“Valore limite prestazione ambientale”

“Valore limite prestazione ambientale”

direttiva emissioni IED“Valore limite di prestazione ambientale”

Direttiva 2024/1785 – emissioni industriali (IED)

Cosa significa? Un esempio

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La direttiva 2024/ 1785 modifica la direttiva sull’emissione industriale 2010/ 75/UE (Direttive IED). Molte sono le novità da affrontare.  L’articolo 3 rimane dedicato alle definizioni ma compaiono inserimenti nuovi che impatteranno direttamente sulle aziende. Selezioniamo l’articolo 3, dedicato alle definizioni, e il comma 5bis del tutto nuovo rispetto alla direttiva 2010/75.

Articolo 3 comma 5 bis inserisce la definizione di valore limite di prestazione ambientale, ovvero un valore di prestazione incluso in un’autorizzazione – e dunque espresso dall’ente pubblico di riferimento; valore che viene espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici. La definizione generica e non ha una comprensione immediata …..continua lettura articolo ed esempio di applicazione valore di prestazione significato

Cinzia Silvestri“Valore limite prestazione ambientale”
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FALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO

FALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO

Fallimento e risarcimentoFallimento e risarcimento danno da inquinamento

Tribunale Milano n. 4771/2025

 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza numero 4771/ 2025 del Tribunale di Milano è occasione per affrontare un tema poco dibattuto che pone in relazione il risarcimento del danno, che deriva da emissioni di polveri e il fallimento del soggetto che ha provocato le emissioni. La richiesta di risarcimento si interseca con la normativa “fallimentare” e deve fare i conti con limiti che in altri contesti non troverebbe. La vicenda, che trova soluzione nella sentenza, presenta dei caratteri di complessità, ma si distingue per essere categorica nell’escludere la responsabilità del “fallimento” che è ritenuto incolpevole ed escludere, dunque, anche la domanda di risarcimento del danno da inquinamento a carico del fallimento. In altri contesti, la giurisprudenza non è così precisa ed anzi spesso attrae nella responsabilità il proprietario facendolo l’uscire dalla zona d’ombra dell’incolpevolezza.

La sentenza sembra dire, con fermezza, che il soggetto che non gestisce ovvero non controlla l’attività che ha prodotto il danno da inquinamento è certamente incolpevole. L’applicazione del principio “chi inquina paga” e la ricerca dell’effettivo responsabile porta anche la inapplicabilità della responsabilità oggettiva che incombe su soggetto che ha la custodia dell’attività ed anche del soggetto esercita attività pericolose.

Il Tribunale rigetta la richiesta di insinuare nel fallimento il risarcimento del danno richiesto dalla proprietaria di un immobile per i danni ambientali subiti nel tempo a causa delle emissioni della acciaieria limitrofa.

In particolare: continua lettura articolo Fallimento e risarcimento del danno ambientale

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO
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Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

IED Direttiva 20ì24/1785Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Recepimento Legge delega 91/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del  consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti .

Così recita l’apertura della Legge di delega per il recepimento delle direttive europee tra le quali anche quella delle emissioni industriali destinata a sostituire la Direttiva 2010/75/UE. Recepimento previsto entro 12 mesi.

La direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali riceve delega al recepimento nella L. 91/2025 . Vai alla lettura.

  1. Competenza regionale: La definizione delle modalità di registrazione degli impianti di allevamento e delle tariffe istruttorie e di controllo è attribuita alle regioni.
  2. Partecipazione italiana: Si garantisce l’efficace partecipazione dell’Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva. ​
  3. Procedure autorizzative: Si riordinano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, tenendo conto degli sviluppi della disciplina comunitaria. ​
  4. Sanzioni: Sono previste sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva. ​
  5. Modifiche normative: Si apportano le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente per garantire il corretto recepimento della direttiva. ​

Si riportano i punti e), f), g) dell’art. 10 della L. 91/202

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l’aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall’autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell’Unione europea, chiarendo altresi’ quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonche’ le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall’articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

Leggi anche articolo su questo sito IED 2024/1785 

Cinzia SilvestriDirettiva IED – 2024/1785 emissioni
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ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

energia: interesse pubblico prevalenteENERGIE RINNOVABILI: “INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE” E

