TERRE E ROCCE DA SCAVO? (rivisitato)

TERRE E ROCCE DA SCAVO?

a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L’art. 48 del DL 13.2023 introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo“.

Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e non va mai bene. Qualcuno ricorda l’art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l’articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E’ il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all’innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la finalità richiamando parole note: opere, infrastrutture, impianti:

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica …”.

Il Governo si limita ad indicare il futuro, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere. Continua lettura articolo TRS art. 48 DL 13.202

La riproduzione in altri siti dei contenuti di questi articoli deve essere autorizzata dall’autore e deve contenere il riferimento a Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri

 

a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale

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Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – DM 22/2013

CSS e artt. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Dalla pubblicazione del DM 22/2013 (Regolamento CSS), l’evoluzione normativa ha trovato approdo nel PNRR e nei recenti provvedimenti del Legislatore nonché nella giurisprudenza.

Si ricorda l’art. 1 del DM che richiama l’articolo madre:  ” In applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinche’ determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.

Il Decreto  – in vigore dal 29.3.2013 –  pone attuazione al combinato disposto degli articoli 175 comma 5 lett. e) , 183 comma 1 lett. cc) e art. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006.

Esplicito inoltre il riferimento al Dlgs. 133/2005 relativo all’ incenerimento rifiuti.

Si rimanda alla lettura del testo: DM 14 marzo 2013

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Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.
Alla ricerca del “colpevole”
TAR Lombardia Brescia n. 766/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.

E’ interessante il percorso del TAR nell’individuare la responsabilità del proprietario che crede di essere incolpevole ma in realtà non lo è.
La questione attiene all’onere di bonifica in capo da una Società non solo sul proprio terreno di proprietà e dunque sul sito in cui svolgeva la propria attività industriale ma anche lungo le “sponde del Mincio” ossia in zona perimetrale e limitrofa al sito ed esterna. La Società si oppone a questa residuale bonifica adducendo di non esserne responsabile e portando in giudizio elementi che pongono dubbio sulla riconoscibilità dell’evento alla sua attività.
Il TAR espone il lungo decalogo che conferma la responsabilità solo di colui che ha inquinato (chi inquina paga) e conclude però che la Società è la “responsabile” anche dell’inquinamento dell’area limitrofa (non di sua proprietà) applicando il principio civilistico del “più probabile che non” . Secondo il TAR gli elementi di causa riconducevano la responsabilità alla Società con alta probabilità. Continua il TAR adducendo che la prova a discarico– ovvero che l’inquinamento dell’area esterna non era riferibile alla società bensì ad altri soggetti – era a carico della società, tenuta anche ad indicare nome e cognomedella terza inquinatrice. Il TAR dunque impone l’onere  alla amministrazione di ricercare il  “colpevole”, a carico della Società stessa .
In particolare: continua lettura articolo TAR 766 – Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”. 

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Regolamento Edilizio Comune Venezia 2020

Regolamento Edilizio Comune Venezia 2020

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI VENEZIA 2020

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


E’ tutto collegato. Mentre la Regione Toscana si organizza per ridurre il traffico veicolare e ridurre così le emissioni di biossido di azoto e PM10, Venezia si dota di nuovo Regolamento Edilizio vigente dal 15.2.2020, che dialoga con la materia ambientale e dispone misure utili all’attuazione  di piani “superiori”. Si segnala ad esempio l’art. 67 del nuovo regolamento. Nulla di nuovo invero perché il legislatore Nazionale da tempo impone, suggerisce, agevola l’alimentazione elettrica. Il tempo passa e lentamente si metabolizza il passaggio obbligato. Così  l’art. 67 subordina il rilascio del titolo abilitativo alla installazione di infrastrutture elettriche:

ART. 67: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Per gli edifici di nuova costruzione ad uso residenziale, per gli interventi di nuova costruzione ad uso non residenziale con superficie utile superiore a mq. 500 e per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla predisposizione di allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

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Linee Guida SNPA 23/2020- End Of Waste

Linee Guida SNPA 23/2020- End Of Waste

LINEE GUIDA SNPA 23/2020 – END OF WASTE

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Dopo le Linee Guida su Terre e rocce da Scavo, il Sistema di Protezione Nazionale dell’Ambiente pubblica linee Guida sulla End Of Waste, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Tormentata questione.

