SOSPENSIONE – LAVORO IRREGOLARE
ART. 14 comma 1 DLGS. 81/2008 (1)
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Poniamo il caso che personale agente della ULSS, su segnalazione di un privato, effettui un sopralluogo a sorpresa presso una attività e ravvisi la mancanza di alcune norme relative alla sicurezza del lavoro ed anche la presenza di presunti lavoratori irregolari.
Si precisa che “Il lavoratore “in nero” è quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale” Cons. Stato 7383/2023.
In questo caso è bene conoscere l’art. 14 Dlgs. 81/2008 e le sanzioni che ne possono discendere. La disamina non comprende la questione indicata nel comma 1 dei lavoratori autonomi occasionali e si concentra sulla violazione di norme sulla sicurezza e sui lavoratori irregolari; eventi che portano alla sospensione dell’attività.
L’art. 14 Dlgs. 81/2008 al comma 1 prevede:
- “..Ferme restando le attribuzioni previste dagliarticoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758..”: l’autorità può imporre delle prescrizioni all’azienda e determinare una sanzione da pagare oltre a verificare l’adempimento delle prescrizioni. È il meccanismo poi importato in materia ambientale ex art. 318bis Dlgs. 152/2006……..Continua lettura articolo su disamina art. 14 comma 1 d.lgs. 81/2008

