Sindaco…sempre responsabile?

Sindaco…sempre responsabile?

SINDACO: SEMPRE RESPONSABILE?

Sindaco e Dirigenti: responsabilità

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della cassazione penale  n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito  allo scarico  di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. 

Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell’azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non  si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. 

Sono ambiti diversi in cui l’uno finisce dove comincia l’altro. Non è semplice cogliere esattamente il limite ma questa sentenza cesella e ricorda  proprio questi ambiti di responsabilità

Vi lascio alla lettura dell’articolo breve in commento Nota a sent. 1451-2024

Cinzia SilvestriSindaco…sempre responsabile?
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Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Criteri Minimi Ambientali – Decreto 6.11.2023 (Gazz. Uff. 2.12.2023)

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Acque potabili e CAM. Pubblicato in Gazz. Ufficiale del 2.12.2023 con vigenza dal dal 2.4.2024 – 120 giorni dalla pubblicazione)  il Decreto che regolamenta l’ Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili

Recita il Decreto:

..Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per:

1. l’affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di  bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;

2. gestione punti di ristoro (servizio bar);

3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;

4. fornitura, installazione e la gestione di “case dell’acqua”di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili.

L’applicazione di tali criteri e’ obbligatori, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, gia’ vigenti per il settore

Così si esprime il decreto in merito alla acqua di rete potabile:

2.1.3 Distributori di acqua di rete Indicazioni alla stazione appaltante La stazione appaltante e’ tenuta a distribuire acqua di rete a fini

potabili attraverso gare per la realizzazione di punti di accesso alla rete idrica per l’erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili e/o attraverso gare per l’installazione di macchine distributrici di acqua trattata, tranne nel caso in cui non sia possibile, per motivazioni tecniche, garantire l’erogazione di acqua di rete, in quanto l’acqua di rete non e’ potabile o e’ oggetto di ordinanze restrittive per motivi di sicurezza. La scelta del sistema di pagamento e’ rimessa alla stazione appaltante stessa. Laddove gli edifici non siano gia’ dotati di punti per l’erogazione diretta di acqua di rete potabile, sono installati distributori di acqua di rete trattata. Tali apparecchiature, dotate di sistemi di trattamento dell’acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del

Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche con il Regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione tramite il pagamento di un canone a carico della stazione appaltante oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell’utente.

Vai alla lettura testo integrale Decreto 6.11.2023 Acqua potabile e CAM 

Cinzia SilvestriAcqua potabile e CAM
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Piano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali

Piano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali

Piano Acque – Alpi Orientali anno 2022/2027

Aggiornamento del Piano Acque

Segnalazione Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Si allega primo documento relativo all’aggiornamento del Piano Acque – Alpi Orientali per l’anno 2022/2027 ; Piano pubblicato sul sito www.alpiorientali.it in adempimento agli art. 65 e 66 d.lgs. 152/2006

Leggi Piano Acque

Cinzia SilvestriPiano Acque 2022/2027 – Alpi Orientali
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Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta

Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta

Acque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma del processo civile – Cartabia

Legge n. 206/2021 – vigente al 24.12.2021 (leggi)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 9.12.2021 l’attesa riforma del processo civile (e non solo) promessa dal Ministro Cartabia. Legge che disegna la cornice entro la quale dovranno essere emanati i futuri provvedimenti attuativi; legge che indica, invero, i principi le linee direttive che dovranno essere seguite in alcuni campi del diritto.

Un unico articolo e molti commi. I commi da 27 a 36 modificano alcune parti del codice di procedura civile ed entreranno in vigore al 24 giugno 2022 (180 giorni dalla vigenza). Molta attenzione all’ambito famigliare, alla tutela dei minori.

