V.I.A.: giudizio sintetico e globale

Studio Legale Ambiente e Ambientale - avv. Cinzia SilvestriV.I.A.: giudizio sintetico e globale

Massimario Giustizia Amministrativa 2025

segnalazione a cura avv. Cinzia Silvestri – StudioLegaleAmbiente


È stato pubblicato sul sito della giustizia amministrativa la rassegna monotematica di giurisprudenza del 2025 che si occupa in modo particolare della cosiddetta giustizia climatica, che sembra essere diritto risarcibile, nonché delle procedure di valutazione/autorizzazione ambientale in tutte le sue forme (VIA, VAS, screening, VINCA, AIA, AUA PAUR ecc…). Il documento riassume con estrema sinteticità e completezza, l’approdo normativo e della giurisprudenza su alcuni punti cardine.

In particolare, si riporta il punto 4.2 relativo alla natura del potere esercitato in sede di valutazione di impatto ambientale. Il documento evidenzia soprattutto ciò che la valutazione di impatto ambientale non è. Non è una noverifica di natura tecnica, non è un mero atto tecnico di gestione, ovvero di amministrazione in senso stretto.

La valutazione di impatto ambientale è un giudizio sintetico globale di comparazione tra sacrificio ambientale e l’utilità socio-economica procurata dall’opera, è un vero e proprio provvedimento con funzione di indirizzo politico amministrativo finalizzato al bilanciamento di una molteplicità di contrapposti interessi.

L’ampio compito attribuito alla valutazione di impatto ambientale comporta la presenza di discrezionalità tecnica ma anche soprattutto di scelta amministrative e discrezionali. La discrezionalità riconosciuta l’amministrazione comporta anche la sindacabilità avanti al giudice solo in caso di manifesta i logicità travisamento dei fatti o in cui l’istruttoria sia mancata o non sia stata svolta correttamente. L’importanza dell’istruttoria.

Si riporta al punto 4.2 del documento per l’interessante sintesi.

4.2. Natura del potere esercitato: giudizio sintetico e globale.
La costante giurisprudenza, alla stregua dei principi euro-unitari e nazionali, ha affermato:
a) la VIA non è una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera programmata, bensì un giudizio sintetico-globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio-economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero;
a1) essa non è quindi un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati (Cons. Stato, sez. IV, n. 5466 del 2025);
b) essendo la funzione tipica della VIA quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita, essa non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto;
c) il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo
inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 5281 del 2025; n. 7987 del 2024; n. 3204 del 2024);
d) alla luce di tale natura della discrezionalità esercitata con la VIA, appare chiara la ratio sottesa alla sua durata limitata nel tempo, poiché gli impatti sull’ambiente potrebbero essere rivalutati dall’amministrazione in relazione al tempo trascorso e all’accertamento in punto di fatto degli effetti prodotti e/o alla necessità di stabilire nuove prescrizioni nel caso di “mutamento del contesto ambientale di riferimento” (cfr. l’art. 25, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006, che prevede che il provvedimento di VIA abbia un’efficacia temporale non inferiore a 5 anni e che, decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente (Cons. Stato, sez. IV, n. 5466 del 2025).

Cinzia SilvestriV.I.A.: giudizio sintetico e globale