ORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

ORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

sicurezza Lavoro: nuovo DLORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

CONSIGLIO STATO n. 235/2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio di Stato con sentenza n. 235 del 2026 torna a pronunciarsi sulla responsabilità dei rifiuti abbandonati. In effetti il problema della imputabilità a titolo di dolo o di colpa della condotta di abbandono dei rifiuti non è di facile soluzione e si presta ad infinite interpretazioni che si spingono spesso fino al limite della responsabilità oggettiva. La sentenza mette in evidenza la differente posizione dell’ente pubblico, del soggetto con finalità pubblica dal semplice cittadino, privato. Due pesi diversi, due misure che impongono di valutare in termini più rigorosi la responsabilità della Pubblica amministrazione.

Il caso

Tutto nasce dall’ordinanza emanata dal sindaco di Comune Campano che ordinava, al Consorzio generale di bonifica, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti (auto, moto ecc..) e depositati sul territorio controllato dallo stesso. Un caso classico.

Il Consorzio impugnava l’ordinanza avanti il Tar che accoglieva il ricorso del Consorzio e condannava il Comune. Il TAR accoglieva le ragioni del Consorzio che riteneva primariamente di non essere tenuto a rimuovere rifiuti altri neppure sul suo territorio e non rientrando tale attività tra i suoi compiti istituzionali.

Il Comune impugnava la sentenza del Tar ritenendo più che legittimo il proprio ordine di smaltimento. L’articolo 192 Dlgs. 152/2006 permette di ordinare la rimozione e ripristino non solo nei confronti di chi abbandona i rifiuti e realizza la condotta ma anche al proprietario o titolare di un altro diritto reale purché la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

La sentenza affronta vari temi ponendosi nel solco della giurisprudenza tracciata:

La colpa

La colpa può manifestarsi anche semplicemente con l’inerzia che spesso ha mille sfumature e può confondersi con il concetto di …..continua lettura articolo sintesi CdS 235/2025  rifiuti abbandonati

Cinzia SilvestriORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI
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Terre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Terre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriTerre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Consiglio di Stato 9992/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 

La sentenza del Consiglio di Stato 9992/2025 si occupa di un interessante caso relativo all’applicazione del regolamento DPR 120/2017.

La sentenza al punto 10.3 affronta il tema della rilevanza delle linee guida approvate con delibera numero 54 del 2019.

Le linee guida SNPA n. 54 ​/2019, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, sono state elaborate ai sensi dell’art. ​ 3 della L. n. 132 del 2016 per adottare regole condivise volte a razionalizzare, armonizzare e rendere più efficaci le attività e i dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema. ​

Nel processo infatti viene contestato la rilevanza delle linee guida. Il consiglio di Stato precisa che le linee guida -SNPA 2019, “non costituiscono una fonte di diritto” e tuttavia “rappresentano un autorevole supporto interpretativo delle disposizioni legislative regolamentari in esame”. Le linee guida aiutano ad applicare i criteri stabiliti in sede europea al fine di stabilire se una sostanza possa essere qualificato come sottoprodotto. Le linee guida pertanto costituiscono un criterio tecnico idoneo a valutarle l’impatto sull’ambiente e la salute umana . Il consiglio di Stato evidenzia che le linee guida, nel caso in questione, non sono altro che una logica applicazione del dato normativo.

È importante infatti ricordare che il d.p.r. del 120 del 2017, ovvero il regolamento in materia di terra rocce da scavo ha dei riferimenti normativi ben precisi (Decreto legge 133 2014 può convertito con la legge 164 del 2014 – articoli 185,183, comma 1,A), art. 184 bis (sottoprodotto) e 184 ter d.lgs. 152/2006). Lo stesso DPR è un regolamento “normativo.

Certamente le Linee Guida SNPA non possono modificare, aggiungere integrare questo sistema e il Consiglio di Stato le riconosce e le richiama nel suo valore interpretativo.

Così la sentenza le applica al Caso in esame relativo  alla valutazione delle soglie di rischio e contaminazione. Il caso trattato dal Consiglio di Stato merita un approfondimento e tuttavia si precisa, che le linee guida affrontano la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in aree già bonificate e certificate. ​ Specificano che, nel caso di siti certificati alle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), se lo scavo rientra nell’area della sorgente e le CSR sono superiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), le terre e rocce non possono essere gestite come sottoprodotti. ​ Inoltre, sottolineano la necessità di verificare che la rimozione del materiale non comporti una modifica del modello concettuale dell’analisi di rischio, che potrebbe alterare le CSR oggetto di collaudo finale. ​

Queste linee guida, pur non essendo vincolanti, sono considerate un criterio tecnico e interpretativo per garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, in linea con i principi della normativa vigente. ​

Ciò significa che laddove le linee guida rispettano il dato normativo possono essere considerate nell’ambito tecnico operativo e interpretativo. Così sembra.

Cinzia SilvestriTerre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019
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Riforma reati ambientali – schema nuovo decreto

Riforma reati ambientali – schema nuovo decreto

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriRIFORMA REATI AMBIENTALI

SCHEMA DECRETO N. 375

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 Il Consiglio dei Ministri ha inviato alla camera dei deputati lo schema di decreto relativo alla riforma sui reati ambientali con preciso riferimento alla direttiva 2024/1203 dell’11 aprile 2024. La camera è chiamata ad esprimere parere sul decreto.

Leggi articolo questo sito su Direttiva UE 2024/1203.

