Sottoprodotto, pietrame?

Sottoprodotto, pietrame?

sottoprodottoSottoprodotto, pietrame?
Cass. Pen. n. 50499/2023
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 25.6.2026


FATTO
Una società subiva il sequestro di un terreno, una cava e di altri beni nell’ambito di un’indagine per reato ambientale relativo alla gestione illecita di rifiuti e violazione edilizie ed in riferimento alla lavorazione di lastre di pietra. Gli scarti, il pietrame, derivante dalla lavorazione delle lastre e dunque residui venivano utilizzati per riempire una depressione presente nell’area.
ll tribunale qualificava questi materiali come rifiuti e non come sottoprodotti, rilevando l’assenza di un’autorizzazione edilizia (CILA anziché permesso di costruire) e ambientale, per il riempimento.
La società, sosteneva che il pietrame era un sottoprodotto perché veniva riutilizzato nello stesso sito produttivo per il riempimento della depressione. Il riempimento con gli scarti di pietrame rappresentava, secondo la società, la prova dell’utilizzo nel circolo produttivo e non uno smaltimento illecito.
Si aggiunge anche il fatto che è presente una comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta CILA, che secondo la società legittimava l’attività di riempimento.
Veniva anche sostenuto che la destinazione urbanistica dell’area consentiva un’attività estrattiva e produttiva e che il materiale utilizzato era solo e proprio il pietrame.
Queste argomentazioni, utili a sostenere la natura di sottoprodotto del pietrame utilizzato per riempimento della depressione, non vengono accolte dalla Cassazione….

….continua lettura articolo sottoprodotto e  Cass. penale

Cinzia SilvestriSottoprodotto, pietrame?
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“WHISTLEBLOWING” – GUIDA OPERATIVA

“WHISTLEBLOWING” – GUIDA OPERATIVA

“WHISTLEBLOWING”“WHISTLEBLOWING” – GUIDA OPERATIVA

Confindustria – maggio 2026

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 25.6.2026


Confindustria pubblica sul proprio sito la guida operativa per gli enti privati del “WHISTLEBLOWING”.

Un aggiornamento  (maggio 2026) alla luce delle nuove Linee Guda di ANAC che impone di revisionare i sisteni e anche i modelli 231.

La lettura del testo è utile e pone in luce molteplici novità. In questo contesto si vuole solo ricordare che:

1) il termine “whistleblowing” viene generalmente tradotto in italiano come “segnalazione di illeciti” o “segnalazione di condotte illecite”.

2) La disciplina del whistleblowing non è destinata esclusivamente ai Modelli Organizzativi 231

3) La normativa si applica sia al settore pubblico che a quello privato.

Nel settore privato, riguarda tutte le imprese con almeno 50 dipendenti,

quelle che operano in settori regolati dal diritto UE (anche sotto i 50 dipendenti), e

tutte le imprese che hanno adottato un Modello Organizzativo 231, anche se con meno di 50 dipendenti

4) Modello231:

Per le imprese dotate di Modello Organizzativo 231, la normativa impone l’aggiornamento del modello per includere canali di segnalazione, divieto di ritorsione e sistema disciplinare.

Tuttavia, la disciplina si applica anche a realtà che non hanno adottato il Modello 231, purché rientrino negli altri criteri previsti dalla legge (ad esempio, dimensione aziendale o settore di attività).

Esempi pratici:

    • Un’azienda privata con più di 50 dipendenti deve applicare la disciplina whistleblowing anche se non ha un Modello 231.
    • Un’azienda con meno di 50 dipendenti, ma che ha adottato il Modello 231, è comunque tenuta a rispettare la disciplina.

In sintesi, la disciplina del whistleblowing ha un campo di applicazione più ampio rispetto ai soli Modelli 231 e riguarda molteplici tipologie di enti e imprese.

Cinzia Silvestri“WHISTLEBLOWING” – GUIDA OPERATIVA
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Sottoprodotto, questo sconosciuto….

Sottoprodotto, questo sconosciuto….

sottoprodotti SilvestriSottoprodotto, questo sconosciuto….

Riflessione

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 25.6.2026


Il legislatore cerca di evitare la produzione del rifiuto.

Esiste un reticolo normativo importante e complesso che permette di escludere un residuo di produzione dalla normativa sui rifiuti. Tuttavia, il percorso non è semplice.

Art. 184 bis Dlgs. 152/2006

Bisogna partire dalla norma madre dell’art. 184 bis del decreto legislativo 152 del 2006; norma a tutti nota, ma la cui applicazione non è affatto semplice e sottoposta alla interpretazione non solo delle amministrazioni e dei pubblici controllori, ma anche della giurisprudenza.

Terre e rocce da scavo

Il legislatore è riuscito a disciplinare qualche settore come quello delle terre rocce da scavo, imponendo una disciplina a livello nazionale (DM 120/2017) che ha comunque uniformato i comportamenti e indicato anche il percorso amministrativo da seguire per poter rispettare proprio l’articolo 184 bis sopracitato.

Sottoprodotto

Laddove non esiste una norma a livello nazionale, l’unico riferimento rimane l’articolo 184 bis che non è così semplice da applicare per una società. Si aggiunge il DM 264/2016 che precisa alcuni adempimenti.

Il percorso che porta al sottoprodotto genera responsabilità perché l’errore, magari contestato dall’amministrazione e poi accertato in sede giudiziale, può costare molto non solo economicamente.