Nel mare di intenti (famiglia, minori, condominio, giustizia, processo ecc…) emerge anche la volontà di riordinare, aggiornare la vetusta ma attuale normativa speciale (anche ambientale si suppone) e la Cartabia si ricorda proprio (e cita) il RD 1755/1933 (acque e impianti elettrici); il comma 22  si esprime:

“…principi e criteri direttivi: a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; …”

Cinzia SilvestriAcque e impianti elettrici (RD 1755/1933) e Riforma “Cartabia”..in gazzetta
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Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

Piano Tutela Acque – Veneto – modifiche

PTA Veneto – modifiche – nuove zone vulnerabili

Piano Tutela Acque – Veneto DCR 107/2009

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.9.2021


Il Piano Tutela acque è stato ancora modificato dalla DGRV 1170/2021 pubblicata in BUR il 3.9.2021.

la DGRV contiene, come d’uso, l’elenco delle modifiche e chiarimenti intervenuti a far data dall’approvazione del PTA 107/2009.

Scrive la DGRV che “…a seguito della lettera di messa in mora complementare da parte della Commissione Europea, …, relativa alla procedura d’infrazione n. 2018/2249, ed acquisita al prot. 541120 del 21/12/2020, con cui il Ministero ha presentato alcune criticità che permangono nella Regione Veneto in merito alla designazione delle zone vulnerabili, la Regione Veneto ha risposto con nota prot. 101283 del 03/03/2021 precisando che da un lato alcune delle richieste del Ministero risultano già soddisfatte, dall’altro che per la richiesta relativa alla designazione di una nuova zona vulnerabile influente sulla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175, la Regione avrebbe provveduto alla designazione sottoponendo la stessa all’iter previsto dalla normativa regionale vigente. A fronte di una nuova nota del MITE, prot. 58290 del 31/05/2021, risulta necessario ed urgente provvedere alla designazione della nuova zona vulnerabile da nitrati sopracitata….”

Leggi DGRV e relativi allegati PTA modificati

Cinzia SilvestriPiano Tutela Acque – Veneto – modifiche
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Venezia e le Grandi Navi

Venezia e le Grandi Navi

Venezia e le Grandi Navi

DL 103.2021 Grandi Navi

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.7.2021


Il Decreto Legge 103/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20.7.2021 parla chiaro: stop al passaggio delle Grandi Navi avanti alla Giudecca, San marco dal 1.8.2021. L’art. 2 del DL 103/2021 recita”..Le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d’acqua, a decorrere dal 1  agosto 2021 e’ vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche…”. Il DL si preoccupa di costruire non più di 5 approdi a Marghera, di provvedere alla manutenzione dei canali esistenti previa valutazione di impatto ambientale, alla sicurezza della navigazione .

L’attenzione corre alle imprese che lavorano attorno alle grandi navi, ai fornitori, tecnici che subiranno comunque l’impatto della nuova organizzazione che almeno promette di mantenere le navi a Venezia. Ma fino a quando i lavori di manutenzione e approdo non saranno eseguiti quale è il tragitto che le navi faranno?

DL 103.2021 Grandi Navi

Cinzia SilvestriVenezia e le Grandi Navi
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Posidonia spiaggiata …

Posidonia spiaggiata …

Posidonia Spiaggiata – non è rifiuto

art. 39 quater – DL 41/2021

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ Art. 39 – quater del DL 41/2021 si occupa della “posidonia” spiaggiata o meglio detta “disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato ” e modifica l’art. 185 comma 1 lett. f) del d.lgs. 152/2006 aggiungendo inciso che esclude appunto dal novero dei rifiuti la posidonia spiaggiata. Il nuovo articolo 185 comma 1 lettera f) risulta così integrato: “…f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonche’, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».

Cinzia SilvestriPosidonia spiaggiata …
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Bicchieri di Plastica, addio?

Bicchieri di Plastica, addio?

Bicchieri di plastica, addio?

Plastica e riduzione – Legge delegazione europea: recepimento

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


E’ stata pubblicata la legge di delegazione europea L. 53/2021, che indica le normative da recepire e indica i criteri da applicare.

L’art. 22, in particolare ha ad oggetto : “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

La delega dovrà essere attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

“… a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;…”.

L’inciso replica il contenuto dell’art. 1 della Direttiva Plastica e ricorda il credito d’imposta della Legge Bilancio 160/2019. 