  1. DL 116/2025 – riforma reati ambientali  

Abbiamo assistito alla riforma sui reati ambientali del decreto legge 116 del 2025 che ha colpito  le disposizioni del Testo Unico Ambientale, il codice Ambiente per intenderci. Il decreto legislativo 152 del 2026 esprimeva la  sanzione in termini amministrativi  o contravvenzione, salvo qualche fattispecie di reato intesa in senso penalistico. La riforma del decreto legge 116 del 2025  ha modificato alcune condotte e ha inserito  sanzioni di natura penale (per intenderci, reclusione).

Il decreto legge 116 del 2005, dunque, ha introdotto maggiore severità nella valutazione del comportamento. Gravità di cui gli operatori devono ancora rendersi conto.

Nelle more della comprensione operativa del decreto legge 116 del 2025, il governo ha varato nuovo atto sottoposto al parere del parlamento.

2 – Nuova riforma reati ambientali codice penale – Schema decreto n. 375 – reati ambientali 

Lo schema di decreto è leggibile sul sito del parlamento nella sua versione primitiva, e incide, questa volta, direttamente sui reati ambientali previsti dal codice penale, ovvero gli articoli 452 bis del codice penale seguenti, nonché sugli articoli dedicati alla responsabilità degli enti di cui al decreto legislativo 231/2001.

È prematuro un commento sui singoli articoli forieri di essere modificati nel corso del tempo, ma la relazione illustrativa a questo decreto già chiarisce il contesto.

Scrive la relazione illustrativa:

“quanto al percorso di attuazione è all’interno dell’ordinamento domestico, con l’articolo nove della legge 91 del 13 giugno 2025 …il parlamento ha delegato il governo al recepimento della direttiva … e dunque entro il 21 gennaio 2026 tramite decreti legislativi, specificando i principi e i criteri guida da rispettare nell’emanazione di tali decreti. La legge delega dispone di apportare alla normativa vigente … del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attenzione alle previsioni di quegli articoli 3,4 della direttiva UE 2024/1203… con particolare riferimento alla

Definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti attenuanti
Alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive proporzionate in relazione ai predetti reati… e anche per le persone giuridiche

Leggi testo schema decreto riforma reati ambientali n. 375

Cinzia SilvestriRiforma reati ambientali – schema nuovo decreto
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AMIANTO E GESTIONE RIFIUTI – D.LGS. 81/2008

AMIANTO E GESTIONE RIFIUTI – D.LGS. 81/2008

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriAMIANTO E GESTIONE RIFIUTI

Riforma Dlgs. 81/2008 – TULavoro

DLGS. 231/2025 – VIGENTE DAL 24-1-2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Dlgs. n. 81/2008 subisce ulteriore modifica che interessa numerosi articoli (da art. 244 in poi).

Il Dlgs. 231/2025 del 31.12.2025 pubblicato in gazzetta ufficiale del 9.1.2026 e vigente dal 24.1.2026 introduce, nel testo madre della tutela dei lavoratori, le disposizioni della Direttiva UE 2023/2668 del 22.11.2023.

La Direttiva esprime bene il legame tra l’amianto e la gestione dei rifiuti. Si riporta per intero il terzo considerando che riassume l’intento della direttiva:

(3) L’amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l’attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. L’amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all’esposizione all’amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell’aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l’esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro. La presente direttiva si applica pertanto a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti, l’attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro.

Il Dlgs. 231/2025 riformula gli articoli dedicati all’amianto nel Dlgs. 81/2008 e indica i rifiuti derivanti dalla manipolazione, rimozione, smaltimento e trattamento di amianto o materiali contenenti amianto. ​ Questi rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile, conservati in imballaggi chiusi con etichettatura che indichi il contenuto di amianto e trattati secondo la normativa vigente sui rifiuti pericolosi. ​ Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi, si applica la normativa specifica di riferimento (cfr. modifiche all’art. 251 Dlgs. 81/2008).

Si rileva anche la centrale responsabilità del datore di lavoro che è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per individuare la presenza di materiali contenenti amianto prima di intraprendere interventi di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. Gli articoli 248,249,250,254,255,260 del Dlgs. 81/2008, come revisionati, indicano bene la responsabilità del datore di lavoro.

Recita il n. 24 considerando della Direttiva:

I datori di lavoro dovrebbero adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali o ottenendole da altre fonti di informazione, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro dovrebbe garantire lo svolgimento di un esame della presenza di materiali contenenti amianto, da parte di un operatore qualificato, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e dovrebbe ottenere il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Sulla base delle informazioni ricevute, il datore di lavoro dovrebbe individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, di qualsiasi lavoro di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, le informazioni relative alla presenza o all’eventuale presenza di amianto negli edifici, nelle navi, negli aeromobili o in altri impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale dell’uso dell’amianto. È importante che i datori di lavoro comunichino tali informazioni ai lavoratori che possono essere esposti all’amianto per averlo lavorato, utilizzato, manutenuto o in conseguenza di altre attività. L’individuazione dei materiali contenenti amianto non dovrebbe esimere il datore di lavoro dall’effettuare una valutazione dei rischi quale prevista dalla presente direttiva.

Leggi d.lgs. 231/2025 – Riforma d.lgs. 81/2008 – amianto

Cinzia SilvestriAMIANTO E GESTIONE RIFIUTI – D.LGS. 81/2008
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R.E.N.T.R.I.: ESCLUSIONI – LEGGE BILANCIO

R.E.N.T.R.I.: ESCLUSIONI – LEGGE BILANCIO

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: ESCLUSIONI – LEGGE BILANCIO

SEGNALAZIONE A CURA AVV. CINZIA SILVESTRI – STUDIOLEGALEAMBIENTE


La legge di bilancio interviene anche in tema di economia circolare, escludendo, ad esempio nel caso del RENTRI, alcuni soggetti che per la loro particolarità possono beneficiare di un certo alleggerimento amministrativo. In questo breve articolo si riporta la sintetica nota che proviene proprio dal parlamento indicata nel dossier e si indica anche tabella con l’articolo 188-bis comma 3-bis prima e dopo la modifica intervenuta.