Regione

Allora ci sono dei percorsi che vengono ragionati assieme alle pubbliche amministrazioni, in particolare all’arpa e alla Regione, per giungere a una decisione concordata che ponga a riparo, quella determinata società in relazione a quel determinato procedimento; che consente di considerare quel percorso utile e verificato (sottoprodotto) anche per altre aziende. ……continua lettura articolo sottoprodotto riflessioni 

Cinzia SilvestriSottoprodotto, questo sconosciuto….
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COMMERCIO PRODOTTI INQUINANTI – DLGS. 81/2026

COMMERCIO PRODOTTI INQUINANTI – DLGS. 81/2026

commericio prodotti inquinanti Cinzia SilvestriCommercio prodotti inquinanti

Art. 452- bis 1 c.p. – Dlgs.n. 81/2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 23.6.2026


Sono molte le novità inserite dal decreto legislativo 81 del 2026 che ha modificato una importante parte del codice penale seguendo l’impulso afflittivo che da qualche tempo caratterizza il legislatore.

È stato introdotto l’articolo 452 bis 1 – c.p. che aggiunge il reato di commercio prodotti inquinanti.

Prima ancora di descrivere brevemente il contenuto di questo articolo, è utile evidenziare che il commercio di prodotti inquinanti rientra nei casi nei quali alla condanna consegue

  1. l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui l’articolo 32 quater c.p. e
  2. anche la confisca ex art . 240 bis c.p..
  3. l’art. 452 ter c.p. aggiunge il commercio di prodotti inquinanti (e le pene importanti).

Il nuovo articolo segue l’articolo 452 bis relativo all’inquinamento ambientale anche esso riformato dal decreto legislativo 81 del 2026 e ne replica in parte la struttura, attinge la sanzione.

Il comma 1 dell’articolo 452 bis  (inquinamento ambientale) prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 €. Per il momento ci interessa memorizzare l’entità della pena che è subito richiamata dalla condotta di commercio di prodotti inquinanti.

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Reato pene
Commercio prodotti inquinanti art. 452 bis 1 c.p. Incapacità a contrattare con la P.A. (art. 32 quater)
Confisca (art. 240 bis)
Reclusione da 2 a 6 anni e

multa da 10.000 a 100.000 euro

Art. 452 ter c.p. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti
Cinzia SilvestriCOMMERCIO PRODOTTI INQUINANTI – DLGS. 81/2026
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MOLESTIE OLFATTIVE: MISURA

MOLESTIE OLFATTIVE: MISURA

MOLESTIA OLFATTIVA: MISURA

Linee Guida SNPA 2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Le molestie odorigene sono diffuse, difficili da contestare ma soprattutto oggetto di equivoci normativi, false rappresentazioni che nascono dalla poca conoscenza della normativa e dei metodi di riferimento. Si assiste spesso al leit motiv che afferma: “non esiste una legge in materia”. Non è corretto trincerarsi dietro a questa frase placebo che sembra consentire tutto. Bisogna distinguere e precisare, perchè tutto cambia a seconda della fonte disturbata e di quella disturbante.

Per affrontare questo argomento è utile la lettura delle Linee Guida -SNPA-2025_EmissioniOdorigene che riassumono, descrivono in punto tecnico la questione delle “misurazioni odorigene”. Certamente bisogna avere conoscenza che il campo di applicazione, il punto di riferimento è quello “pubblico”. La misura tende a verificare l’impatto che certi poli industriali o semplicemente gli impianti possono avere sulla popolazione, in riferimento ad una vasta area.

Il sistema, il metodo non può essere importato ed applicato nel caso, ad esempio, della molestia tra un ristorante cittadino e un privato, un condominio adiacente o altri casi di contenzioso privato. Certamente però deve essere setacciato, raccolto il principio che permette la misura dell’odore. Il tema è complesso ma pare utile estrarre dal testo delle linee Guida SNPA alcune osservazioni (iniziali) :

1) La molestia olfattiva non può essere misurata solo con l’olfatto. Il documento SNPA sottolinea che la valutazione della molestia olfattiva richiede un approccio integrato, che combina diversi strumenti e metodologie per ottenere informazioni complementari e affidabili.

2) Metodi di valutazione della molestia olfattiva

  1. Metodi sensoriali

    • L’olfattometria dinamica (secondo UNI EN 13725) utilizza l’olfatto umano per misurare la concentrazione di odore, ma è applicabile solo alla sorgente e non direttamente in aria ambiente.
    • Il monitoraggio in campo tramite panel addestrati (field inspection, UNI EN 16841) permette di valutare la presenza di odori in ambiente, ma fornisce indici di esposizione e non una misura diretta della molestia. Quando parliamo di panel addestrati indichiamo soggetti che sono stati selezionati accuratamente (privi ad esempio di eccessiva sesnbilità olfattiva).
  2. Metodi strumentali

    • Analisi chimica: identifica e quantifica i composti odorigeni, ma non traduce direttamente i risultati in termini di percezione olfattiva o molestia.
    • Sistemi di monitoraggio strumentale (IOMS, “nasi elettronici”): forniscono dati oggettivi sulla presenza e quantità di odori, integrando le informazioni sensoriali.
    • Monitoraggio di parametri surrogati: utilizza sostanze traccianti correlate agli odori per stimare l’impatto.
  3. Coinvolgimento della popolazione

    • Raccolta di segnalazioni, questionari e diari di odore: strumenti utili per valutare la frequenza e la distribuzione degli episodi di molestia, ma necessitano di validazione e integrazione con altri dati.
  4. Modellistica di dispersione

    • I modelli di dispersione atmosferica stimano l’impatto degli odori sui recettori e sono fondamentali per valutare l’accettabilità dell’impatto olfattivo. Attenzione: si parla di “accettabilità” non di intollerabilità che è concetto privatistico.

La lettura delle LG SNPA permette di sintettizzare concetti importanti: indica i metodi di misurazione dell’odore (perchè l’odore si misura);  aiuta a comprendere i limiti di ogni misurazione anche in rapporto alla intensità, frequenza, tono dell’odore che varia a seconda della tipologia dell’odore (ammoniaca, o resiui caseari ec…).  La sola percezione olfattiva umana non è sufficiente per una valutazione completa e oggettiva della molestia olfattiva. È necessario integrare metodi sensoriali, strumentali, analitici e di coinvolgimento della popolazione, oltre all’uso di modelli di dispersione, per una misurazione affidabile e riconosciuta anche a livello normativo.