..continua lettura articolo Acque e plastica 

Cinzia SilvestriBicchieri di Plastica, addio?
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Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

Danno ambientale: Linee Guida Commissione Europea

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La commissione del 7.4.2021 ha redatto e pubblicato utile Guida al “danno ambientale”.

Relazione dettagliata che prende in considerazione le diverse normative  e declina il danno a seconda del campo di applicazione.

L’utilità di tale guida è che forse potrà essere applicata in ogni campo e citata anche in sede processuale laddove utile a chiarire, a interpretare.

Linee guida danno ambientale

Cinzia SilvestriDanno ambientale: Linee Guida Commissione Europea
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Fanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?

Fanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?

Fanghi – Scheda di accompagnamento fanghi– esiste ancora?

Novità dal Dlgs. 116/2020 – art. 193 comma 10 Dlgs. 152/2006

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’intervenuta novella dell’art. 193 ad opera del D.lgs. 116/2020 ha modificato ancora l’art. 193 e indicato al comma 10:

“Il formulario d’identificazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, PUO’sostituire il documento di cui all’art. 13 D.lgs. 99/92 a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del citato D.lgs. 99/92, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario”.

Il nuovo art. 193 comma 10, oggi vigente,  avvalla l’esistenza della scheda, e modifica il testo previgente dell’art. 193 comma 8 ante Dlgs. 205/2010 che indicava la mera sostituzione del FIR alla scheda e l’indicazione nello spazio annotazioni di tutti i requisiti di cui alla scheda di accompagnamento ex Dlgs. 99/92 allegato III. Il passaggio è importante: non più “scheda sostituita dal FIR” (ex art. 193 comma 8 previgente, bensì “ il FIR può sostituire a condizione che….”; dizione che accentua la prevalenza della scheda di accompagnamento, in cui il Formulario non sostituisce nulla salvo che contenga tutti i requisiti della scheda di accompagnamento.

Pare oggi corretto e legittimo circolare con la scheda di accompagnamento (che contiene tutte le informazioni di cui all’allegato III citato) assieme al FIR oppure circolare solo con il FIR a condizione però che contenga tutti i dati richiesti nella legge speciale  allegato III.

Pare ovvio ma non lo è. L’approdo legislativo salva dalla sanzione. Alcune aziende, attesa l’incertezza interpretativa, sono state sanzionate ex art. 258 Dlgs. 152/2006 in quanto circolavano ancora con la scheda di accompagnamento ed il FIR; e ciò sull’errato presupposto che la scheda fosse stata sostituita dal FIR, sotto l’egida della precedente dizione normativa.

La novella del 2020 (Dlgs. 116/2020) pare riportare a congruità la questione, anche se forse non risolve.

Ed invero le imprese che circolano ancora con la scheda ed il FIR erano esposte ad una sanzione meramente formale ovvero per non aver annotato i dati nel formulario pur avendo compilato la scheda con precisione; non mancano i dati ma questi non sono trascritti nello spazio annotazioni.

Si precisa peraltro che la nuova formulazione dell’art. 193 comma 10 (D.lgs. 116/2020) espunge dal testo anche il riferimento alla casella “annotazioni”, che per sua natura non può contenere indicazioni sanzionabili essendo destinata a comunicazioni prive di rilevanza giuridica.

Cinzia SilvestriFanghi e scheda di accompagnamento – esiste ancora?
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Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: Parlamento Europeo

Acqua e plastica: parola al parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo – Right2water.

A cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


Acqua e plastica: interviene il parlamento europeo

Il ragionamento è semplice. Se ottengo qualità delle acque potabili migliori (rubinetto per intenderci) evito anche l’acquisto di bottiglie di plastica.

