AMIANTO E GESTIONE RIFIUTI – D.LGS. 81/2008

AMIANTO E GESTIONE RIFIUTI – D.LGS. 81/2008

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriAMIANTO E GESTIONE RIFIUTI

Riforma Dlgs. 81/2008 – TULavoro

DLGS. 231/2025 – VIGENTE DAL 24-1-2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Dlgs. n. 81/2008 subisce ulteriore modifica che interessa numerosi articoli (da art. 244 in poi).

Il Dlgs. 231/2025 del 31.12.2025 pubblicato in gazzetta ufficiale del 9.1.2026 e vigente dal 24.1.2026 introduce, nel testo madre della tutela dei lavoratori, le disposizioni della Direttiva UE 2023/2668 del 22.11.2023.

La Direttiva esprime bene il legame tra l’amianto e la gestione dei rifiuti. Si riporta per intero il terzo considerando che riassume l’intento della direttiva:

(3) L’amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. L’amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all’esposizione all’amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell’aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l’esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.

Il Dlgs. 231/2025 riformula gli articoli dedicati all’amianto nel Dlgs. 81/2008 e indica i rifiuti derivanti dalla manipolazione, rimozione, smaltimento e trattamento di amianto o materiali contenenti amianto. ​ Questi rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile, conservati in imballaggi chiusi con etichettatura che indichi il contenuto di amianto e trattati secondo la normativa vigente sui rifiuti pericolosi. ​ Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi, si applica la normativa specifica di riferimento (cfr. modifiche all’art. 251 Dlgs. 81/2008).

Si rileva anche la centrale responsabilità del datore di lavoro che è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per individuare la presenza di materiali contenenti amianto prima di intraprendere interventi di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. Gli articoli 248,249,250,254,255,260 del Dlgs. 81/2008, come revisionati, indicano bene la responsabilità del datore di lavoro.

Recita il n. 24 considerando della Direttiva:

I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro dovrebbe garantire lo svolgimento di un esame della presenza di materiali contenenti amianto, da parte di un operatore qualificato, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e dovrebbe ottenere il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Sulla base delle informazioni ricevute, il datore di lavoro dovrebbe individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all’eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale dell’uso dell’amianto. È importante che i datori di lavoro comunichino tali informazioni ai lavoratori che possono essere esposti all’amianto per averlo lavorato, utilizzato, manutenuto o in conseguenza di altre attività. L’individuazione dei materiali contenenti amianto non dovrebbe esimere il datore di lavoro dall’effettuare una valutazione dei rischi quale prevista dalla presente direttiva.

Leggi d.lgs. 231/2025 – Riforma d.lgs. 81/2008 – amianto

Cinzia SilvestriAMIANTO E GESTIONE RIFIUTI – D.LGS. 81/2008
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SOSPENSIONE – LAVORO “IRREGOLARE”

SOSPENSIONE – LAVORO “IRREGOLARE”

lavoro irregolareSOSPENSIONE – LAVORO IRREGOLARE

ART. 14 comma 1 DLGS. 81/2008 (1)

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Poniamo il caso che personale agente della ULSS, su segnalazione di un privato, effettui un sopralluogo a sorpresa presso una attività e ravvisi la mancanza di alcune norme relative alla sicurezza del lavoro ed anche la presenza di presunti lavoratori irregolari.

Si precisa che “Il lavoratore “in nero” è quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego ovvero previa comunicazione ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale” Cons. Stato 7383/2023.

In questo caso è bene conoscere l’art. 14 Dlgs. 81/2008 e le sanzioni che ne possono discendere. La disamina non comprende la questione indicata nel comma 1 dei lavoratori autonomi occasionali e si concentra sulla violazione di norme sulla sicurezza e sui lavoratori irregolari; eventi che portano alla sospensione dell’attività.