Si ricorda il comma 1 dell’art. 184 ter Dlgs. 152/2006Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: ((a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici)); b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Si rinvia per il momento alla sola lettura del testo…

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DIGESTATO “EQUIPARATO” E LEGGE BILANCIO N. 160/2019

DIGESTATO “EQUIPARATO” E LEGGE BILANCIO N. 160/2019

DIGESTATO “EQUIPARATO” E LEGGE BILANCIO N. 160/2019

avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


La Legge Bilancio n. 160/2019 al comma 527 modifica il DM politiche agricole e forestali del 25.2.2016 recante criteri “e  norme tecniche generali  per  la  disciplina  regionale  dell’utilizzazione agronomica degli effluenti  di  allevamento  e  delle  acque  reflue, nonche’ per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”. Si consideri l’importanza di considerare il digestato un sottoprodotto.

Ebbene la Legge Bilancio 2019 inserisce nel DM la definizione di Digestato equiparato nonché articolo 31 bis sulle condizioni di equiparabilità del digestato; articolo 31 ter sulle modalità di utilizzo tenendo presente anche le particolari condizioni delle regioni Bolzano e Trento e articolo 31 quater sui controlli imponendo 2 analisi chimiche.

Il DM 2016 viene così modificato: Digestato Legge Bilancio

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Amianto, beneficio pensionistico – Decreto “crescita”

Amianto, beneficio pensionistico – Decreto “crescita”

Amianto – pensione inabilità
Decreto Legge n. 34/2019 convertito L. n.58/2019 – DL. n. 34/19 crescita
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente

L’art. 41 bis DL n. 34/2019 riconosce la pensione di inabilità a coloro che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto. Modifica il legislatore la L. 232/2016 ed inserisce dopo il comma 250 dell’art. 1, l’art. 250 bis e 250 ter. L’art. 250 bis però deve attendere disposizioni di attuazione che saranno emanate antro 60 giorni. Interessante la lettura delle categorie a cui è esteso il beneficio e l’indicazione precisa del legislatore dello stanziamento annuo delle somme utili al beneficio e delle modalità di reperimento dei fondi utili.

Art. 41 bis
Riconoscimento della pensione di inabilita’ ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 sono inseriti i seguenti:
«250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall’attivita’ alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell’ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:
a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalita’ indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilita’ di cui al comma 250 del presente articolo.
250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l’applicazione del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis e’ riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 10 milioni di euro per l’anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7,7 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1,1 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 12 milioni di euro per l’anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, a 10 milioni di euro per l’anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 3.734.500 euro per l’anno 2019 e a 533.500 euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto». ))

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Riciclo e riuso – Decreto “crescita”

Riciclo e riuso – Decreto “crescita”

Riciclo e riuso
Agevolazioni fiscali Decreto Legge 34/2019 convertito L. 58/2019
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente

L’art. 26 ter del DL 34/2019 introduce agevolazioni fiscali  sui prodotti da riciclo e riuso.
Incentiva l’acquisto di prodotti riciclati di rifiuti o rottami; incentiva l’uso di tali prodotti creando sconti, contributi, compensazioni, credito imposta per coloro che utilizzato e comprano tali beni. L’articolo rimanda pero ad un regolamento futuro la individuazione dei “..requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione…”.