 

Cinzia SilvestriMOLESTIE OLFATTIVE: MISURA
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Produzione e commercio di gas effetto serra – d.lgs. 81/2026

Produzione e commercio di gas effetto serra – d.lgs. 81/2026

gas effetto serra Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduzione e commercio di gas a effetto serra

d.lgs. 81/2026 – reato

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


Il Dlgs 81/2026, vigente dal 2.6.2026, inserisce all’art.5 nuovo reato che riguarda i gas effetto serra. In questo caso il legislatore prevede una contravvenzione e indica arresto o ammenda in via alternativa, che consente alcune valutazioni processuali. Tuttavia la sanzione è alta.

La condotta è sempre abusiva; termine che sembra trovare riferimento normativo proprio nell’art. 452- quinquiesdecies (nozione di abusività) inserito proprio dal d.lgs. 81/2026 (di cui si parlerà).

L’articolo fa riferimento all’ Articolo 2 del Reg. 2024/573 che traccia l’ambito di applicazione – Ambito di applicazione – Il presente regolamento si applica:
a) ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; 

Di seguito il nuovo reato Art. 5 – Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui
all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e
loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, e’ punito con la pena dell’arresto
da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro
parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, e’ punito con la pena dell’arresto da due a
sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

leggi anche articolo sul sito ….

Cinzia SilvestriProduzione e commercio di gas effetto serra – d.lgs. 81/2026
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Produzione e commercio di sostanze ozono lesive – d.lgs. 81/2026

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive – d.lgs. 81/2026

ozono Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduzione e commercio di sostanza ozono lesive

d.lgs. 81/2026 – reati

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


L’art. 4 del d.lgs. 81/2026 inserisce reato che colpisce la produzione e il commercio di sostanze ozono lesive. Si nota che le condotte sono colpite se “abusive” (abusivamente”). Le pene sono alte perchè prevede la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 10mila euro a 80mila. Interessante il fatto che all’ultimo comma il legislatore prevede una riduzione di pena specificando la “colpa grave”. 

Il legislatore richiama all’interno dell’art. il Reg. 2024/590 di riferimento all’art. 2 lell. a) e b) che si riporta per la migliore comprensione dell’ambito di applicazione.

Articolo 2 Reg. UE 2024/509 – Ambito di applicazione (il regolamento ha abrogato il reg. 1005/2009)
Il presente regolamento si applica:
a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele;
nonché
b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Di seguito il nuovo articolo 4 d.lgs. 81/2026:

Art. 4 – Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono,
allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e
del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia’ autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, e’
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e
loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui
funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia’ autorizzati dalle disposizioni
nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti e’ commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due
terzi.

Cinzia SilvestriProduzione e commercio di sostanze ozono lesive – d.lgs. 81/2026
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Prescrizioni – autorizzazione: D.lgs. 81/2026

Prescrizioni – autorizzazione: D.lgs. 81/2026

d.lgs. 81/2026Prescrizioni e autorizzazione: reato

Dlgs. 81/2026- Recepimento Direttiva 2024/1203

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente è stata attuata con il decreto legislativo numero 81 del 2026 e sarà vigente al 2 giugno 2026.

Le novità sono numerose e importanti. Viene modificato il Codice penale e inseriti i nuovi reati, come ad esempio

  • il commercio di prodotti inquinanti di cui all’articolo 452-bis .1
  • Interessante l’introduzione della nozione di abusività che tanto ha fatto scrivere alla giurisprudenza e che l’articolo 452-quinquiesdecies cerca di risolvere
  • Si assiste all’introduzione anche di reato di produzione, commercio di sostanze ozono lesive, articolo 4 del decreto legislativo 81/2026
  • Si aggiunge il reato di produzione, commercio di gas effetto serra (art. 5 del Dlgs. 81/2026)

Questo breve elenco solo per citare le novità più rilevanti.

Non di meno peso anche la modifica all’articolo 256 del decreto legislativo 152/2006. Articolo ormai senza pace, che ha subito profonda revisione con il decreto legislativo 116 del 2025, poi convertito con la legge 147 del 2025.…..continua lettura articolo 256 come revisionato dal Dlgs 81/2026

Leggi anche articolo su Direttiva 2024/1203

Cinzia SilvestriPrescrizioni – autorizzazione: D.lgs. 81/2026
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Immissioni, rumore, flussi d’aria: il condizionatore

Immissioni, rumore, flussi d’aria: il condizionatore

condizionatoreImmissioni, rumore, flussi d’aria: il condizionatore

Cassazione civ. n. 11337/2026

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.5.2026


 

FATTO: Si tratta di un condizionatore posto ad altezza uomo e installato sul muro comune di un condominio che tuttavia si affaccia su cortile privato di terzo. Il proprietario del cortile contesta lo stillicidio dell’acqua del condizionatore sulla sua proprietà, la mancanza di una servitù per l’ingresso dei manutentori del condizionatore, il flusso di aria e anche il rumore intollerabile.

IL PROCESSOIl proprietario del cortile non trova ragione in primo grado e neppure in appello; ed invece la Cassazione accoglie finalmente e le sue ragioni e “bacchetta” Tribunale e Corte per non essersi attenuti all’orientamento già noto della Cassazione.

Ciò che colpisce è che la parte ricorrente che ha visto impiantare un condizionatore ad altezza uomo e ricadente sulla sua proprietà, in particolare sul cortile, ha dovuto attraversare tre gradi di giudizio per riuscire ad ottenere ragione. La pazienza ma anche l’impegno economico (ormai di pochi) hanno portato il risultato in relazione ad una vicenda iniziata nel 2020 e che si è concluso nel 2026 in termini direi relativamente brevi.