La legge di bilancio all’articolo 1, comma 789 esclude espressamente alcuni soggetti dall’iscrizione al registro elettronico nazionale per le traducibilità dei rifiuti cosiddetto RENTRI.

Si riporta integralmente quanto rinvenuto nel dossier del parlamento:

“…Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

– viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

– viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

o i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o   collettiva individuate dall’articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (lett. a));

…….CONTINUA LETTURA ARTICOLO E SCHEMA   ART. 188-BIS Legge bilancio RENTRI

Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: ESCLUSIONI – LEGGE BILANCIO
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Autotutela P.A. – 6 mesi – L. 182/2025

Autotutela P.A. – 6 mesi – L. 182/2025

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriAutotutela P.A. – 6 mesi

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025 – Modifica ai termini art. 29 nonies L. 241/90

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 1 della L. 182/2025 incide sui termini entro i quali la P.A. può procedere all’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo in autotutela . Il termine da 1 anno si riduce a 6 mesi.

Il beneficio principale di questa modifica è la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, riducendo i tempi entro cui l’amministrazione può intervenire per annullare d’ufficio un proprio atto illegittimo. ​ Questo favorisce una maggiore certezza e rapidità nelle decisioni amministrative, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi di attesa per cittadini e imprese. ​Dopo 6 mesi l’amministrazione non può più intervenire sull’atto offrendo certezza al cittadino.

SE il cittadino impugna l’atto amministrativo entro il termine di 60 giorni previsto per il ricorso, l’amministrazione ha comunque la possibilità di esercitare il potere di autotutela entro il termine di 6 mesi, anche se il ricorso è già stato presentato.

L’amministrazione è libera di decidere di annullare …….continua lettura Autotutela P.A. 6 mesi

Cinzia SilvestriAutotutela P.A. – 6 mesi – L. 182/2025
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Produttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025

Produttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduttori: raccolta…non solo punto vendita

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025 – Art. 185-bis deposito temporaneo prima della raccolta

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 5 L. 182/2025 modifica l’art. 185-bis Dlgs. 152/2006 permettendo di estendere il deposito temporaneo (produttori) in altri luoghi non solo presso il punto vendita.

La modifica al D.lgs. ​ 152/2006, art. ​ 185-bis, comma 1, lettera b), amplia i luoghi in cui i distributori possono effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore. ​ Oltre ai locali del punto vendita, che ad oggi costituivano uno spazio ristretto e spesso non sufficiente (si pensi ad esempio ad un grande magazzino) sarà possibile utilizzare:

Cinzia SilvestriProduttori: raccolta ..non solo punto vendita . L. 182/2025
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FANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025

FANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025

semplificazioni avv. cinzia silvestriFANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025

SEGNALAZIONE A CURA STUDIOLEGALEAMBIENTE – CINZIA SILVESTRI


L’ART. 71 della legge 182/2025 in vigore dal 18.12.2025 indica delega al governo in materie di fanghi da depurazione.

Il Governo, entro l’ottobre del 2026,  è delegato a adottare decreti di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione del digestato dei rifiuti, anche modificando la disciplina del decreto legislativo n. 99 del 1992 Oggi ancora punto di riferimento e di applicazione).

Il governo è chiamato al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare la normativa e adeguarle alle nuove conoscenze tecnico scientifiche in materia di sostanza inquinanti

b) considerare le pratiche gestionali e operative 

c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzata al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare fosforo

d) garantire la gestione all’utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l’uomo per l’ambiente

e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei depurazione delle acque all’interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali.

Si allega testo Legge n. 182/2025 – semplificazioni

Cinzia SilvestriFANGHI DEPURAZIONE – L. 182/2025
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SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025

SEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025

semplificazioni avv. cinzia silvestriSEMPLIFICAZIONI – L. N. 185/2005

SEGNALAZIONE A CURA STUDIO LEGALE AMBIENTE – CINZIA SILVESTRI


È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge numero 182 del 2 dicembre 2025 che entrerà in vigore il 18 dicembre 2025. La legge che si offre in lettura interviene a semplificare anche alcuni passaggi proprio decreto legislativo 152 del 2006.

È interessante l’articolo 70 che permette al distributore di RAEE, di ritirare gratuitamente senza obbligo di acquisto al fine di facilitare la raccolta ed evitare lo smaltimento.

Si segnala l’articolo 71 che apre e proprio del governo in merito ai fanghi di depurazione.

Si segnala altresì alcune modifiche allo stesso decreto legislativo 152 del 2006 in materia ad esempio di responsabilità estesa del produttore.art. 185-bis d.lgs. 152/2006

Si allega testo Legge n. 182/2025 – semplificazioni

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI – L. 182/2025
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Contratto assicurativo e sanzioni amministrative

Contratto assicurativo e sanzioni amministrative

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriContratto assicurativo e sanzioni amministrative

Cass. civ. 28967/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


Copertura assicurativa e sanzioni amministrative, questo è il problema.

La sentenza della cassazione richiama uno specifico riferimento normativo dell’articolo 12 del decreto legislativo 209 del 2005 in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob. La cassazione è precisa nell’affermare che è esclusa la possibilità di trasferire l’onere della sanzione amministrativa su altri soggetti anche con polizza proprio perché questo andrebbe a togliere la deterrenza della sanzione amministrativa. Nel caso in esame esiste disposizione legislativa in merito. Ci si chiede se anche nel campo delle sanzioni amministrative ambientali possa valere il medesimo principio.