Art. 26 ter
Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
1. Per l’anno 2020, e’ riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di
rottami;
b) compost di qualita’ derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 e’ riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attivita’ economica o professionale e non e’ cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all’esercizio dell’attivita’ economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il contributo e’ anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e’ a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo.
4. I crediti d’imposta di cui ai commi 2 e 3:
a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti;
b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l’applicazione del limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, il modello F24 e’ presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche’ i criteri e le modalita’ di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. ))

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Rifiuti ed imballaggi – Decreto “crescita”

Rifiuti ed imballaggi – Decreto “crescita”

Rifiuti ed imballaggi
Incentivi dal DL. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente

L’art. 26 bis del DL 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 attribuisce abbuoni, credito imposta ecc.. a coloro che restituiscono, riutilizzano gli imballaggi delle merci o effettuano la raccolta differenziata ai fini del riciclo. Beneficio riconosciuto fino ad un massimo di € 10.000 annue.

Così recita l’art. 26 bis:
Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi
1. L’impresa venditrice della merce puo’ riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L’abbuono e’ riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto. All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo e’ riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorche’ da questa non utilizzati.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta e’ indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e’ soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d’imposta e’ utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero e’ stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali e’ stato riconosciuto l’abbuono all’impresa acquirente, ancorche’ da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 e’ presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione dei commi 1 e 2 e le modalita’ per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. )

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Terre e rocce da scavo: Linee Guida ISPRA/SNPA

Terre e rocce da scavo: Linee Guida ISPRA/SNPA

Terre e rocce da scavo: Linee Guida Ispra/SNPA
pubblicate sul sito www.snpambiente.it
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – 28.5.2019


Il Consiglio  del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) con delibera 54/2019 ha approvato le linee guida su terre e rocce da scavo sulla base delle sole osservazioni di alcune ARPA (Veneto incluso); linee guida definite “immediatamente esecutive” quasi fosse un provvedimento, una delibera con forza di “legge”. Linee Guida che dal punto di vista normativo non sono fonti e non sono vincolanti e che sono state trasmesse al Ministero ambiente, al Presidente Conferenza delle Regioni e province Autonome.
Linee Guida che hanno struttura di vero e proprio manuale operativo in esecuzione del DPR 120/2017 (leggi).

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PRIVACY E RIFIUTI..RACCOLTA DIFFERENZIATA

PRIVACY E RIFIUTI..RACCOLTA DIFFERENZIATA

PRIVACY E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Relazione del Garante – 2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata sul sito del Garante Privacy la Relazione del 2018.
La Privacy (GDPR 2016/679 vigente dal 25.5.2018) si estende anche ai modi di raccolta differenziata dei rifiuti.
Scrive il Garante:
“Interpellato da numerosi comuni e singoli interessati, il Garante è intervenuto nuovamente in relazione agli aspetti di protezione dei dati personali connessi alla attività di raccolta differenziata svolta dagli enti locali. Pur riconoscendo la legittimità di salvaguardare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata anche alla luce delle attuali e diffuse problematiche ambientali, il Garante ha ribadito la necessità di tutelare il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza, considerato che tra i rifiuti possono confluire, in parti- colare, effetti personali che sono talvolta relativi ad informazioni concernenti la sfera della salute o politico-religioso-sindacale. Per tali ragioni, anche nell’ottica del principio di responsabilità di cui all’art. 24 del RGPD, il Garante ha invitato numerosi comuni a valutare la conformità delle prescelte modalità di raccolta differenziata al quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati personali (tra le tante, cfr. note 10 settembre 2018 e 26 marzo 2018).
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RAEE, rifiuti radioattivi, sfalci e potature – Legge Comunitaria 2018 – pubblicata L. n. 37/2019

RAEE, rifiuti radioattivi, sfalci e potature – Legge Comunitaria 2018 – pubblicata L. n. 37/2019

Legge Comunitaria 2018 – L. n. 37/2019 – vigente dal 26.5.2019
sfalci e potature, rifiuti radioattivi, RAEE…
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge Comunitaria 2018 – L. n. 37/2019 vigente dal 26.5.2019 .
Il testo di occupa dell’ambiente:
art. 18 – Disposizioni relative alla responsabilita’ primaria e alla responsabilita’ ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n. 2018/2021
art. 19 – Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE – Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI
art. 20 – Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI
Leggi testo L. 37/2019 Legge comunitaria 2018