LA SENTENZA: La sentenza della Cassazione ha il merito di riportare in un ambito oggettivo alcune questioni che spesso nei tribunali, come nella Corte di appello, vengono trattate e risolte alla luce di una certa soggettività, si potrebbe dire. Emerge, infatti, dalla lettura della sentenza che il tribunale, e poi la corte d’appello, hanno ritenuto che lo stillicidio delle acque derivante da un condizionatore sia per sé non rilevante: e ciò senza effettuare alcuna misura. Lo stesso dicasi per le immissioni di rumore ma anche di flusso di aria proveniente dal condizionatore: non sono state accertate nella loro concretezza, a mezzo ad esempio di apposita CTU.

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ABBANDONO RIFIUTI: ABROGAZIONE?

ABBANDONO RIFIUTI: ABROGAZIONE?

abbandono rifiutiABBANDONO RIFIUTI: ABROGAZIONE?

Una bussola per le imprese – Cass. Pen. n. 15687/2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Abbandono rifiuti: abrogazione o successione di leggi?

Interviene la Cassazione penale n. 15687 del 30.4.2026 a risolvere la questione a fronte dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 (DL 116/205 – L. 147/2025). La Cassazione precisa che il reato non è “sparito” non è stato cancellato dalla abrogazione ma si è verificata una successione di norme e dunque la condotta deve essere considerata alla luce delle nuove e più gravi sanzioni.

Il comma 2 dell’art. 256 Dlgs. 152/2006 (abrogato) prevedeva che le pene di cui al comma 1 “.si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192 comma 1 e 2…”.

Il legislatore così colpiva imprese ed aziende al comma 2 – laddove il comma 1 è riferito a “chiunque” – equiparando la punizione (pena).

Il comma 1 invero non si occupava di abbandono e dunque il richiamo è solo ai fini dell’applicazione della pena per le imprese che abbandonano i rifiuti. In particolare:

La pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o l’ammenda  …. continua lettura articolo – abbandono dei rifiuti e imprese

(articolo pubblicato anche sulla rivista Recoverweb di giugno 2026)

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Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

differenziatoCentri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato

DECRETO n. 91 del 26.3.2026  – pubblicato 29.4.2026

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


il Decreto si occupa anche della gestione di alcuni rifiuti (sanitari, costruzioni, rifiuti abbandonati ecc…) e precisa all’art. 5:

“..2. I rifiuti abbandonati di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere conferiti ai centri di raccolta dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro soggetto, individuato dal comune, incaricato alla rimozione.
3. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilità di
superficie e in grado di assicurare il regolare e continuo svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall’utenza domestica.
4. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5. I rifiuti liquidi sono depositati in serbatoi o in contenitori mobili, quali ad esempio fusti o cisterne, dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, collocati in aree
coperte. I serbatoi e i contenitori mobili contenenti rifiuti pericolosi sono etichettati con l’indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura
di sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell’ambiente, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta efficienza….”

Vai alla lettura del Decreto raccolta 91/2026

Cinzia SilvestriCentri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
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CORSO – IMPATTO ACUSTICO..27.5.2026

CORSO – IMPATTO ACUSTICO..27.5.2026

impatto acusticoIMPATTO ACUSTICO – CORSO

27.5.2026 – ORE 9/16 – ORDINE INGEGNERI VENEZIA

segnalazione a cura Studiolegaleambiente – avv. Cinzia Silvestri


E’ l’occasione per esplorare argomento importante e spesso trascurato: l’impatto acustico, i documenti e soprattutto le dichiarazioni sostitutive di notorietà spesso non comprese. StudioLegaleAmbiente  è chiamato a partecipare portando principalmente due argomenti: l’importanza della dichiarazione sostitutiva anche all’interno della valutazione di impatto ambientale e le responsabilità dei tecnici di coloro che redigono la valutazione nel caso di omissioni, errore. responsabilità Civili, Penali e amministrative. E’ una occasione dunque per fare il punto della situazione e valutare l’inquadramento normativo ma  anche le responsabilità.

Vai alla locandina CORSO IMPATTO ACUSTICO

Cinzia SilvestriCORSO – IMPATTO ACUSTICO..27.5.2026
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Piano CASA e BONIFICHE

Piano CASA e BONIFICHE

piano casaPIANO CASA – DL 7.5.2026 N. 66

Bonifiche e Piano Casa – agevolazioni

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


È stato pubblicato il Decreto “Piano Casa” con DL n. 66/2026 e vigente dal 9.5.2026.

L’intento del Governo è meritevole e vale la pena di riportare l’art. 1 che indica la finalità e l’oggetto: Il Piano casa di cui al presente decreto contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non redditizi e non in uso e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di incrementare l’offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili.

  1. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani e degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legislazione vigente.

Ciò premesso l’interesse cade nell’articolo 10 lettera d) del decreto che inserisce una agevolazione laddove gli interventi edilizi debbano confrontarsi con opere di bonifica che ….continua lettura articolo piano casa e bonifiche Piano casa 2026

Cinzia SilvestriPiano CASA e BONIFICHE
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RENTRI E MILLEPROROGHE….L. 26/2026

RENTRI E MILLEPROROGHE….L. 26/2026

RENTRI e Milleproroghe 2026

Legge 26/2026 (27.2.2026) conversione Decreto MIlleproroghe 200/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri


E’ giunto il momento di riassumere alcune novità introdotte dal Decreto MIlleproroghe sul RENTRI.

  1. Proroga obbligo FIR digitale

    L’obbligo esclusivo di utilizzare il FIR digitale (FIR) è rinviato al 15 settembre 2026.