La sentenza così si esprime sul punto:

4.1. La gravata sentenza ha considerato sinistro indennizzabile la sanzione amministrativa irrogata da Consob al A.A. per atti compiuti quale membro del Consiglio di amministrazione della banca vicentina, sul rilievo che l’art. 2.25. della polizza escludesse dalla copertura assicurativa le sanzioni penali pecuniarie, non quelle amministrative.

L’argomentazione non è conforme a diritto.

A mente dell’art. 12 del D.Lgs. n. 209 del 2005, “sono vietate… le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative”.

La ratio della norma risiede nell’esigenza di preservare la funzione sanzionatoria-deterrente del provvedimento amministrativo, altrimenti vanificata da un contratto con il quale l’onere economico della sanzione venga trasferito su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito.

La comminatoria di nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto espressamente prevista dall’art. 12 in questione rappresenta, invero, specifica applicazione, nella settoriale materia disciplinata, della generale nullità per causa illecita contemplata dall’art. 1418 cod. civ.: sicché essa colpisce ogni negozio che realizzi il risultato proibito, ivi incluso un accordo di manleva che sollevi il manlevato dall’applicazione a suo carico di sanzioni amministrative.

Ha dunque errato il giudice territoriale nel ritenere la validità della manleva rilasciata da Cattolica al A.A. relativa alla sanzione Consob: né ad una diversa conclusione induce la posteriorità di detta manleva rispetto alla commissione dell’illecito amministrativo, dacché l’effetto prodotto risulta comunque quello (contrario alla norma imperativa) di neutralizzare per l’autore la sanzione irrogata.

Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell’illecito) che determini il trasferimento dell’onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall’autore dell’illecito”.

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Sicurezza Lavoro: Nuovo DL

Sicurezza Lavoro: Nuovo DL

sicurezza Lavoro: nuovo DLSicurezza Lavoro: nuovo DL

Lavoro agricolo – DL n.  159 del 31.10.2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 

Il nuovo DL 159/2025 modifica la struttura del d.lgs. 81/2008 inserendo importanti modifiche in plurimi settori. Il DL precisa, specifica, riformula e soprattutto modifica l’assetto sanzionatorio in ogni settore.

Vai alla lettura dell’intero testo   ...leggi DL 159/2025 – sicurezza Lavoro

L’articolo 2 del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, introduce disposizioni specifiche per la Rete del lavoro agricolo di qualità, con particolare attenzione alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. ​ Ecco il dettaglio dei commi 1, lettere a) e b):

Articolo 2, comma 1:

  • Lettera a): Viene riservata l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità alle imprese agricole che rispettano le normative in materia di lavoro e legislazione sociale, inclusa la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. ​ Questo rafforza l’importanza di garantire condizioni lavorative sicure e conformi alle leggi vigenti. ​
  • Lettera b): Si specifica che le contravvenzioni e le sanzioni amministrative, anche se non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono un criterio di esclusione dall’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. ​ Questo rappresenta un incentivo per le imprese agricole a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza. ​

L’articolo 2 mira a promuovere la sicurezza e la legalità nel settore agricolo, incentivando le imprese a rispettare le normative sul lavoro e sulla sicurezza. L’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità diventa un riconoscimento per le aziende virtuose, che adottano misure di tutela per i lavoratori e rispettano le leggi.

testo parziale art.  2 del DL 159/2025:

Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita’ 

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorche’ non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Cinzia SilvestriSicurezza Lavoro: Nuovo DL
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NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025

NUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025

terra dei fuochiNUOVI REATI AMBIENTALI … RECLUSIONE

GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA E DISCARICA: ART. 256 D.LGS. 152/2006

RIFORMA “TERRA DEI FUOCHI” – DL N. 116/2025 – L 147/2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


TUTTO cambia.

Il decreto-legge n. 116 del 2025 è stato convertito in Legge n. 147 del 2025 ed è in vigore dell’8 ottobre del 2025. L’intento del legislatore è quello di contrastare attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi e procede inasprendo le sanzioni e trasformando le contravvenzioni previste nel decreto legislativo 152 del 2006 in veri e propri reati gravi degni di essere ospitati nel Codice penale (452 bis c.p.)

L’attività di gestione rifiuti non autorizzata, l’art. 256 Dlgs. 152/2006, era ed è il reato più comune in materia ambientale. Facile cadere nella violazione di tale condotta che veniva punita con una contravvenzione spesso sanabile o comunque munita di un impatto sostenibile.

I commi 6,7,8,9 dell’art. 256 sono rimasti invariati ma la revisione e l’introduzione di nuove condotte punibili con sanzioni alte e comunque con un impatto diverso sulla vita delle aziende, obbliga alla conoscenza puntuale.

Anche il modello 231 (responsabilità degli enti) dovrà essere revisionato alla luce dei nuovi reati.

Per il momento è utile e necessario conoscere l’impatto immediato e si OFFRE elenco dell’aumento delle pene e della comparazione tra il vecchio e nuovo articolo 256 Dlgs. 152/2006, come riformato dalla L. 147/2025.

Cinzia SilvestriNUOVI REATI AMBIENTALI…RECLUSIONE – DL 116/2025
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DECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE

DECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE

terra dei fuochiDECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE

DL 116/2025 convertito in legge n. 147/2025 – vigente dal 8.10.2025

segnalazione cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


Cambiano le cose. E’ stato convertito in legge il DL 116/2025 e molti comportamenti che erano puntiti con sanzione amministrativa o contravvenzione penale diventano DELITTI. Il passaggio è significativo ed il luogo ideale di questi delitti dovrebbe essere il codice penale non il d.lgs. 152/2006.