Così il Parlamento europeo, in attesa della Direttiva sulle acque potabili, anticipa il concetto e brevemente interviene sul punto. Cosi la nota del parlamento:

Durante la tornata di dicembre il Parlamento terrà una discussione comune sulla legislazione in materia di acque e successivamente una votazione sull’adozione definitiva del regolamento che rifonde la direttiva sull’acqua potabile e su una risoluzione sull’attuazione della legislazione dell’UE in materia di acque. La revisione della direttiva sull’acqua potabile è un risultato di “Right2Water”, la prima iniziativa dei cittadini europei ad aver avuto esito positivo. continua lettura ….http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659388/EPRS_ATA(2020)659388_IT.pdf

Cinzia SilvestriAcqua e plastica: Parlamento Europeo
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AUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA… A ROMA – 20.8.2020

AUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA… A ROMA – 20.8.2020

Autorità per la Laguna di Venezia …a Roma.

MO.S.E. – la rivoluzione dell’art. 95 D.L . 104/2020 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 20.8.2020


Il DL del 14.8.2020 art. 95 ha istituito l’Autorità per la Laguna di Venezia (ALV?) operando una significativa rivoluzione di sistema. L’Autorità sarà controllata direttamente dal  Ministero infrastrutture e trasporti (Roma) pur avendo sede fisica a Venezia.

Diciamo subito che il comma 15 dell’art. 95  prevede che nelle more della piena operatività della nuova Autorità tutto rimane immutato ovvero le  funzioni, attività poteri sono svolte dalle amministrazioni e dagli enti competenti nei diversi settori. Così forse esiste il tempo per ponderare meglio lo spostamento a Roma del Controllo del MOSE, ad esempio, ed il Parlamento, che entro ottobre 2020 dovrà pronunciarsi, riuscirà a sistemare qualche stortura.

Bisogna ricordare che l’art. 18 comma 3 DL 90/2014 ha soppresso il Magistrato delle acque (1963) per le province venete e di Mantova e trasferito le relative funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, ad oggi operante. Il controllo e le funzioni “lagunari” sono sempre rimaste legate al territorio. Tant’è che  l’art. 18 comma 3 del DL 90/2014 convertito con Legge 114/2014 prevedeva inoltre di trasferire (con apposito DPCM) alla città Metropolitana di Venezia (ex Provincia) tutte le competenze lagunari anche di polizia. Trasferimento che manteneva su Venezia il controllo. Ebbene l’art. 95 del DL 14.8.2020 ha spazzato via ogni passaggio, istituito l’ALV e rimesso il controllo a Roma a mezzo del Ministero.

La relazione al Decreto Legge agostano ricorda anche le leggi speciali di Venezia.

La L. 366/1963 definiva l’ambito Lagunare, il perimetro, che si estende dalla foce de Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brontolo). Legge che affidava al magistrato delle Acque il controllo di tale perimetro acqueo.

Seguiva la prima legge speciale di Venezia n. 171 del 1973 recante “interventi per la salvaguardia di Venezia” che fissava tre obiettivi (salvaguardia fisica, ambientale e socioeconomica) da attuare attraverso provvedimenti attuativi dello Stato, del Magistrato acque, regione ed enti locali.

Nel 1984 interviene la legge speciale n. 798 che prevede finanziamenti ma soprattutto istituisce un Comitato di indirizzo per coordinare i vari interventi. La Legge speciale 798/1984 pone anche la questione nota del MO.S.E. ovvero definisce i criteri generali del progetto per gli interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili.

Ebbene l’insieme di tutte le funzioni, poteri indicati nelle 3 leggi speciali veneziane confluiscono ora, grazie all’art. 95 del DL agostano, nella nuova Autorità per la Laguna di Venezia.

Il comma 2 dell’art. 95 citato riepiloga parte dei poteri e funzioni dell’ALV.

Il MO.S.E. è centrale; il controllo è capillare. La lettera d) del comma 2 indica che l’ALV “svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento dei servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, può costituire…una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinate mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un pianto che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione..”.

 Inutile dire che questa disposizione rimanda alle vicende corruttive che hanno interessato il MOSE e che rinvia a quelle società costituite proprio per il MOSE che hanno creato un sistema facile e abusato che conosciamo per cronaca. In ogni caso l’art. 95 si occuperà anche delle società ancora operative (meglio in altro articolo).