“PUBBLICA UTILITA’” – DLGS. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


In data 23.4.2025 si è tenuta breve lezione nell’ambito della Scuola di Formazione CIVE-S (La Spezia) dedicata ai futuri giovani amministratori pubblici. Una Scuola di nuova formazione che vuole preparare i giovani all’importante compito della gestione della “res” pubblica. Il percorso di formazione, articolato, prevedeva anche una riflessione sulle Fonti Rinnovabili e Ambiente. È stato affrontato il tema sulla importanza e il rispetto dei “principi” del diritto amministrativo, ampiamente richiamati del Dlgs. 190/2004, e sulla comprensione dei diversi concetti di “interesse pubblico prevalente” e di “pubblica utilità”. Questa è la relazione di una parte dell’intervento tenuto.

  • QUADRO NORMATIVO: CENNI

Senza pretesa di completezza è utile ricordare alcuni riferimenti normativi, solo i più recenti, richiamati dal Dlgs. 190/2024 che si occupa di semplificare le procedure amministrative, di riordinare le normative esistenti in un unico corpo.

In particolare, il Dlgs. 190/2024 deve essere letto in combinato disposto con:

  • la direttiva UE 2018/ 2001 (RED II) Renewable Energy Directive
  • il decreto legislativo n. 199 del 2021 in attuazione della direttiva RED II
  • il decreto ministeriale MASE del 21 giugno del 2024 che disciplina l’individuazione delle superfici e aree idonee per l’installazione di impianti e fonti rinnovabili.
  • La Direttiva RED III 2023/2413/UE che ha modificato la direttiva RED II, non è ancora stata attuata nel nostro ordinamento.
  • INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

Le Fonti rinnovabili godono del favore legislativo e l’art. 3 del Dlgs. 190/2024 attribuisce loro ’“interesse pubblico prevalente”. Bisogna capire cosa significa e quali sono i limiti.

Il primo comma dell’art. 3 afferma: continua lettura articolo interesse pubblico prevalente

Cinzia SilvestriENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE
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RADON – DGR VENETO 464/2025

RADON – DGR VENETO 464/2025

Radon venetoRADON – DGR VENETO n. 464/2025

Individuazione delle aree Venete e azioni

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si parla poco di Radon, eppure può avere un impatto molto importante sulla nostra salute.

La delibera di Giunta Regionale del Veneto numero 464 del 2025 individua alcune aree dove la presenza di radon è maggiore e indica anche le azioni utili a ridurre le conseguenze sanitarie dovute all’esposizione della popolazione al Radon.

Il Radon si ricorda è un gas radioattivo di origine naturale, scrive proprio la Delibera di Giunta, dannoso per la salute in quanto  fattore di rischio cancerogeno per il polmone.

La Delibera di Giunta Regionale approva il documento radon in due allegati.

L’allegato A, redatto dall’arpav, spiega che cos’è il radon, le criticità, i rischi per la salute, il metodo e i risultati conseguiti; mentre l’allegato B indica i comuni in area prioritaria della regione del Veneto, individuati, con forte presenza di radon.

Continua lettura DGRV 464/2025 e allegati

In estrema sintesi le azioni da attuare, secondo il documento, includono:

  1. Individuazione delle aree prioritarie: Identificare i Comuni in Veneto dove la concentrazione media annua di radon supera il livello di riferimento di 300 Bq/m³ in almeno il 15% degli edifici, come previsto dall’art. ​ 11, comma 3 del D.Lgs. ​ 101/2020.
  2. Istituzione di un Gruppo di coordinamento: Creare un gruppo composto da rappresentanti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, ARPAV, Dipartimenti di Prevenzione ULSS e ANCI. ​ Questo gruppo avrà il compito di definire, organizzare e sovrintendere le attività previste dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR). ​
  3. Campagna di comunicazione regionale: Avviare una campagna informativa rivolta ai cittadini e ai datori di lavoro per sensibilizzare sul rischio radon e sulle misure di prevenzione e protezione. ​
  4. Misure di prevenzione e mitigazione: Adottare interventi per ridurre la concentrazione di radon negli edifici esistenti e prevenire l’ingresso del gas nei nuovi edifici, anche attraverso prescrizioni specifiche nelle norme edilizie. ​
  5. Monitoraggio e aggiornamento: Effettuare misurazioni nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni situate nelle aree prioritarie e aggiornare periodicamente il piano d’azione. ​
  6. Informazione e formazione: Rendere disponibili informazioni locali e nazionali sull’esposizione al radon, sui rischi per la salute e sui mezzi tecnici per ridurre le concentrazioni di radon.