L’art. 14 Dlgs. 81/2008 al comma 1 prevede:

  1. “..Ferme restando le attribuzioni previste dagliarticoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758..”: l’autorità può imporre delle prescrizioni all’azienda e determinare una sanzione da pagare oltre a verificare l’adempimento delle prescrizioni. È il meccanismo poi importato in materia ambientale ex art. 318bis Dlgs. 152/2006……..Continua lettura articolo su disamina art. 14 comma 1 d.lgs. 81/2008
Cinzia SilvestriSOSPENSIONE – LAVORO “IRREGOLARE”
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Infortunio lavoro – deleghe CDA

infortunio sul lavoro e deleghe CDAInfortunio lavoro – deleghe CDA

Delega gestoria o di funzioni – differenze

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Infortunio lavoro – deleghe CDA. La delega di funzioni in materia ambientale apprende e traduce ed anzi adatta ciò che la normativa e la giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, produce. La sentenza della Cassazione, nell’ambito di un complesso infortunio sul lavoro, cesella la differenza tra delega gestoria coniata dal diritto societario ex art. 2381 c.c. e la delega di funzioni contemplata all’art. 16 Dlgs. 81/2008.

Leggi anche articolo su amministratori senza delega in questo sito.

Senza entrare nel merito della complessa vicenda trattata dalla Cassazione 40682/2024 , ciò che rileva è che vengono imputate responsabilità ai soggetti che appartengono al consiglio di amministrazione (CDA) muniti peraltro di rispettive deleghe di funzioni. La cassazione afferma che sebbene fossero presenti deleghe gestorie (societarie) e di funzioni (sicurezza sul lavoro), l’evento è stato causato dalla concretizzazione di difetti strutturali e di carenze organizzative aziendale imputabili al consiglio di amministrazione nel suo complesso. I membri del consiglio avevano il dovere di vigilanza e di controllo sulle questioni organizzative e sulla gestione del rischio che non è stato invece adeguatamente esercitato. In sintesi la responsabilità è stata attribuita non solo per la posizione rivestita dai membri al consiglio ma per il ruolo attivo, le omissioni della gestione e l’organizzazione aziendale che hanno contribuito direttamente all’Incidente occorso.

…….continua lettura articolo infortunio lavoro – deleghe CDA – note a Cassazione

Cinzia SilvestriInfortunio lavoro – deleghe CDA
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Terre e rocce da scavo – AMIANTO

Terre e rocce da scavo – AMIANTO

TERRE E ROCCE DA SCAVO – AMIANTO

LINEE GUIDA SNPA 193/2023 – AMIANTO NATURALE

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ormai le linee Guida SNPA (n. 193/2023) costituiscono un punto di riferimento per la rielaborazione, la collazione, la sintesi delle questioni di interesse.

E’ la volta delle terre e rocce da scavo con amianto naturale. Cosa fare e come fare.

La lettura delle LG è agevole ama si pone attenzione ad un passaggio che attiene alla sicurezza dei lavoratori

8.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Fatto salvo quanto definito dal datore di lavoro a seguito della valutazione di tutti i rischi contemporaneamente presenti, nel caso di terreni amiantiferi, i dispositivi e gli indumenti di protezione individuale in dotazione ai lavoratori dovranno salvaguardare dall’inalazione di polveri e fibre e dalla contaminazione del corpo e degli indumenti. Pertanto, i lavoratori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di tute protettive. Per le caratteristiche di tali DPI, si rimanda al D.Lgs. 81/08 e alle indicazioni e linee guida delle ASL.

Tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad un processo di informazione, formazione e addestramento, comprendente uno specifico corso per la gestione del rischio amianto in matrice minerale, che deve essere progettato e definito nel dettaglio prima dell’inizio dei lavori in collaborazione fra il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’impresa affidataria ovvero di persona esterna dotata delle conoscenze professionali necessarie secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Dovranno essere previsti percorsi di verifica dell’efficacia della formazione erogata, addestramenti in campo sulle procedure di decontaminazione attraverso una figura esperta (tutor), simulazioni ed esercitazioni, e aggiornamenti continui in particolare a seguito di modifiche delle condizioni di lavoro

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Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo – AMIANTO
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