Una prima riflessione collega la visita di Conte (Governo) al Mose, in occasione del Collaudo avvenuto qualche settimana fa. Questa rivoluzione operativa è frutto della visita di Conte al MOSE? Perché inserirla nel decreto Agostano? Quale è la ragione di urgenza che la sostiene?

Leggi DL 104.2020 art. 95

Cinzia SilvestriAUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA… A ROMA – 20.8.2020
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Plastica monouso: Parlamento Europeo propone….

PLASTICA MONOUSO: PARLAMENTO EUROPEO PROPONE…
Risoluzione PE del 27.3.2019
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – 29.3.2019


Si allega testo in Italiano della Risoluzione Legislativa del PE sulla riduzione dell’uso della plastica Monouso – (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente)
Leggi Direttiva UE plastica 27.3.2019
Emerge, dalla lettura del testo, la difficoltà di definire la “plastica monouso” o meglio di identificare gli oggetti con tale caratteristica.
La Direttiva futura (UE 2019) ancora priva di numero, sarà applicabile invero solo a tali oggetti.
Per comprendere meglio si riporta il punto 23 della Risoluzione che esclude dalla disciplina: le bottiglie di vetro,i contenitori a lunga durata,vernici inchiostri, adesivi
Include invece: Le salviette di plastica anche ad uso domestico; contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate
con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci.
Recita testualmente la Risoluzione al punto 12:
Per definire chiaramente l’ambito di applicazione della presente direttiva è necessario
definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe
escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato
per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in
quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono
stati concepiti. I prodotti di plastica monouso sono generalmente destinati a essere
utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere
gettati. Le salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico
dovrebbero del pari rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva,
mentre le salviette umidificate per uso industriale dovrebbero essere escluse. Per
chiarire ulteriormente se un prodotto sia da considerare un prodotto di plastica
monouso ai fini della presente direttiva, è opportuno che la Commissione sviluppi
linee guida sui prodotti di plastica monouso. In considerazione dei criteri definiti
nella presente direttiva, sono esempi di contenitori per alimenti da considerare
prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i seguenti contenitori:
contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate
con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non
richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci. Sono esempi di
contenitori per alimenti che non devono essere considerati prodotti di plastica
monouso ai fini della presente direttiva i contenitori per alimenti secchi o alimenti
venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti
alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per
alimenti monoporzione venduti in più di una unità. Sono esempi di contenitori per
bevande da considerare prodotti di plastica monouso: bottiglie per bevande o
imballaggi compositi per bevande utilizzati per birra, vino, acqua, bibite
rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee o latte, ma non tazze per bevande,
in quanto queste rientrano in una categoria distinta di prodotti di plastica
monouso ai fini della presente direttiva. Dato che non rientrano tra i prodotti di
plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione, i
contenitori in vetro e metallo per bevande non dovrebbero essere disciplinati dalla
presente direttiva
 

adminPlastica monouso: Parlamento Europeo propone….
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Concessioni idroelettriche (2): quali beni passano alle Regioni?

Concessioni di Grandi Derivazioni idroelettriche (2)
Quali beni passano alla Regione?
art. 12 comma 1 Dlgs. 79/99 – art. 11 quater L. 12/2019 – DL 135/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 17.2.2019


L’art. 12 Dlgs. 79/99 subisce, con il DL 135/2018 art. 11 quater (convertito in Legge n. 12/2019 con vigenza dal 12.2.2019), radicale modifica e rivisitazione.
Come già indicato nel precedente articolo su questo sito, l’art. 11 quater si occupa delle grandiconcessioni idroelettriche ed è diviso in due parti (a) e b)).
La parte b) ha abrogato alcuni commi dell’art. 12 citato. commi 2, 4, 8-bis e 11 (e 3,5 già precedentemente abrogati)
La parte a) invece ha sostituito i commi 1 e 1 bis con ben 7 commi da 1bis a 1 septies.
Occupiamoci del primo comma dell’art. 12; comma 1 che ha una corrispondenza diretta col RD 1755/33 artt. 25 e 26 e segna il passaggio di proprietà dei beni, relativi alle concessioni dalla Stato (poi Enel), alle Regioni; Regioni che costituiscono vera novità del nuovo testo.
1) Nuovo comma 1 art. 12 Dlgs. 79/99
Recita la prima parte del comma 1
«1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all’articolo 25, primo ….continua lettura commento e schema su art. 12 comma 1 Dlgs. 79/99 art. 11 quater 