    Fino a tale data, è possibile scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale.

  2. Periodo transitorio a doppio binario

    • Dal 13 febbraio al 15 settembre 2026, gli operatori possono emettere il FIR in formato cartaceo o digitale.
    • La modalità scelta (cartacea o digitale) deve essere mantenuta per tutto il ciclo del formulario; non è ammesso il passaggio da una modalità all’altra.
  3. Gestione documentale e responsabilità

    • La stampa del FIR digitale ha solo funzione accompagnatoria e non sostituisce il documento informatico.
    • È necessario un allineamento preventivo tra produttore, trasportatore e destinatario.
    • La transizione richiede disciplina organizzativa, istruzioni interne precise e attribuzione chiara delle responsabilità.
  4. Sanzioni differite

    • Le sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI sono differite al 15 settembre 2026.
    • Restano attive le sanzioni ordinarie per errori su FIR cartacei e registri.
    • Il differimento non sospende gli obblighi di corretta tenuta documentale.
  5. Obbligo di geolocalizzazione veicoli (Categoria 5)

    • L’obbligo di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi è fissato al 30 giugno 2026.
    • Dal 1° luglio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve accompagnare ogni nuova istanza di iscrizione o variazione.
    • I sistemi devono rilevare percorso, data, targa e telaio, esportare dati in formato standard e permettere la visualizzazione tramite strumenti informatici.
  6. Fine delle procedure emergenziali

    • Dal 14 aprile 2026 cessano le modalità operative di sicurezza (es. ricorso al cartaceo per indisponibilità del portale).
    • Il periodo aprile-settembre 2026 è una fase di transizione a responsabilità rafforzata.
  7. Obiettivo della proroga

    • La proroga non rappresenta una sospensione della digitalizzazione, ma una rimodulazione dei tempi per permettere agli operatori di adeguare procedure, ruoli e sistemi.
    • È l’ultima finestra utile per consolidare modelli organizzativi e strumenti tecnologici in vista del regime definitivo.

Il Milleproroghe 2026 privilegia la gradualità e la continuità operativa, senza mettere in discussione la direzione verso la piena digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.

Si riporta il commento del dossier del parlamento all’ Articolo 13, commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies
(Tracciabilità dei rifiuti)
I commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies dell’articolo 13, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni modificative della
disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti.
Il comma 5-bis prevede – per i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la
tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) – la possibilità, fino al 15 settembre 2026, di continuare a emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in
formato cartaceo.
Solo a decorrere da tale data, in base al disposto del comma 5-septies, si applicano le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al
RENTRI dei dati contenuti nei FIR.
Il comma 5-octies prevede l’abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la proroga
del termine per l’iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50
dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
I commi 5-quinquies e 5-sexies prevedono il differimento, al 30 giugno 2026, del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di
geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori
ambientali. Viene inoltre demandata al Comitato nazionale di tale Albo la disciplina dei tempi e delle modalità per l’installazione dei citati sistemi

Cinzia SilvestriRENTRI E MILLEPROROGHE….L. 26/2026
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CORRUZIONE DIRETTIVA UE

CORRUZIONE DIRETTIVA UE

corruzioneCORRUZIONE DIRETTIVA UE

Direttiva corruzione UE2026

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. cinzia silvestri


E’ bello leggere il testo della direttiva (non ancora adottata) che si occupa di corruzione ovvero di massimi sistemi e dell’animo umano. La corruzione è radicata nella nostra storia, esiste da sempre e mai debellata. Combattuta e mai vinta. Il testo usa belle parole di principio ma non colpisce tutte quelle condotte che rimangono borderline e che espongono chi subisce e denucia, a ritorsioni. Colui che combatte, denuncia, spesso si trova immerso nel fango privo di strumenti per lottare. Una vita impegnata a lottare per tutti ma da solo. Esistono tuttavia, senza fare nomi, piccoli eroi del quotidiano che hanno sfidato la sorte. Pochi hanno vinto.

Ho cercato tra le righe della direttiva qualche indicazione concreta (che però non è compito della Direttiva) e trovo alcuni riferimenti anche al mondo forense, ai giudicanti chiamati a “rispondere”.

  1. Articolo 7: Si parla di violazioni gravi della legge da parte di funzionari pubblici, inclusi i giudici e gli arbitri, che possono essere configurate come reati di esercizio illecito di funzioni pubbliche. ​
  2. Articolo 15, paragrafo 2, lettera d): Si stabilisce che, nel caso di reati di corruzione, il fatto che l’autore del reato eserciti funzioni giudicanti possa essere considerato una circostanza aggravante. ​
  3. Articolo 20, paragrafo 4: Si prevede l’adozione di misure per rafforzare l’integrità e prevenire la corruzione tra le autorità giudiziarie, comprese misure relative alla loro nomina e condotta.
  4. Articolo 24: Si richiede agli Stati membri di fornire una formazione specializzata e aggiornata alle autorità giudiziarie per indagini e procedimenti penali relativi ai reati di corruzione. ​

Norme di encomio, certamente, ma esiste una enorme zona d’ombra, scivolosa, difficile da afferrare: tutte le volte che si inciampa nella violazione mera dell’integrità, della competenza, della correttezza per motivi che non necessariamente portano un vantaggio, che non possono integrare la “corruzione” . Tuttavia questa zona d’ombra è persino peggiore perchè crea forte disequilibrio e  senso di impotenza. Crea un senso di pressione in chi subisce. Si comprende che  la decisione, l’azione, il pensiero verrà governato da altri criteri imponderabili.  Quando chi è nel giusto (e non solo) e soccombe per impotenza verso un sistema, per la impossibilità di ribellarsi alla pressione esercitata (che può essere impalpabile), si attiva la perdita di fiducia. Rimaniamo mortifcati ed il rischio è che ci allineiamo proprio al sistema che ci ha sconfitti. Non denunciamo più. Ecco, questa zona d’ombra che contiene le parole imparzialità, correttezza, trasparenza, competenza, costituisce il terreno utile alla corruzione, in ogni settore, e tuttavia la direttiva UE, densa di meravigliose parole di speranza, di intenti non riesce ad arrivare a tanto. Non può, lo sappiamo e accogliamo con speranza le sue parole. Ma riflettiamo.