Questo sito ha dedicato qualche articolo preliminare utile a comprendere il passaggio a sanzioni più pesanti e che trasportano l’illecito in un mondo che ha regole diverse .

Si riporta quanto pubblicato sul sito SNPA in relazione al primo ARRESTO ATTUATO a seguito della riforma per illecito ambientale 

Si pubblica l’intero testo della Legge 147/2025 che ha modificato il DL 116/2025 ed è vigente dal 8.10.2025. Leggi Legge n. 147/2025 terra dei Fuochi 

Cinzia SilvestriDECRETO TERRA DEI FUOCHI: è LEGGE
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RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

lavoro irregolareRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025

In attesa di pubblicazione Legge di conversione – schema

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


RIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025. APPROVATO.

In attesa della pubblicazione della Legge di conversione del DL 116/2025 si offre breve schema dei punti che incidono sul Dlgs. 152/2006 (ambiente) e la radicale trasformazione di alcuni comportamenti colpiti da sanzione penale (schema che non è esaustivo di tutte le articolazioni penali del decreto).

La Legge di conversione ha introdotto alcune modifiche di cui StudioLegaleAmbiente si occuperà.

Si seguito schema dell’art. 1 del DL 116/2025 che si occupa delle modifiche al d.lgs. 152/2006 e che è stato modificato in sede di conversione…....continua lettura schema riepilogo art 1 DL 116/2025

Leggi anche su questo sito articolo sulla esclusione della tenuità del fatto

Leggi anche su questo sito articolo sull’art. 256 come modificato dal DL 116/2025

Cinzia SilvestriRIFORMA AMBIENTE – DL 116/2025
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GUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’

GUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’

GUASTI E DELEGHEGUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’

NOTE A SENTENZA TRIBUNALE ASCOLI PICENO – VIOLAZIONI TABELLARI ACQUE

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza 214 del 2025 affronta la questione della violazione tabellare in materia di acque a fronte del guasto di un carroponte.

Il tribunale si pone nel solco dell’orientamento consolidato che accoglie la interpretazione restrittiva secondo la quale ogni guasto è prevedibile, salvo prova contraria, e dunque deve essere evitato.

Il guasto all’impianto che provoca una violazione tabellare delle acque comporta la relativa sanzione, nel caso in esame, di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 152 del 2006; si tratta di una sanzione amministrativa di circa 3000 € che veniva impugnata in sede di tribunale dal responsabile tecnico dell’impianto, munito di apposite deleghe, e dall’amministratore legale rappresentante della società che gestisce l’impianto.

  • Il ragionamento del tribunale è essenziale: in caso di guasto all’impianto il gestore è in colpa per non aver apprestato tutti i mezzi utili per evitare l’evento e dunque ne consegue la responsabilità per la violazione tabellare accertata. Questo dogma può essere scalfito solo dalla prova di un guasto assolutamente imprevedibile tale da integrare il caso fortuito…….CONTINUA LETTURA ARTICOLO ACQUE E VIOLAZIONI TABELLARI
Cinzia SilvestriGUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’
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AMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

AMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

nuovi reati ambientaliAMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO

Decreto-legge n. 116/2025 – vigente dal 9.8.2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Così si esprime l’art. 2 del DL 116/2025 comma 1 vigente dal 9.8.2025:  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente: «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis, e 259 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

L’intervento del D.L. 116/2025 è nel senso di inasprire e aumentare le pene in merito ad alcune condotte “ambientali” ma anche in ambito processuale escludendo alcuni meccanismi di favore come la “esclusione della punibilità”.

L’art. 255 Dlgs. 152/2006 (abbandono rifiuti), in commento su questo sito, già rappresenta l’operazione del Decreto che riscrive la condotta e aumenta le pene. Le modifiche al Dlgs. 152/2006 si uniscono a quelle apportate al codice penale per ottenere un sistema decisamente più rigoroso la cui efficacia è rimessa ai posteri.

L’art. 2 del DL 116/2025 modifica il Codice penale in punto di “esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto” ex art. 131 bis C.P. è un beneficio a favore del reo (esclude appunto la punibilità) che deve essere valutato dal Giudice e con riferimento a reati considerati con basso impatto criminoso o per reati con una pena minimale. L’articolo incide dunque in seno processuale.

Il terzo comma dell’art. 131 bis comma 3 punto 4bis prevede i casi in cui la….   continua lettura articolo “espulsione beneficio tenuità, nuovi reati ambientali”

Cinzia SilvestriAMBIENTE: ESCLUSA TENUITA’ DEL FATTO
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ANAC: BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’

ANAC: BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’

ANAC BANDO RIFIUTIANAC – BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’

PARERE N. 284 DEL 23.7.2025

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il fatto che interessa il parere ANAC riguarda la verifica della legittimità dei requisiti di partecipazione previsti nel disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale. ​ In particolare, il parere si concentra su alcune clausole del disciplinare di gara che sono ritenute illegittime perché ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. ​ 36/2023.

Il parere viene richiesto da due operatori economici che contestano il bando e preferiscono adire l’ANAC che esprime parere vincolante per l’amministrazione.

ANAC affronta il punto relativo alla legittimità delle clausole territoriali. In particolare, viene citato il principio di “prossimità agli impianti di recupero” previsto dall’art. ​ 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006. Questo principio, pur essendo connesso alla tutela ambientale, non consente di derogare ai procedimenti concorrenziali di selezione dei contraenti affidatari del servizio. ​ Tuttavia, può essere valorizzato nell’ambito del procedimento di selezione mediante gara, incentivando modalità di recupero e riciclaggio che rispettano il principio di prossimità, senza comprimere in maniera assoluta la concorrenza. ​

Quali sono le clausole illegittime?