adminConcessioni idroelettriche (2): quali beni passano alle Regioni?
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Concessioni Grandi Derivazioni Idroelettriche (1): L. n. 12/2019

Concessioni di Grandi Derivazioni idroelettriche (1)
art. 11 quater L. 12/2019 – DL 135/2018
Abrogazioni – Restyling
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2019


Il DL 135/2018 è stato convertito in Legge n. 12/2019 con vigenza dal 12.2.2019.
L’art. 11 quater si occupa delle grandiconcessioni idroelettriche ed è diviso in due parti (a) e b)). Pare opportuno indicare dapprima la parte b) del testo ovvero le abrogazioni intervenute che colpiscono l’art. 12 del Dlgs. 79/99 e l’art. 37  del DL 83/2012 /L. 134/2012.
Vai alla lettura art. 11 quater DL 135.18 e L. 12.2019
1) “Art. 11 quater del DL 135/2018/L 12/2019
Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

  1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con ledisposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all’articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:…”

2) Oggetto di attenzione del legislatore sono dunque le “grandi derivazioni idroelettriche” che l’art. 6 comma 2 RD 1175/33descrive:
“..6. 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto ….continua lettura articolo e schemi abrogazioni art. 11 quater

adminConcessioni Grandi Derivazioni Idroelettriche (1): L. n. 12/2019
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Acque, Escherichia Coli – modifica PTA Regione Veneto

Escherichia Coli: Regione Veneto modifica PTA di cui alla DGRV n. 107/2009
DGRV 1023 del 17.7.2018 pubblicato su BUR 14.8.2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto aggiorna il Piano Tutela Acque (PTA) di cui all DGRV n. 107/2009.
Di particolare interesse è l’aggiornamento delle note del PTA relative al Parametro Escherichia Coli.
La modifica è giustificata e preannunciata nel parere di risposta (FAQ) della Regione a quesito posto dalla provincia di Rovigo e relativo al limite da applicare per le acque di balneazione. La Regione invero si accorgeva della vetustà dei riferimenti di cui al PTA e alla relativa confusione applicativa.
Il Parere della Regione conferma che:

  • il parametro Escherichia Coli è contestabile solo in certi periodi dell’anno e con riferimento agli usi antropici, ad esempio, balneazione, uso irriguo ecc..
  • Il limite deve essere indicato in sede di autorizzazione allo scarico dalla amministrazione competente in quanto è un parametro che può necessitare di maggiori restrizioni rispetto al limite di 5000 UFC /ml; limite quest’ultimo solo “consigliato” dal legislatore anche Regionale.

Al fine di comprendere meglio le ragioni che hanno portato alla modifica si precisa:
1) Si riporta il parere pubblicato nelle FAQ nel ….continua lettura Escherichia Coli nel PTA 107.2009

adminAcque, Escherichia Coli – modifica PTA Regione Veneto
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Acque: scarichi e caso fortuito