In ogni caso, il cammino è lungo, si legge nel sito del PE: La direttiva dovrà ora essere formalmente adottata dal Consiglio. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla (36 mesi per le disposizioni su valutazioni dei rischi e strategie nazionali).

Direttiva corruzione UE 2026

Cinzia SilvestriCORRUZIONE DIRETTIVA UE
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RENTRI – DDG 25/2026

RENTRI – DDG 25/2026

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriRENTRI – DDG N. 25/2026

modalità operative in caso di disservizi

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Tracciabilità dei rifiuti – Pubblicato il Decreto direttoriale Direzione generale economia circolare e bonifiche n. 25 del 5.2.2026 che approva le modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI

Anche il RENTRI deve fare i conti con la tecnologia ed il disservizio. Così il Decreto Direttoriale scrive: 

VISTO il decreto Direzione Economia circolare e bonifiche n. 319 del 30 ottobre 2025 che definisce le “Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI”, al
fine di fornire agli utenti le misure da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovute ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e garantirne la massima diffusione, riguardante, tra l’altro, le modalità di gestione del registro cronologico di carico e scarico;
RITENUTO opportuno definire le “Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI”, anche per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale;

Cinzia SilvestriRENTRI – DDG 25/2026
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SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026

SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026

industrie SEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle industrie insalubri. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.

  Il comma 3 dell’art. 14 precisa:

  1. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro

della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129 del 20 settembre   1994, e   sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

            La finalità della modifica relativa alle industrie insalubri, introdotta all’articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. ​ n. 1265/1934), è quella di semplificare la normativa per le imprese che possiedono specifiche autorizzazioni ambientali.

In particolare, ……continua lettura sintesi “industrie insalubri”

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI – INDUSTRIE INSALUBRI – DL 19/2026
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SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia Silvestri

SEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…

DL 19.2.2026 n. 19 – PNRR – vigente al 20.2.2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifiche, industrie insalubri, rifiuti. Il DL 19/2026 inserisce alcune modifiche al Dlgs. 152/2026 con particolare riferimento alle bonifiche, alle industrie insalubri e ai rifiuti RAEE. Il tentativo di “semplificare” pare raggiunto soprattutto in relazione alle Industrie insalubri che presentavano una serie di complicanze, di percorsi a ostacoli. Oggi la titolarità di una AIA, AUA esclude tali industrie dalla classifica “insalubre”. Di seguito una breve sintesi dell’art. 14 del DL 19/2026 da oggi vigente.


Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 19/2026 vigente al 20.2.2026. Il testo affronta molti temi e non si dimentica del testo unico ambientale apportando con l’art. 14 alcune modifiche: “Art. 14 –

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché’ in materia di rifiuti”.

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europee del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell’allegato III al regolamento (E) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024»;

               * Si tratta di un aggiornamento della normativa italiana – 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

 

  1. b) all’articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;

* La precisazione “previste dagli strumenti urbanistici vigenti” inserita all’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo n. 152 ​/2006 serve a chiarire che le aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento devono essere conformi alle disposizioni e alle previsioni contenute nei piani urbanistici attualmente in vigore. ​

Questo dettaglio garantisce che gli interventi di bonifica siano coerenti con la pianificazione territoriale e rispettino le destinazioni d’uso stabilite per le aree interessate, evitando conflitti con le normative urbanistiche e assicurando una gestione ordinata del territorio. ​

  1. c) all’articolo 242, comma 13 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;

continua lettura sintesi semplificazione DL 19/2026   

Cinzia SilvestriSEMPLIFICAZIONI BONIFICHE, INDUSTRIE INSALUBRI, RIFIUTI RAEE…DL 19/2026
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Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

Denunce infondate: risarcimento danni?

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Può capitare di essere denunciati e di essere travolti da una valanga di ostilità. Allora ci difendiamo, soffriamo perché non siamo numeri e magari ci sentiamo ingiustamente coinvolti nella macchina della giustizia. Accade però che otteniamo vittoria, che la “giustizia” riconosce la nostra difesa  e ci assolve o ci proscioglie.

Costi, patimenti che abbiamo subito per colpa di qualcuno e allora sorge la rabbia la voglia di avere a nostra volta giustizia.

Cosa possiamo fare avvocato?

Risponde bene la Cassazione n. 31316/2024 che tratta il caso di un amministratore che dopo aver subito il travagliato percorso del giudizio penale viene “prosciolto” da tutte le accuse. Ebbene, questo amministratore assegna al giudizio civile la sua rivincita, il suo riscatto e chiede il risarcimento dei danni patiti anche non patrimoniali, dovuti proprio alla denuncia poi risultata infondata.

L’amministratore dopo aver patito le anguste strade del processo penale, tuttavia non trova pace neppure nel processo civile, neppure nel ristoro del risarcimento del danno.

La Cassazione infatti ribadisce che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio  non può costituire fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.anche se segue all’assoluzione o il proscioglimento nel processo penale. A meno che si ravvisino gli estremi della “calunnia”. Fuori da queste ipotesi  l’attività pubblicistica del titolare dell’azione penale (l’autorità giudiziaria per intenderci) , si sovrappone a quella del denunciante e interrompe dunque il legame (nesso ) tra la denuncia e il danno provocato. Il denunciante esce di scena e la condotta illecita viene valutata dagli organi inquirenti che diventano gli attori principali.