Le clausole del bando sono ritenute illegittime perché introducono requisiti di partecipazione che non sono previsti dal quadro normativo vigente, violando gli articoli 10, comma 3, e 100, commi 11-12, del d.lgs. ​ 36/2023. Questi requisiti sono considerati ingiustificatamente restrittivi della partecipazione e della concorrenza, limitando la platea dei potenziali concorrenti. ​

In particolare, le clausole illegittime includono: …continua lettura articolo ANAC Bando rifiuti illegittimità

leggi parere ANAC 284/2025

Cinzia SilvestriANAC: BANDO RIFIUTI ILLEGITTIMITA’
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“Valore limite prestazione ambientale”

“Valore limite prestazione ambientale”

direttiva emissioni IED“Valore limite di prestazione ambientale”

Direttiva 2024/1785 – emissioni industriali (IED)

Cosa significa? Un esempio

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La direttiva 2024/ 1785 modifica la direttiva sull’emissione industriale 2010/ 75/UE (Direttive IED). Molte sono le novità da affrontare.  L’articolo 3 rimane dedicato alle definizioni ma compaiono inserimenti nuovi che impatteranno direttamente sulle aziende. Selezioniamo l’articolo 3, dedicato alle definizioni, e il comma 5bis del tutto nuovo rispetto alla direttiva 2010/75.

Articolo 3 comma 5 bis inserisce la definizione di valore limite di prestazione ambientale, ovvero un valore di prestazione incluso in un’autorizzazione – e dunque espresso dall’ente pubblico di riferimento; valore che viene espresso per determinate condizioni in rapporto a determinati parametri specifici. La definizione generica e non ha una comprensione immediata …..continua lettura articolo ed esempio di applicazione valore di prestazione significato

Cinzia Silvestri“Valore limite prestazione ambientale”
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Miteni – PFAS …in attesa della sentenza

Miteni – PFAS …in attesa della sentenza

sentenza MITENIMiteni – PFAS – in attesa della sentenza ...

segnalazione a cura StudiolegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Per ora conosciamo solo il dispositivo della sentenza e siamo in attesa delle motivazioni forse a settembre 2025. La vicenda della azienda Miteni è legata alla contaminazione nel Veneto dei PFAS ovvero di sostanze gravemente nocive per la salute. La situazione è complessa . Tuttavia si pubblica il dispositivo della sentenza, blerato dei nomi e dei riferimenti, che permette comunque di cogliere l’importanza degli importi, la molteplicità delle parti coinvolte, le numerose parti civili che hanno trovato soddisfazione, l’obbligo di ripristinare i luoghi e la responsabilità dell’ente ex Dlgs. 231/2001. E’ una fotografia di un processo destinato a creare precedenti; luogo dove ognuno ha portato il suo interesse e la sua storia. 

leggi dispositivo blerato sentenza-miteni-26.06.2025

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FALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO

FALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO

Fallimento e risarcimentoFallimento e risarcimento danno da inquinamento

Tribunale Milano n. 4771/2025

 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza numero 4771/ 2025 del Tribunale di Milano è occasione per affrontare un tema poco dibattuto che pone in relazione il risarcimento del danno, che deriva da emissioni di polveri e il fallimento del soggetto che ha provocato le emissioni. La richiesta di risarcimento si interseca con la normativa “fallimentare” e deve fare i conti con limiti che in altri contesti non troverebbe. La vicenda, che trova soluzione nella sentenza, presenta dei caratteri di complessità, ma si distingue per essere categorica nell’escludere la responsabilità del “fallimento” che è ritenuto incolpevole ed escludere, dunque, anche la domanda di risarcimento del danno da inquinamento a carico del fallimento. In altri contesti, la giurisprudenza non è così precisa ed anzi spesso attrae nella responsabilità il proprietario facendolo l’uscire dalla zona d’ombra dell’incolpevolezza.

La sentenza sembra dire, con fermezza, che il soggetto che non gestisce ovvero non controlla l’attività che ha prodotto il danno da inquinamento è certamente incolpevole. L’applicazione del principio “chi inquina paga” e la ricerca dell’effettivo responsabile porta anche la inapplicabilità della responsabilità oggettiva che incombe su soggetto che ha la custodia dell’attività ed anche del soggetto esercita attività pericolose.

Il Tribunale rigetta la richiesta di insinuare nel fallimento il risarcimento del danno richiesto dalla proprietaria di un immobile per i danni ambientali subiti nel tempo a causa delle emissioni della acciaieria limitrofa.

In particolare: continua lettura articolo Fallimento e risarcimento del danno ambientale

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RISARCIMENTO DANNO DA INQUINAMENTO
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FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

FALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

fallimento e rifiutiFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI

obbligo di rimozione – Consiglio di Stato n. 1883/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Fallimento e Rimozione Rifiuti. Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dell’obbligo della curatela fallimentare in merito alla rimozione dei rifiuti e riepiloga  i principi che sorreggono l’obbligo per la curatela di intervenire a rimuovere i rifiuti. La sentenza è interessante e permette un primo focus sul momento in cui il fallimento apprende, acquisisce e diviene detentore dei beni del fallito. Nel caso in esame invero la curatela rinunciava alla liquidazione di alcuni beni e sosteneva che tale rinuncia esentava la curatela anche dagli obblighi “pubblici” di rimozione dei rifiuti ordinati dalla pubblica amministrazione con ordinanza contingibile ed urgente.

Il Consiglio di Stato precisa il momento di acquisizione della detenzione, precisa l’ambito giuridico della rinuncia alla liquidazione, rinnova l’obbligo di rimozione dei rifiuti in capo alla curatela.

