATERIALI WEBINAR

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri



Ringraziamo tutti i partecipanti al Webinar del 16.10.2024 relativo ad un primo focus sul DM 127/2024.

StudioLegaleAmbiente allega:

Copia presentazione StudioLegaleAmbiente  intervento avv. Cinzia Silvestri – dichiarazione di conformità 2024

Copia presentazione dott. Francesca Sommacal di Ecotest Srl SLIDE – DM 127_24 – FRANCESCA Sommacal

Copia presentazione dott. Marco Barragato di Ecotest SLIDE – DM 127_24 – MARCO Barragato

Copia omaggio per i soli partecipanti al webinar del testo di confronto tra il DM 152/2022 e DM 127/2024 – è necessario chiedere la pw a info@studiolegaleambiente.it Tabella di confronto DM 127:2024

Cinzia SilvestriRINGRAZIAMENTI: WEBINAR 16.10.2024 – INERTI
Leggi Tutto

DM 127/2024 – EOW Inerti tabella di confronto

DM 127/2024 – EOW Inerti tabella di confronto

DM 127/2024 TABELLA CONFRONTO

NUOVO E VECCHIO REGOLAMENTO EOW INERTI

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Regolamento DM 152/2022 è stato abrogato. Il Nuovo Regolamento DM 127/2024 dispone nuove regole esecutive dell’art. 184 ter d.lgs. 152/2006. StudioLegaleAmbiente offre in visione uno schema di confronto, una tabella, tra il vecchio e nuovo Regolamento con la finalità conoscitiva di evidenziare il cambiamento, le novità. La tabella sarà visibile solo agli iscritti al Webinar del 16.10.2024 che abbiamo partecipato all’evento. I partecipanti riceveranno una password per poter accedere alla tabella di confronto.

Tabella di confronto DM 127:2024

Cinzia SilvestriDM 127/2024 – EOW Inerti tabella di confronto
Leggi Tutto

Rifiuti: Abbandono o deposito?

Rifiuti: Abbandono o deposito?

Rifiuti: Abbandono o Deposito?

Risponde la Cassazione Pen. n. 30929/2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La Cassazione chiarisce la differenza tra abbandono dei rifiuti e deposito in ogni sua forma (temporaneo, incontrollato ecc..)  . Palestra di esercizio è l’art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006 che, afferma la sentenza ” ….punisce allo stesso modo l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti…”.

Continua la sentenza : “…Pur equivalenti ai fini della pena, le due condotte sono però diversissime e alternative tra loro..”

Si riassume in parte quanto precisato in sentenza:

ABBANDONO

  1. … l’abbandono, si esaurisce in un gesto isolato che produce res derelictae”;
  2. l’abbandono comporta l’uscita definitiva della cosa dal dominio finalistico dell’autore della condotta
  3. Abbandonare, invece, significa “lasciare definitivamente e per sempre” un luogo, una cosa, una persona, oppure “smettere di fare o di occuparsi di una cosa, ritirarsi da un’ impresa o dal luogo della competizione” –
  4. l’abbandono non ha dominio sulla cosa
    DEPOSITO
  5.  il deposito, evoca comunque il persistente dominio sulle cose e ne esclude l’abbandono (che è cosa diversa dallo “stato di abbandono” che costituisce una delle possibili manifestazioni esteriori del deposito incontrollato).
  6. deposito, invece, comunque lo si definisca (temporaneo, irregolare, controllato, incontrollato), reca in sé i segni dell’altrui dominio sulla cosa tant’è vero che il legislatore ne coglie il tratto finalistico quando lo considera legittimo solo se (e perché) finalizzato alla raccolta (purché nella costanza delle condizioni di cui all’art. 185-bis D.Lgs. n. 152 del 2006).
  7. Secondo l’ italiano corrente, il verbo “depositare” significa “affidare, lasciare in deposito”, laddove il sostantivo “deposito” indica l’atto con cui si “depone un oggetto in un luogo o lo si affida a una persona, perché venga custodito e riconsegnato a un’eventuale richiesta o allo scadere di un termine prefisso”, o “il luogo dove vengono custodite le cose depositate o comunque di proprietà altrui o quello nel quale sono raccolte cose omogenee, e le cose stesse che vi sono raccolte”.
  8. Il deposito può essere effettuato con un solo atto o con più condotte (nel senso che il deposito può avere natura eventualmente abituale, ..) ma quel che rileva è che il “deposito” reca in sé i segni del persistente dominio sulla cosa che manca del tutto nell’abbandono (..).