Acque: Scarichi e …caso fortuito
Cassazione pen. 5763/2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale ricorda il significato di “caso fortuito”.
Nel caso di specie viene chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 674 c.p.  la società di gestione degli scarichi e manutenzione(nella persona del suo legale rappresentante)  a cui il Comune aveva affidato l’incarico.
Nel corso dell’istruttoria emerge la negligenza della società di gestione sulla manutenzione e sulla rottura di una “pompa”. La società di gestione pone a sua difesa l’intervenuto “caso fortuito” e la Cassazione ricorso: ” Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte integra gli estremi del caso fortuito l’ipotesi dell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente ..dovendosi escludere che si possa ritenere escluso l’elemento soggettivo del reato nei casi in cui al realizzarsi dell’evento ritenuto costituire il caso fortuito abbia dato causa l’agente con la propria condotta negligente od imprudente…
Come già è stata dianzi esaminato, seppure si volesse dire che il disservizio della pompa di sollevamento dell’acqua da cui è scaturito lo sversamento delle acque luride di cui al capo di imputazione possa costituire un caso fortuito, tuttavia il suo determinarsi è stato dovuto, come risultante dalla ricostruzione in fatto operata dal Tribunale di Locri, dalla negligente opera di manutenzione e controllo degli impianti del sistema di depurazione delle acque, il cui svolgimento era demandato alla impresa Alfa uno, diretta dalla odierna ricorrente.

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Lavaggio Cassonetti – risponde il Ministero Ambiente

Lavaggio Cassonetti stradali – società pubblica
Risponde il Ministero Ambiente
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Ministero risponde al quesito di società addetta al lavaggio di cassonetti dislocati sul territorio lungo le strade pubbliche.
Chiede la società come inquadrare le acque di lavaggio residue e se possibile “stoccarle” in azienda.
Il ministero qualifica le acque come “rifiuti da manutenzione” ex art. 230 Dlgs. 152/2006 , soggette al deposito temporaneo nel rispetto dei requisiti.
Risposta quesito MIn. Ambiente – lavaggio cassonetti 

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Legge Europea 2017: cosa cambia nel Dlgs. 152/2006

Legge Europea 2017: modifiche al Codice Ambientale
Acque: modifica all’allegato 5 parte 3 Dlgs. 152/2006
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Approvata la Legge Europea 2017 l’8 novembre 2017 ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
In anteprima si riporta l’art. 17 della Legge che inciderà sull’allegato 5 alla parte 3.
Art. 17.
(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici)
1. Nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili», le parole: «Potenzialità impianto in A.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Carico generato dall’agglomerato in A.E.».
2. Le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività svolte dal gestore unico del servizio idrico integrato.
3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né conseguenze sull’applicazione del medesimo articolo 92 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

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Comportamento della P.A. e affidamento del reo

Affidamento nel comportamento della P.A.: effetti, buona fede del reo
Cassazione penale n. 31261/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione penale n. 3126/2017 affronta il caso tipico della società cessionaria che provvede solo a volturare l’autorizzazione allo scarico della cedente. .. Vero è che nel caso di specie la società aveva provveduto alla sola voltura e aveva provveduto anche a chiedere il rinnovo della autorizzazione alla P.A. che mai prendeva posizione sul punto creando il legittimo affidamento nella Società di essere in regola e dunque autorizzata allo scarico…. continua lettura  Cass. 31261.2017 acque 

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La Voltura dell' Autorizzazione… non basta..

Voltura dell’ autorizzazione allo scarico della società cedente: responsabilità
Non basta la Voltura – Cassazione penale n. 31261/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Nel caso di cessione tra società, la parte cessionaria deve provvedere non solo alla voltura ma anche alla richiesta di autorizzazione ex novo per la nuova società. La sola voltura non basta.

Si ricorda l’art. 29 nonies comma 4 Dlgs. 152/2006: “Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale “

La sentenza tuttavia ribadisce....continua lettura articolo Cass. 31261.2017 Voltura

adminLa Voltura dell' Autorizzazione… non basta..
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Regione Veneto modifica PTA 107/2009 – Piano Tutela Acque

Regione Veneto – modifica PTA 107/2009
BUR 35 del 7.4.2017 – DGRV 360/2017 – modifica Piano Tutela Acque
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Regione Veneto regolamenta gli aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari. Leggi Bur 35/2017-250-251