Scrive il CdS: “…Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere applicabili, alla fattispecie in esame, i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, non considerando che la Curatela fallimentare non avrebbe mai avuto la materiale disponibilità dei terreni di che trattasi in ragione della rinuncia effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, ter comma 8, della Legge fallimentare, secondo cui “ Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”.

Secondo il Collegio invero “…la detenzione dei beni del fallito è acquisita ipso iure dalla Curatela fallimentare al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 133 co. 1 c.p.c…”.

Il Fallimento invece sostiene che la rinuncia della curatela alla liquidazione del bene esime da ogni responsabilità.

Rileva il Collegio che “siffatta “rinuncia”, anzitutto, postula, sul piano logico-giuridico, la previa disponibilità del bene in ragione proprio della sua inclusione nella massa fallimentare sin dall’apertura della procedura concorsuale, non essendo, all’evidenza, possibile rinunciare a qualcosa di cui non si abbia anche la previa disponibilità giuridica…Pertanto, la rinuncia in esame,..ha per oggetto non l’acquisizione ma la liquidazione del bene, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza sarebbe nulla per inesistenza dell’oggetto, in ragione dell’impossibilità di rinunciare a qualcosa di cui non si abbia la disponibilità.

Precisa il Collegio: ” Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la rinuncia ad acquisire beni pervenuti al fallito in corso di procedura (art. 42 co. 2 e co. 3 L.F.) e l’autorizzazione a non acquisire all’attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente (art. 104 ter, comma 8 bis, L.F.), poiché mentre nel primo caso l’inclusione alla massa fallimentare è rimessa alla decisione del Curatore in quanto presupponente il compimento di un precipuo atto negoziale che, se omesso in ragione dell’anti-economicità dell’operazione sul piano delle prospettive di liquidazione, preclude il perfezionamento dell’acquisto, nel secondo caso, invece, è automatica, in quanto dipendente da un fatto giuridico in senso stretto, ossia la titolarità del bene già acquisita dal fallito prima della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo il Curatore in questi casi soltanto decidere se includere o meno il bene nel programma di liquidazione.

La curatela dunque non si spoglia del bene e delle relative responsabilità anche in caso di obbligo di rimozione di rifiuti in proprietà della fallita.

Dunque, continua il Consiglio: “…Al ricorrere di tale ultima fattispecie, il bene continua a rimanere nella disponibilità giuridica della Curatela fallimentare, in quanto componente del patrimonio della società fallita e, come tale, anche foriero di responsabilità per eventuali danni a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. La dichiarazione di fallimento, infatti, non realizza un fenomeno di tipo successorio, privando, soltanto, la società fallita della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei suoi creditori secondo le regole concorsuali previste dalla legge. L’effetto, in pratica, è il medesimo di un pignoramento omnibus, ossia di un pignoramento di tutti i beni del debitore.

Il che, per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, implica la configurabilità di un persistente obbligo di vigilanza sul bene non sottoposto alle attività di liquidazione per la tutela dei creditori fallimentari, onde evitare la possibile insinuazione al passivo di creditori sopravvenuti.

… poiché il fondo inquinato apparteneva alla società fallita, la Curatela ne è divenuta detentrice ipso iure…..Deve, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, trovare conferma il principio di diritto, formulato dalla citata decisione del CGARS, secondo cui la scelta della Curatela di non procedere alle attività di liquidazione di un bene non equivale ad un atto di abbandono del bene stesso, non potendo produrre l’effetto di estrometterlo dalla sfera giuridica del debitore che ne sia titolare….

Cinzia SilvestriFALLIMENTO E RIMOZIONE RIFIUTI
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Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

IED Direttiva 20ì24/1785Direttiva IED – 2024/1785 emissioni

Recepimento Legge delega 91/2025

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del  consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti .

Così recita l’apertura della Legge di delega per il recepimento delle direttive europee tra le quali anche quella delle emissioni industriali destinata a sostituire la Direttiva 2010/75/UE. Recepimento previsto entro 12 mesi.

La direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali riceve delega al recepimento nella L. 91/2025 . Vai alla lettura.

  1. Competenza regionale: La definizione delle modalità di registrazione degli impianti di allevamento e delle tariffe istruttorie e di controllo è attribuita alle regioni.
  2. Partecipazione italiana: Si garantisce l’efficace partecipazione dell’Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva. ​
  3. Procedure autorizzative: Si riordinano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, tenendo conto degli sviluppi della disciplina comunitaria. ​
  4. Sanzioni: Sono previste sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva. ​
  5. Modifiche normative: Si apportano le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente per garantire il corretto recepimento della direttiva. ​

Si riportano i punti e), f), g) dell’art. 10 della L. 91/202

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l’aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall’autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell’Unione europea, chiarendo altresi’ quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonche’ le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall’articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

Leggi anche articolo su questo sito IED 2024/1785 

Cinzia SilvestriDirettiva IED – 2024/1785 emissioni
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ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

ENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

energia: interesse pubblico prevalenteENERGIE RINNOVABILI: “INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE” E

“PUBBLICA UTILITA’” – DLGS. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


In data 23.4.2025 si è tenuta breve lezione nell’ambito della Scuola di Formazione CIVE-S (La Spezia) dedicata ai futuri giovani amministratori pubblici. Una Scuola di nuova formazione che vuole preparare i giovani all’importante compito della gestione della “res” pubblica. Il percorso di formazione, articolato, prevedeva anche una riflessione sulle Fonti Rinnovabili e Ambiente. È stato affrontato il tema sulla importanza e il rispetto dei “principi” del diritto amministrativo, ampiamente richiamati del Dlgs. 190/2004, e sulla comprensione dei diversi concetti di “interesse pubblico prevalente” e di “pubblica utilità”. Questa è la relazione di una parte dell’intervento tenuto.