 


Cinzia SilvestriRifiuti: Abbandono o deposito?
Leggi Tutto

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Regolamento UE: spedizione rifiuti

Reg. UE 2024/1157 – focus

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ un momento di intensa revisione delle normative europee. Nuove Direttive e nuovi impulsi al cambiamento.

La nuova Direttiva sulla spedizione dei rifiuti è entrata in vigore dal 21.5.2024 (salvo norme che entrano in vigore ne. 2026).  Si riportano i primi 3 considerando della Direttiva che aprono il tema e indicano la finalità. Utile selezionare le parole che ormai sono divenute di uso comune e che ritornano in ogni Direttiva e costituiscono il leitmotiv del pensiero articolato della comunità Europea.

Economia circolare, neutralità climatica, Green Deal….

  1. È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva        2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
    (2) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha migliorato notevolmente, negli ultimi quindici anni, la protezione dell’ambiente e della salute umana dagli effetti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Dalla valutazione del regolamento condotta dalla Commissione è tuttavia emersa anche una serie di sfide e lacune, che devono essere affrontate attraverso nuove disposizioni normative.
    (3) Il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 stabilisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l’Unione in un’economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e climaticamente neutra. Invita la Commissione a riesaminare le norme dell’Unione sulle spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Il nuovo piano d’azione per l’economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 sottolinea ulteriormente la necessità di agire per facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell’Unione, per evitare che essa esporti nei paesi terzi i suoi problemi di rifiuti e per contrastare meglio le spedizioni illegali. Un intervento in tal senso, oltre a benefici ambientali e sociali, può anche ridurre la dipendenza strategica dell’Unione dalle materie prime. Il mantenimento di un maggior numero di rifiuti prodotti all’interno dell’Unione richiederà tuttavia un miglioramento della capacità di riciclaggio e di gestione dei rifiuti. Sia il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 dicembre 2020 «Per una ripresa circolare e verde», che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, hanno chiesto di rivedere le norme vigenti dell’Unione in materia di spedizioni di rifiuti stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006. L’articolo 60, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha incaricato la Commissione di effettuare un riesame di detto regolamento entro il 31 dicembre 2020.È necessario stabilire norme a livello di Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), così come a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e migliorare l’efficienza di tale uso, due aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

Leggi Regolamento UE spedizione rifiuti


Cinzia SilvestriRegolamento UE: spedizione rifiuti
Leggi Tutto

Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Può capitare di essere denunciati e di essere travolti da una valanga di ostilità. Allora ci difendiamo, soffriamo perché non siamo numeri e magari ci sentiamo ingiustamente coinvolti nella macchina della giustizia. Accade però che otteniamo vittoria, che la “giustizia” riconosce la nostra difesa  e ci assolve o ci proscioglie.

Costi, patimenti che abbiamo subito per colpa di qualcuno e allora sorge la rabbia la voglia di avere a nostra volta giustizia.

Cosa possiamo fare avvocato?

Risponde bene la Cassazione n. 31316/2024 che tratta il caso di un amministratore che dopo aver subito il travagliato percorso del giudizio penale viene “prosciolto” da tutte le accuse. Ebbene, questo amministratore assegna al giudizio civile la sua rivincita, il suo riscatto e chiede il risarcimento dei danni patiti anche non patrimoniali, dovuti proprio alla denuncia poi risultata infondata.

L’amministratore dopo aver patito le anguste strade del processo penale, tuttavia non trova pace neppure nel processo civile, neppure nel ristoro del risarcimento del danno.

La Cassazione infatti ribadisce che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio  non può costituire fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.anche se segue all’assoluzione o il proscioglimento nel processo penale. A meno che si ravvisino gli estremi della “calunnia”. Fuori da queste ipotesi  l’attività pubblicistica del titolare dell’azione penale (l’autorità giudiziaria per intenderci) , si sovrappone a quella del denunciante e interrompe dunque il legame (nesso ) tra la denuncia e il danno provocato. Il denunciante esce di scena e la condotta illecita viene valutata dagli organi inquirenti che diventano gli attori principali.