Continua la Cassazione precisando che:” colui che invochi il risarcimento del danno per aver subito una denuncia calunniosa ha l’onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia…. poiché la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente all’interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce infondate semplicemente inesatte o rivelatesi infondate…”.

Dunque il risarcimento è ammesso solo e se si può fornire forte prova della esistenza DEL REATO DI CALUNNIA. Reato di calunnia che deve essere provato in ogni sua parte anche nell’elemento soggettivo del dolo. Prova difficile, articolata, che qualche volta arriva a destinazione ma il più delle volte si perde nei rivoli della interpretazione, della difficoltà di prova.

Dunque reagire alla ingiusta denuncia è possibile, ma con cautela.

 

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Whistleblowing: parliamone…segnalazione illeciti

Whistleblowing: parliamone…segnalazione illeciti

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriWhistleblowing, parliamone….

Segnalazione anonima di illeciti.

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


Segnalazione anonima di illeciti. Protezione del segnalatore e divieto di ritorsione. Ne abbiamo sentito parlare ma non ne comprendiamo esattamente il significato. Eppure il tema è importante. Si collega il sistema della Segnalazione solo alla redazione dei modelli 231, quelli sulla responsabilità dell’ente e tuttavia il sistema ha una sua vita propria a prescindere e riguardda, s’impone, nel settore privato ma anche in quello pubblico (soprattutto).

La disciplina sulla “segnalazione anonima” trova radice nella Direttiva UE 2019/1937 e approda nel d.lgs. n. 24 del 10.3.2023 in vigore dal 30.3.2023 ed efficace dal 15.7.2023. Già tre anni di vigenza ed operatività eppure ancora così poco applicato. Non aiuta certo l’impronunciabile “whistleblowing” che rende già antipatico l’istituto.

In ogni caso la percezione delle aziende è che sia una “cosa” che non interessa, che appartiene ad altri. Il sito di ANAC aiuta a comprendere con chiarezza l0ambito di applicazione di tale sistema e i “benefici” o meglio l’utilità di questa sistema che permette a chiunque di “segnalare” eventuali illeciti dell’azienda di cui ad esempio si è dipendenti e non solo. 

Il sito di ANAC è chiaro nel riportare i SETTORI INTERESSATI ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA:

SETTORE PRIVATO:

“…La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.lgs. n. 24/2023, impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. SETTORE PUBBLICO
  • “…L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava altresì sui seguenti soggetti del settore pubblico:
    • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
    • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
    • gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
    • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.
    • ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha un ruolo importante con riferimento alle segnalazione cosidette esterne ed ha emanato propria delibera n. 311 del 12.7.2023 (e successive modificazioni . La lettura del testo, sul quale si tornerà, permette di aver un quadro preciso del “sistema segnalazionei!
Cinzia SilvestriWhistleblowing: parliamone…segnalazione illeciti
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ORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

ORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

sicurezza Lavoro: nuovo DLORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

CONSIGLIO STATO n. 235/2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Consiglio di Stato con sentenza n. 235 del 2026 torna a pronunciarsi sulla responsabilità dei rifiuti abbandonati. In effetti il problema della imputabilità a titolo di dolo o di colpa della condotta di abbandono dei rifiuti non è di facile soluzione e si presta ad infinite interpretazioni che si spingono spesso fino al limite della responsabilità oggettiva. La sentenza mette in evidenza la differente posizione dell’ente pubblico, del soggetto con finalità pubblica dal semplice cittadino, privato. Due pesi diversi, due misure che impongono di valutare in termini più rigorosi la responsabilità della Pubblica amministrazione.

Il caso

Tutto nasce dall’ordinanza emanata dal sindaco di Comune Campano che ordinava, al Consorzio generale di bonifica, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti (auto, moto ecc..) e depositati sul territorio controllato dallo stesso. Un caso classico.

Il Consorzio impugnava l’ordinanza avanti il Tar che accoglieva il ricorso del Consorzio e condannava il Comune. Il TAR accoglieva le ragioni del Consorzio che riteneva primariamente di non essere tenuto a rimuovere rifiuti altri neppure sul suo territorio e non rientrando tale attività tra i suoi compiti istituzionali.

Il Comune impugnava la sentenza del Tar ritenendo più che legittimo il proprio ordine di smaltimento. L’articolo 192 Dlgs. 152/2006 permette di ordinare la rimozione e ripristino non solo nei confronti di chi abbandona i rifiuti e realizza la condotta ma anche al proprietario o titolare di un altro diritto reale purché la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

La sentenza affronta vari temi ponendosi nel solco della giurisprudenza tracciata:

La colpa

La colpa può manifestarsi anche semplicemente con l’inerzia che spesso ha mille sfumature e può confondersi con il concetto di …..continua lettura articolo sintesi CdS 235/2025  rifiuti abbandonati

Cinzia SilvestriORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI
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Terre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Terre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriTerre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019

Consiglio di Stato 9992/2025

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 

La sentenza del Consiglio di Stato 9992/2025 si occupa di un interessante caso relativo all’applicazione del regolamento DPR 120/2017.

La sentenza al punto 10.3 affronta il tema della rilevanza delle linee guida approvate con delibera numero 54 del 2019.

Le linee guida SNPA n. 54 ​/2019, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, sono state elaborate ai sensi dell’art. ​ 3 della L. n. 132 del 2016 per adottare regole condivise volte a razionalizzare, armonizzare e rendere più efficaci le attività e i dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema. ​

Nel processo infatti viene contestato la rilevanza delle linee guida. Il consiglio di Stato precisa che le linee guida -SNPA 2019, “non costituiscono una fonte di diritto” e tuttavia “rappresentano un autorevole supporto interpretativo delle disposizioni legislative regolamentari in esame”. Le linee guida aiutano ad applicare i criteri stabiliti in sede europea al fine di stabilire se una sostanza possa essere qualificato come sottoprodotto. Le linee guida pertanto costituiscono un criterio tecnico idoneo a valutarle l’impatto sull’ambiente e la salute umana . Il consiglio di Stato evidenzia che le linee guida, nel caso in questione, non sono altro che una logica applicazione del dato normativo.