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Veneto del 7.4.2017 la modifica all’art. 11 del PTA 107/2009 che inserisce il comma 9  “Adempimenti finalizzati alla riduzione o all’eliminazione delle sostanze pericolose”, così formulato:
“9. Qualora nel territorio regionale, ed in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all’art. 18 del presente Piano, siano presenti impianti, stabilimenti, siti potenzialmente contaminati o contaminati, che abbiano generato o siano ancora in grado di generare, ovvero generino con continuità accertate situazioni di criticità relative alle acque utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile, associate ad effetti sanitari quali un probabile aumento di rischio di contrarre patologie umane e dovute a sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e loro aggiornamenti, laddove sia stata identificata e sia ancora presente la fonte di pressione che ha generato la suddetta criticità e sia ancora in grado di generarla, la fonte di pressione stessa deve essere rimossa, o delocalizzata in aree meno critiche, nel più breve tempo possibile; in ogni caso gli scarichi e/o le immissioni da essa derivanti, nelle acque superficiali, sul suolo, nelle acque sotterranee o in pubblica fognatura, anche provenienti da necessarie operazioni di bonifica, devono essere opportunamente gestiti, in modo tale da garantire la tutela della salute della popolazione con particolare riferimento al consumo di acqua potabile.”

adminRegione Veneto modifica PTA 107/2009 – Piano Tutela Acque
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Acque: responsabilità del legale rappresentante

Acque: responsabilità e scarichi industriali
Cassazione pen. 46152/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il legale rappresentante di una società veniva imputato ai sensi dell’art. 137 comma 5 Dlgs. 152/2006: Chiunque in relazione alle sostanze indicate in tabella 5 dell’allegato 5 alla parte 3 …nell’effettuazione di uno scaricodi acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 …è punito con l’arrestino a 2 anni e con ammenda da € 3000 a 30mila…”.
La sentenza precisa bene l’ambito di responsabilità del legale rappresentante che assume posizione di garanzia in quanto soggetto dotato di poteri di spesa e di intervento.
“La Corte …sotto il profilo oggettivo, ha rilevato che il titolare di un insediamento produttivo ha un obbligo di diligenza particolarmente intenso ed ampio, che si concreta nell’onere di predisporre ogni misura preventiva, tecnica ed organizzativa atta a scongiurare l’evenienza di uno scarico extra tabellare ovvero nell’onere di adottare tutti gli accorgimenti operativi consentiti dalla migliore tecnica disponibile al fine di evitare tale evento, analizzando diffusamente la condotta tenuta nel tempo dall’imputato e rilevandone la non corrispondenza ad un siffatto obbligo di diligenza…”.
La posizione di garanzia del legale rappresentante e la sua responsabilità che si declina nei termini sopra riferiti non è priva di prova liberatoria; è certo onere del “garante” provare la propria diligenza (che nel caso di specie sembra non provata”.
Si badi che la responsabilità invece di altri soggetti, che non abbiano posizione di garanzia, si pone sul piano dell’inadempimento di specifiche mansioni laddove causali all’evento.

adminAcque: responsabilità del legale rappresentante
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Ecoreati: progettista e direttore lavori ….

Ecoreati: “progettista e direttore dei lavori” opere di dragaggio – la Cassazione si pronuncia
Inquinamento ambientale ex art. 452bis c.p.- Cassazione penale 46170/2016
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Cassazione precisa i requisiti che integrano il nuovo reato di inquinamento ambientale ex art 452bis[1] c.p. introdotto dalla L. 68/2015 e vigente dal 29.5.2015.
La sentenza colpisce la posizione di progettista e direttore dei lavori di un’opera di dragaggio di fondali di un molo di La spezia in quanto avrebbe omesso di rispettare le norme progettuali provocando la dispersione di sedimenti nelle acque circostanti conseguente al trasporto degli inquinanti in esso contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia”.  ….Continua lettura articolo su 452bis c.p.  

[1]                   E’ utile ricordare il testo dell’art. 452 bis c.p.. Inquinamento ambientaleÈ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Iscriviti al Convegno Amianto e F.A.V. – tutele e responsabilità- Vicenza, Lunedì 12 dicembre 2016 
adminEcoreati: progettista e direttore lavori ….
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