Cinzia SilvestriRADON – DGR VENETO 464/2025
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RECUPERO ENERGETICO… R1

RECUPERO ENERGETICO… R1

recupero energeticoRECUPERO ENERGETICO – R1

Interpello MASE – Regione Emilia Romagna

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


 Viene posto interpello al Ministero dell’Ambiente dalla Regione Emilia Romagna. La Regione chiede se è possibile applicare la formula che porta al recupero energetico (R1) anche ad impianti che non trattano solo rifiuti urbani; se è possibile autorizzare al recupero energetico anche impianti diversi. 

La questione è interessante perché la legge prevede l’applicazione della formula relativa al Recupero energetico (R1) solo per i  rifiuti urbani relativi alle attività di  incenerimento/coincenerimento. 

La questione non è di poco conto perché gli impianti di incenerimento in genere sono autorizzati in D10 (smaltimento) e solo se sono in grado di ottenere “recupero energetico”, secondo la nota formula che è stata modifica nel tempo, possono essere autorizzati in R1 (recupero energetico). 

Il favore del legislatore al recupero energetico è noto e tuttavia gli stretti limiti della formula applicabile rendono complesso l’ottenimento di questo traguardo che, si badi, comporta anche determinati benefici economici e non solo ambientali. 

In ogni caso il recupero è sempre da preferire allo smaltimento e dunque laddove possibile si deve attuare. 

La nota del Ministero è interessante perché rielabora e ricorda i vari passaggi normativi ed infine conclude confermando che è la pubblica amministrazione che può decidere in merito laddove non esiste indicazione espressa normativa per gli impianti che trattano rifiuto speciali ad esempio. 

L’apertura verso il “recupero” è in linea con la volontà del legislatore comunitario e nazionale.

Scrive il Ministero con esigua conclusione (leggi risposta MASE):

Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

Cinzia SilvestriRECUPERO ENERGETICO… R1
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DIRETTIVA IED 2024/1785

DIRETTIVA IED 2024/1785

Direttiva 2024/1785 – IED

Emissioni industriali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La Direttiva UE 2010/75 entra nella storia e viene modificata e sostituita dalla nuova direttiva IED 2024/1785.

Cambia già la titolazione della Direttiva che promette un campo più vasto

DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)

 

 

DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2024

che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

 

Prima di affrontare le modifiche sostanziali della nuova Direttiva IED è utile sempre uno sguardo al primo considerando della Direttiva che indica le finalità, l’intento europeo. Il Considerando cita i soliti punti di riferimento (Green Deal, neutralità climatica) ma riassume, verso la fine, un’insieme di strategie, impegni, propositi, finalità discussi in seno europeo che camminano verso un unico obiettivo. Certo interessante l’inciso sulla guerra in Ucraina che ha evidenziato il problema Energia, e la necessità di creare nuovi fonti, diversificate. Le parole hanno un peso.

” La comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» costituisce la strategia adottata dall’Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando l’uso, il riuso e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l’inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative nonché la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo mira inoltre a garantire che tale transizione sia giusta e inclusiva e che nessuno venga lasciato indietro. L’Unione sostiene inoltre l’accordo di Parigi (4), l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile come pure la sua partecipazione all’Organizzazione Mondiale della Sanità. La strategia dell’Unione in materia di sostanze chimiche sostenibili dell’ottobre 2020 e il piano d’azione verso l’inquinamento zero, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all’inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l’Europa sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti connessi alla revisione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) comprendono la normativa europea sul clima (6), il pacchetto «Pronti per il 55 %», la strategia sul metano e l’impegno globale sul metano lanciato a Glasgow, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia sulla biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia per il suolo e l’iniziativa per i prodotti sostenibili. Inoltre, nell’ambito della risposta dell’Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, REPowerEU propone un’azione comune europea per sostenere la diversificazione vvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare efficienza energetica.

DIRETTIVA IED 2024/1785

Cinzia SilvestriDIRETTIVA IED 2024/1785
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