È importante infatti ricordare che il d.p.r. del 120 del 2017, ovvero il regolamento in materia di terra rocce da scavo ha dei riferimenti normativi ben precisi (Decreto legge 133 2014 può convertito con la legge 164 del 2014 – articoli 185,183, comma 1,A), art. 184 bis (sottoprodotto) e 184 ter d.lgs. 152/2006). Lo stesso DPR è un regolamento “normativo.

Certamente le Linee Guida SNPA non possono modificare, aggiungere integrare questo sistema e il Consiglio di Stato le riconosce e le richiama nel suo valore interpretativo.

Così la sentenza le applica al Caso in esame relativo  alla valutazione delle soglie di rischio e contaminazione. Il caso trattato dal Consiglio di Stato merita un approfondimento e tuttavia si precisa, che le linee guida affrontano la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in aree già bonificate e certificate. ​ Specificano che, nel caso di siti certificati alle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), se lo scavo rientra nell’area della sorgente e le CSR sono superiori alle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), le terre e rocce non possono essere gestite come sottoprodotti. ​ Inoltre, sottolineano la necessità di verificare che la rimozione del materiale non comporti una modifica del modello concettuale dell’analisi di rischio, che potrebbe alterare le CSR oggetto di collaudo finale. ​

Queste linee guida, pur non essendo vincolanti, sono considerate un criterio tecnico e interpretativo per garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, in linea con i principi della normativa vigente. ​

Ciò significa che laddove le linee guida rispettano il dato normativo possono essere considerate nell’ambito tecnico operativo e interpretativo. Così sembra.

Cinzia SilvestriTerre e rocce e Linee Guida SNPA 54/2019
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Produzione commercio gas a effetto serra

Produzione commercio gas a effetto serra

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriProduzione e commercio gas  a effetto serra

Schema decreto Governo n. 375

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 Si segnala che il testo dell’atto di governo relativo alla riforma dei reati penali inseriti nel codice penale prevede anche nuovi reati. Per il momento vale la pena segnalare il reato di “produzione commercio di gas a effetto serra “che richiama espressamente il regolamento UE 2024/573 ben noto a chi opera in questo settore. La pena prevista è rilevante pur rimanendo nell’ambito della contravvenzione.

Si riporta a titolo conoscitivo, la violazione la sanzione è prevista nello schema di decreto.

ART. 5
(Produzione e commercio di gas a effetto serra)
1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato
puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del
Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas
fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena
dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al
comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il
cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell’arresto da due a sei mesi o
dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Cinzia SilvestriProduzione commercio gas a effetto serra
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Riforma reati ambientali – schema nuovo decreto

Riforma reati ambientali – schema nuovo decreto

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriRIFORMA REATI AMBIENTALI

SCHEMA DECRETO N. 375

segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – avv. Cinzia Silvestri


 Il Consiglio dei Ministri ha inviato alla camera dei deputati lo schema di decreto relativo alla riforma sui reati ambientali con preciso riferimento alla direttiva 2024/1203 dell’11 aprile 2024. La camera è chiamata ad esprimere parere sul decreto.

Leggi articolo questo sito su Direttiva UE 2024/1203.

  1. DL 116/2025 – riforma reati ambientali  

Abbiamo assistito alla riforma sui reati ambientali del decreto legge 116 del 2025 che ha colpito  le disposizioni del Testo Unico Ambientale, il codice Ambiente per intenderci. Il decreto legislativo 152 del 2026 esprimeva la  sanzione in termini amministrativi  o contravvenzione, salvo qualche fattispecie di reato intesa in senso penalistico. La riforma del decreto legge 116 del 2025  ha modificato alcune condotte e ha inserito  sanzioni di natura penale (per intenderci, reclusione).

Il decreto legge 116 del 2005, dunque, ha introdotto maggiore severità nella valutazione del comportamento. Gravità di cui gli operatori devono ancora rendersi conto.

Nelle more della comprensione operativa del decreto legge 116 del 2025, il governo ha varato nuovo atto sottoposto al parere del parlamento.

2 – Nuova riforma reati ambientali codice penale – Schema decreto n. 375 – reati ambientali 

Lo schema di decreto è leggibile sul sito del parlamento nella sua versione primitiva, e incide, questa volta, direttamente sui reati ambientali previsti dal codice penale, ovvero gli articoli 452 bis del codice penale seguenti, nonché sugli articoli dedicati alla responsabilità degli enti di cui al decreto legislativo 231/2001.

È prematuro un commento sui singoli articoli forieri di essere modificati nel corso del tempo, ma la relazione illustrativa a questo decreto già chiarisce il contesto.

Scrive la relazione illustrativa:

“quanto al percorso di attuazione è all’interno dell’ordinamento domestico, con l’articolo nove della legge 91 del 13 giugno 2025 …il parlamento ha delegato il governo al recepimento della direttiva … e dunque entro il 21 gennaio 2026 tramite decreti legislativi, specificando i principi e i criteri guida da rispettare nell’emanazione di tali decreti. La legge delega dispone di apportare alla normativa vigente … del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attenzione alle previsioni di quegli articoli 3,4 della direttiva UE 2024/1203… con particolare riferimento alla

Definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti attenuanti
Alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive proporzionate in relazione ai predetti reati… e anche per le persone giuridiche

Leggi testo schema decreto riforma reati ambientali n. 375

Cinzia SilvestriRiforma reati ambientali – schema nuovo decreto
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