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DIFESA LEGITTIMATA – LEGGE N. 36/2019

Legittima difesa …in pillole 
art. 52 c.p. – novità
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 4.5.2019


La difesa legittimata è Legge (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3.5.2019).
Legge 26.4.2019 n. 36 vigente dal 18.5.52019. Il testo si compone di 9 articoli e si apre proprio con la modifica dell’art. 52 c.p sulla legittima difesa.
Il Presidente Mattarella ha pubblicato sul sito del Quirinale una lettera di precisazione su alcuni punti della Legge : https://www.quirinale.it/elementi/28586
1) LEGITTIMA DIFESA: L’articolo 52 al primo comma  ribadisce la non punibilità per colui che si difende da “offesa ingiusta” e sempre che la difesa sia proporzionataall’offesa .
La Legge 36/19 interviene sul secondo comma dell’art. 52 che si riferisce espressamente alla “violazione di domicilio” ex art. 614 c.p.. Il legislatore aggiunge la parola “sempre” idonea ad imporre una “presunzione” di proporzionalità della difesa laddove qualcuno entri armato nelle nostre case (ma non solo nelle case).
Segue la modifica del comma 3 dell’art. 52 c.p. che permette di considerare  “domicilio” anche il luogo dove venga esercitata attività di lavoro, commerciale o altro.
Viene inserito il quarto comma, vera anima dell’artt. 52, che afferma esistere semprela legittima difesa nel caso di introduzione di terzi nel proprio domicilio, estensivamente considerato.
 
Di seguito l’articolo modificato:
 
c.p. art. 52. Difesa legittima.
1 Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa .
2 Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumità;
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

3 La disposizione di cui al secondo commaLe disposizioni di cui al secondo e quarto commasi applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale
 
4 Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone ».
Leggi lettera presidente Repubblica Mattarella https://www.quirinale.it/elementi/28586
LEGGI testo Legge 26.4.2019 n. 36 Legittima difesa 

adminDIFESA LEGITTIMATA – LEGGE N. 36/2019
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Sfalci e potature: modifiche art. 185 Dlgs. 152/2006

Sfalci e potature – rifiuti urbani?
Legge comunitaria 2018 art. 20 – L. n. 37/2019
Modifica dell’art. 185 comma 1 lett. f)
 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 12.5.2019


 L’articolo 20[1]della Legge Comunitaria 2018 ( pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 11.5.2019 L. 37/2019 – vigente dal 26.5.2019) modifica l’art. 185 comma 1 lett. f) del Dlgs. 152/2006 con riferimento alla parte relativa agli “sfalci e potature”.
L’art. 185 Dlgs. 152/2006 esclude dall’applicazione della normativa sui rifiuti alcuni beni, alcune materie; e ciò comporta importanti conseguenze.
Le modifiche all’art. 185 Dlgs. 152/2006 pongono fine al precontenzioso, del maggio 2017,con la Commissione europea 9180/17/ENVI Eu Pilot e cercano di evitare che l’Italia subisca altra procedura d’infrazione.
Si riporta schema delle modifiche apportate all’185 comma 1 lett. f)  Dlgs. 152/2006….continua lettura schema e articolo su legge comunitaria 2018
[1]Articolo 20 Legge comunitaria 2018 (Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI) 
 

adminSfalci e potature: modifiche art. 185 Dlgs. 152/2006
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SUBAPPALTO AL 50% – Sblocca cantieri (3)

SUBAPPALTO AL 50%
Appalti : “Sblocca cantieri” – DL 32/2019 vigente al 19.4.2019
art. 105 Dlgs. 50/2016
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Anche l’art. 105 Dlgs. 50/2016 (vedi commento all’art. 216 in questo sito) subisce modifiche interessanti in materia di subappalto; articolo già modificato dal Dlgs. 56/2017 con vigenza dal 20.5.2017.
Il Governo, Decreto Legge 32/2019, prevede che il  subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti

  • nel bando di gara e
  • non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture” (art. 105, comma 2).