  • QUADRO NORMATIVO: CENNI

Senza pretesa di completezza è utile ricordare alcuni riferimenti normativi, solo i più recenti, richiamati dal Dlgs. 190/2024 che si occupa di semplificare le procedure amministrative, di riordinare le normative esistenti in un unico corpo.

In particolare, il Dlgs. 190/2024 deve essere letto in combinato disposto con:

  • la direttiva UE 2018/ 2001 (RED II) Renewable Energy Directive
  • il decreto legislativo n. 199 del 2021 in attuazione della direttiva RED II
  • il decreto ministeriale MASE del 21 giugno del 2024 che disciplina l’individuazione delle superfici e aree idonee per l’installazione di impianti e fonti rinnovabili.
  • La Direttiva RED III 2023/2413/UE che ha modificato la direttiva RED II, non è ancora stata attuata nel nostro ordinamento.
  • INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

Le Fonti rinnovabili godono del favore legislativo e l’art. 3 del Dlgs. 190/2024 attribuisce loro ’“interesse pubblico prevalente”. Bisogna capire cosa significa e quali sono i limiti.

Il primo comma dell’art. 3 afferma: continua lettura articolo interesse pubblico prevalente

Cinzia SilvestriENERGIE: INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE
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PFAS – rendita agli eredi

PFASPFAS – rendita agli eredi

Trib. Vicenza n. 251/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Tribunale di Vicenza riconosce una rendita agli eredi per la morte di loro parente a causa della protratta inalazione/contatto con i PFAS. PFAS – rendita agli eredi.

Ritorna il concetto di “probabilità” che fonda il riconoscimento della causalità tra l’evento e il danno. In questo caso parliamo di PFAS di cui si parla ma poco si comprende. E’ cronaca recente che tali composti sono stati trovati anche negli indumenti dei pompieri.

I PFAS  sono una famiglia di composti chimici artificiali caratterizzati dalla presenza di molteplici atomi di fluoro legati a una catena carboniosa. ​ Questi composti sono noti per la loro resistenza al calore, all’acqua e agli oli, e vengono utilizzati in numerosi processi industriali e prodotti di consumo, come rivestimenti antiaderenti, tessuti impermeabili, schiume antincendio e imballaggi alimentari.

La loro esposizione può avvenire attraverso l’inalazione, l’assorbimento cutaneo o l’ingestione di acqua e cibo contaminati. ​ Studi scientifici hanno evidenziato possibili effetti nocivi sulla salute, tra cui un aumento del rischio di alcune patologie, come tumori, problemi al sistema immunitario e disturbi ormonali. ​

IL CASO

Il fatto sotteso alla sentenza riguarda il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti e all’assegno funerario per gli eredi di un lavoratore deceduto a causa di un carcinoma uroteliale papillare della pelvi renale. ​ Gli eredi sostenevano che la malattia fosse stata causata dall’esposizione professionale a sostanze perfluorurate (PFAS e PFOA) durante l’attività lavorativa svolta presso la M. ​ S.p.a. dal 1979 al 1992. ​

Il Tribunale di Vicenza ha accertato, con elevato grado di probabilità, il nesso di causalità tra l’esposizione a tali sostanze e la patologia che ha condotto al decesso, basandosi su prove testimoniali, documentali e perizie medico-legali. ​ Pertanto, ha condannato l’INAIL a costituire la rendita ai superstiti e a pagare i relativi ratei, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendo il diritto degli eredi alle prestazioni previste dalla legge.

LA PROVA

L’esposizione a PFAS è stata dimostrata attraverso una combinazione di prove testimoniali, documentazione tecnica e perizie medico-legali. ​ In particolare:

  1. Testimonianze: I testimoni hanno dichiarato che Z.P. ​ lavorava nel reparto di neutralizzazione delle acque, adiacente al reparto di elettrofluorazione (ECF) dove venivano prodotti PFAS e PFOA. ​ I due reparti erano separati da una strada di circa 5 metri e si trovavano in un’area aperta, coperta da tettoie limitrofe. ​ Inoltre, le operazioni di pulizia dei reattori nel reparto ECF generavano una dispersione di fumi e sostanze nocive, che raggiungevano la postazione di Z.P., il quale lavorava senza dispositivi di protezione adeguati. ​
  2. Relazione tecnica: È stata presentata una relazione che evidenziava le concentrazioni di PFAS nel sangue dei dipendenti ed ex dipendenti della ditta M. ​ S.p.a., dimostrando una chiara esposizione a tali sostanze anche per lavoratori non direttamente coinvolti nella produzione. ​ Questo includeva Z.P., il cui reparto era collocato in prossimità di quello di produzione. ​
  3. Perizia medico-legale: Il consulente tecnico ha concluso che Z.P. era stato esposto a PFAS per tutto il periodo di lavoro (1979-1992) attraverso inalazione, assorbimento trans-cutaneo e ingestione di polveri contaminate. La vicinanza del reparto di Z.P. a quello di produzione e l’assenza di dispositivi di protezione hanno contribuito a questa esposizione. ​
  4. Produzione aziendale: La ditta M. S.p.a. aveva prodotto PFAS a catena lunga (PFOA e PFOS) fino al 2004, e le analisi ematiche dei dipendenti di quel periodo confermavano valori elevati di PFOA, compatibili con l’esposizione professionale. ​

Questi elementi hanno permesso al Tribunale di ritenere provata l’esposizione di Z.P. ai PFAS durante la sua attività lavorativa E DUNQUE DI CONCRETARE LA “PROBABILITA'” della esposizione causale.

Cinzia SilvestriPFAS – rendita agli eredi
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