Continua la Cassazione precisando che:” colui che invochi il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia…. poiché la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente all’interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce infondate semplicemente inesatte o rivelatesi infondate…”.

Dunque il risarcimento è ammesso solo e se si può fornire forte prova della esistenza DEL REATO DI CALUNNIA. Reato di calunnia che deve essere provato in ogni sua parte anche nell’elemento soggettivo del dolo. Prova difficile, articolata, che qualche volta arriva a destinazione ma il più delle volte si perde nei rivoli della interpretazione, della difficoltà di prova.

Dunque reagire alla ingiusta denuncia è possibile, ma con cautela.

Cinzia SilvestriDenunce infondate: risarcimento danni?
Leggi Tutto

L.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA

LRV n. 12/2024  – Regolamenti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L.R. VENETO 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA.  Regione Veneto regolamenta le procedure di VIA, VAS, AIA e VINCA (Leggi LRV 12/2024) con Legge pubblicata nel BUR n. 70 del 31.5.2024. Una parte del testo entra in vigore dal 1.6.2024, altra parte invece rimette all’attesa dei regolamenti attuativi che dovranno essere emanati entro 150 giorni ovvero entro 1.11.2024 (5 mesi).

L’entrata in vigore è disciplinata dall’art.  27 (Entrata in vigore) che indica diversi step : 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 (1.11.2024)

2) In vigore sin dal 1.6.2024:

  • salvo l’articolo 23 nonché le disposizioni relative
  • alle procedure e ai termini per l’adozione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22 e
  • le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, di cui agli articoli 6, 10 e 11 della presente legge che entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel BUR.

Si riporta l’art. 22 in tema di Regolamento AIA:

Art. 22

Regolamenti attuativi in materia di AIA.

1. La Giunta regionale, …. entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BUR, approva e pubblica nel BUR uno o più regolamenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 e della lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro novanta giorni, decorsi i quali si prescinde, con cui sono definiti e individuati, in materia di AIA:

a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di AIA di competenza statale;

b) i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte ad AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre risultano funzionali o accessorie;

c) la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’AIA;

d) le tariffe da applicare, e le relative modalità, anche contabili, di riscossione, in relazione alle istruttorie e ai controlli in ambito AIA;

e) le disposizioni in materia di AIA vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, disponendo l’abrogazione di quelle incompatibili o superate dalle disposizioni della presente legge o dai regolamenti medesimi e riproponendo le restanti disposizioni compatibili o non superate nell’ambito dei regolamenti medesimi.

2. Le modifiche ai regolamenti di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde, salvo le modifiche di adeguamento meramente formale o di correzione di errori materiali che sono approvate e pubblicate nel BUR dalla Giunta regionale, notiziando della pubblicazione la competente commissione consiliare.

Cinzia SilvestriL.R. VENETO n. 12/2024: VIA, VAS, AIA, VINCA
Leggi Tutto

CSS e modifica non sostanziale

CSS e modifica non sostanziale

Combustibile Solido Secondario (CSS) e modifica non sostanziale.

TAR UMBRIA n. 311/2024 – principio di precauzione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Combustibile Solido Secondario (CSS) e modifica non sostanziale.

Si era già espresso il TAR Umbria con la sentenza 28/2023, poi il Consiglio di Stato n. 8093/2023 e ancora il TAR Umbria n. 311/2024, oggi in commento.

La questione si pone nell’ambito della utilità di sostituire, con CSS, i combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale) utilizzati per la produzione dei clinker ovvero di uno dei componenti base per la produzione di cemento.

La sentenza del TAR Umbria n. 311/2024 ripercorre la strada che permette di considerare come “modifica non sostanziale” il passaggio da Combustibili fossili a CSS. Percorso che ha trovato nel DL n. 77/2021 (PNRR) precisa stabilità.

Rileggi focus https://www.studiolegaleambiente.it/news/css-pubblicato-dm-attuativo/

È utile riprendere i punti normativi che consentono tale passaggio – che hanno trovato conferma già nelle sentenze del TAR Umbria del 28/2023 e del CdS 8093/2023- ponendo però attenzione all’inciso relativo al principio di precauzione espressamente trattato dalla sentenza TAR Umbria 311/2024.

In particolare:

Continua lettura articolo  Tar umbria CSS 

Cinzia SilvestriCSS e modifica non sostanziale
Leggi Tutto