La soglia per il subappalto aumenta dal 30% al 50% . Le stazioni appaltanti possono indicare le quote nella relativa gara.
L’art. 105 Dlgs. 50/2016 subisce dunque ....continua lettura e schema art. 105 Dlgs. 50/2016 – sub appalti DL 32.19 

adminSUBAPPALTO AL 50% – Sblocca cantieri (3)
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Appalti – Nuovo Regolamento? art. 216 Dlgs. 50/2016 (2)

Appalti – REGOLAMENTO UNICO  – Soft Law e riforma Codice appalti
“Sblocca cantieri” – DL 32/2019 vigente al 19.4.2019
art. 216 comma 27 octies Dlgs. 50/2016
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ritorno al passato?
La “soft law” ovvero “quell’agire che proprio legislativo non è”; soft law voluta e introdotta dalla L. 11/2016 e che attribuisce all’ANAC il potere di indicare Linee Guida, subisce un arresto.
Il DL. 32/2019 inserisce l’art. art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. n. 50/2016che dispone, che entro 180 giorni (entro 19.10.2019) debba essere adottato un REGOLAMENTO UNICO di esecuzione ed attuazione del codice appalti. La memoria corre al vecchio DPR 207/2010 attuativo del Dlgs. 163/2006 peraltro richiamato espressamente nella sua attuale vigenza proprio dai commi 4,05,8 e seguenti dell’art. 216 oggi modificato. DPR 207/2010 ancora ad oggi applicabile nelle parti richiamate.
Il Legislatore evoca nuovo regolamento,...continua lettura art. 216 Dlgs. 50/2016 e schema nuovo art. 216 Codice appalti DL 32.19

adminAppalti – Nuovo Regolamento? art. 216 Dlgs. 50/2016 (2)
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Appalti: Testo DL 32/2019 – Sblocca Cantieri – vigente al 19.4.2019 (1)

Testo DL 32/2019 – Sbocca cantieri
vigente dal 19.4.2019
segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente


Compare in gazzetta Ufficiale del 18.4.2019 con immediata vigenza al 19.4.2019 i Decreto Legge “Sblocca Cantieri” o meglio – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Numerose le modifiche al Codice Appalti Dlgs. 50/2016
Sblocca cantieri DL 32/2019
 

adminAppalti: Testo DL 32/2019 – Sblocca Cantieri – vigente al 19.4.2019 (1)
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Parlamento Europeo e Gestione Rifiuti- 4.4.2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla gestione dei rifiuti
Discarica? no grazie
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il P.E. ha pubblicato risoluzione sulla Gestione dei Rifiuti.
Leggi Risoluzione P.E. 4.4.2019 gestione rifiuti.
Il testo, snello, richiama l’economia circolare, pone l’incenerimento quale penultima scelta e solo prima della discarica, e scrive:

  1. invita gli Stati membri a compiere maggiori progressi nella definizione di piani e progetti efficaci in materia di prevenzione, riutilizzo, raccolta differenziata e riciclaggio, in quanto essi sono fattori essenziali per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti, traendo benefici economici dall’economia circolare e migliorando l’efficienza delle risorse; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di attuazione, anche attraverso l’assistenza tecnica e i fondi dell’Unione; suggerisce di adottare strumenti economici adeguati, come stabilito nella direttiva quadro sui rifiuti, e di attuare regimi di responsabilità estesa del produttore efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi per favorire la transizione verso l’economia circolare;
  2. invita gli Stati membri ad adottare misure per depurare i rifiuti e migliorare la gestione dei rifiuti (raccolta, cernita e riciclaggio) e ad adottare strumenti economici e campagne per prevenire la dispersione dei rifiuti;
adminParlamento Europeo e Gestione Rifiuti- 4.4.2019
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Plastica monouso: Parlamento Europeo propone….

