Riforma Dlgs. 81/2008 – TULavoro
DLGS. 231/2025 – VIGENTE DAL 24-1-2026
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il Dlgs. n. 81/2008 subisce ulteriore modifica che interessa numerosi articoli (da art. 244 in poi).
Il Dlgs. 231/2025 del 31.12.2025 pubblicato in gazzetta ufficiale del 9.1.2026 e vigente dal 24.1.2026 introduce, nel testo madre della tutela dei lavoratori, le disposizioni della Direttiva UE 2023/2668 del 22.11.2023.
La Direttiva esprime bene il legame tra l’amianto e la gestione dei rifiuti. Si riporta per intero il terzo considerando che riassume l’intento della direttiva:
(3) L’amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. L’amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all’esposizione all’amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell’aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l’esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.
Il Dlgs. 231/2025 riformula gli articoli dedicati all’amianto nel Dlgs. 81/2008 e indica i rifiuti derivanti dalla manipolazione, rimozione, smaltimento e trattamento di amianto o materiali contenenti amianto. Questi rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile, conservati in imballaggi chiusi con etichettatura che indichi il contenuto di amianto e trattati secondo la normativa vigente sui rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi, si applica la normativa specifica di riferimento (cfr. modifiche all’art. 251 Dlgs. 81/2008).
Si rileva anche la centrale responsabilità del datore di lavoro che è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per individuare la presenza di materiali contenenti amianto prima di intraprendere interventi di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. Gli articoli 248,249,250,254,255,260 del Dlgs. 81/2008, come revisionati, indicano bene la responsabilità del datore di lavoro.
Recita il n. 24 considerando della Direttiva:
I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro dovrebbe garantire lo svolgimento di un esame della presenza di materiali contenenti amianto, da parte di un operatore qualificato, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e dovrebbe ottenere il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Sulla base delle informazioni ricevute, il datore di lavoro dovrebbe individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all’eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale dell’uso dell’amianto. È importante che i datori di lavoro comunichino tali informazioni ai lavoratori che possono essere esposti all’amianto per averlo lavorato, utilizzato, manutenuto o in conseguenza di altre attività. L’individuazione dei materiali contenenti amianto non dovrebbe esimere il datore di lavoro dall’effettuare una valutazione dei rischi quale prevista dalla presente direttiva.