PLASTICA MONOUSO: PARLAMENTO EUROPEO PROPONE…
Risoluzione PE del 27.3.2019
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – 29.3.2019


Si allega testo in Italiano della Risoluzione Legislativa del PE sulla riduzione dell’uso della plastica Monouso – (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente)
Leggi Direttiva UE plastica 27.3.2019
Emerge, dalla lettura del testo, la difficoltà di definire la “plastica monouso” o meglio di identificare gli oggetti con tale caratteristica.
La Direttiva futura (UE 2019) ancora priva di numero, sarà applicabile invero solo a tali oggetti.
Per comprendere meglio si riporta il punto 23 della Risoluzione che esclude dalla disciplina: le bottiglie di vetro,i contenitori a lunga durata,vernici inchiostri, adesivi
Include invece: Le salviette di plastica anche ad uso domestico; contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate
con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci.
Recita testualmente la Risoluzione al punto 12:
Per definire chiaramente l’ambito di applicazione della presente direttiva è necessario
definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe
escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato
per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in
quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono
stati concepiti. I prodotti di plastica monouso sono generalmente destinati a essere
utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere
gettati. Le salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico
dovrebbero del pari rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva,
mentre le salviette umidificate per uso industriale dovrebbero essere escluse. Per
chiarire ulteriormente se un prodotto sia da considerare un prodotto di plastica
monouso ai fini della presente direttiva, è opportuno che la Commissione sviluppi
linee guida sui prodotti di plastica monouso. In considerazione dei criteri definiti
nella presente direttiva, sono esempi di contenitori per alimenti da considerare
prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i seguenti contenitori:
contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate
con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non
richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci. Sono esempi di
contenitori per alimenti che non devono essere considerati prodotti di plastica
monouso ai fini della presente direttiva i contenitori per alimenti secchi o alimenti
venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti
alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per
alimenti monoporzione venduti in più di una unità. Sono esempi di contenitori per
bevande da considerare prodotti di plastica monouso: bottiglie per bevande o
imballaggi compositi per bevande utilizzati per birra, vino, acqua, bibite
rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee o latte, ma non tazze per bevande,
in quanto queste rientrano in una categoria distinta di prodotti di plastica
monouso ai fini della presente direttiva. Dato che non rientrano tra i prodotti di
plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione, i
contenitori in vetro e metallo per bevande non dovrebbero essere disciplinati dalla
presente direttiva
 

adminPlastica monouso: Parlamento Europeo propone….
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REGIONE VENETO: Bando rottamazione auto al 31.5.2019

Rottamazione Autoveicoli Inquinanti Bando 2019

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Regione Veneto pubblica bando per la rottamazione degli autoveicoli inquinanti per i cittadini veneti e così scrive sul sito della Regione:
“La Giunta regionale, in linea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, tra i quali il materiale particolato, ed in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione il 9 Giugno 2017 del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, con deliberazione n. 328 del 26.03.2019 pubblicata sul BURV n. 29 del 29.03.2019 ha approvato un bando rivolto ai privati cittadini per la concessione di un contributo da 2.000 a 3.500 Euro a fronte della rottamazione di autoveicoli altamente inquinanti e contestuale acquisto di automezzi a basso impatto ambientale.
La scadenza per la trasmissione delle istanze di contributo è il 31.05.2019.
Leggi con attenzione il bando per appurare se sei in possesso dei requisiti per accedere al contributo, gli uffici rimangono comunque a disposizione per risolvere eventuali altri dubbi dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:00.
Per verificare la classe emissiva della tua auto (euro 0, euro 1, etc) accedi al portale dell’automobilista ed inserisci il numero di targa…”
scarica la delibera di approvazione del bando
scarica il bando

adminREGIONE VENETO: Bando rottamazione auto al 31.5.2019
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Dispositivi protezione individuale – Nuove regole – Dlgs. 17/2019

Sicurezza sul lavoro: DPI – pubblicato Dlgs. 17/2019
Dispositivi di protezione individuale
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 11.3.2019 il DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17, vigente dal 12.3.2019.

"Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 9 marzo 2016, sui dispositivi di  protezione  individuale  e  che
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Modifiche al Dlgs. 81/2008 e non solo.
Leggi DPI Dlgs. 17/2019 

Di seguito l’art. 74 Dlgs. 81/2008 – Art. 74. Definizioni

  1. Si intende«Ai fini del presente decreto si intende»per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu’ rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche’ ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.Si tiene conto, inoltre,delle finalita’, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, Regolamento (UE)n.2016/425.»;

 

  1. Non costituiscono DPI :«Ai fini del presente decretonon costituiscono DPI»;
  2. a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  3. b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  4. c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  5. d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto ((…));
  6. e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita’ lavorative;
  7. f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  8. g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

 
adminDispositivi protezione individuale – Nuove regole – Dlgs. 17/2019
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Appalti: avvalimento e certificazioni ambientali

Appalti: Avvalimento e certificazioni anche ambientali
EMAS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001…
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 1.3.2019


La questione dell’avvalimento delle certificazioni non è stata pacifica ed anzi costituisce buon esempio della spaccatura tra decisioni (sentenze) della magistratura e pareri precontenziosi[1]dell’Anac (art. 211 Codice appalti); poteri e posizioni a volte discordi tra loro e forieri di confusione applicativa. L’avvalimento delle certificazioni anche ambientali è ammesso purchè risulti da chiaro testo contrattuale l’effettivo affidamento tra impresa ausiliaria e ausiliata (cfr. art. 89 Codice appalti).
Avvalimento
L’articolo 89 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016) , disciplina  l’istituto dell’avvalimento che permette all’operatore economico di avvalersi della capacità, dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di altri soggetti, per partecipare ad una procedura di gara.
Non sono oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e quelli d’idoneità professionale. L’art. 89 Dlgs. 50/2016 esclude espressamente l’avvalimento della iscrizione all’albo dei gestori ambientali.
L’anno 2017 si distingue per avere precisato, a mezzo di sentenze … continua lettura avvalimento e certificazioni 
[1]Soft law – il parere di precontenzioso vincolante è impugnabile avanti alla Giustizia Amministrativa

adminAppalti: avvalimento e certificazioni ambientali
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Amianto: INAIL e bonifica amianto friabile e cementizio – foglio operativo

Amianto: Bonifica Amianto Friabile e Cementizio
Fact sheet – indicazioni operative
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente (25.2.2019)


Sul sito dell’ INAIL sono pubblicate indicazioni operative (fact sheet) per la bonifica di amianto friabile e per la bonifica di amianto cementizio.
Si tratta proprio di due fogli (sheet) dal taglio operativo relativi all’Amianto e ai Materiali Contenenti Amianto (MCA); fogli che con brevità ricordano che natura cancerogena dell’amianto è stata scoperta già dal 1973 e che solo nel 92 (L. 257/92) l’Italia ha bandito l’uso di tale materiale.
L’amianto peraltro obbliga a fare riferimento non solo al Dlgs. 81/2008 (DPC e DPI) e dunque alla protezione dei lavoratori ma anche alla gestione dei rifiuti contenenti amianto (RCA) Dlgs. 152/2006 che vanno trattati diversamente dai Dispositivi (tute, guanti ecc..) usati dai lavoratori.
L’Amianto invero richiede collegamento tra la normativa a tutela dei lavoratori e quella dell’ambiente.
Inail – indicazione operativa -bonifica-coperture-cemento-amianto
Inail – indicazione operative per la bonifica-materiali-amianto-friabile

adminAmianto: INAIL e bonifica amianto friabile e cementizio – foglio operativo
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