SANZIONI AMMINISTRATIVE E RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
Ordinanza interlocutoria Cassazione
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 22.8.2026
Il mondo delle sanzioni amministrative si colora di una ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione che crea una dovuta riflessione o forte perplessità.
- Responsabilità solidale/Società
La Cassazione ha avvallato il sistema che amplifica la responsabilità delle sanzioni amministrative cercando di traslare il più possibile sull’ente/Società – chiamato come obbligato solidale -la responsabilità anche in via “autonoma”.
Il caso di occupa di sanzioni amministrative comminate dalla Provincia di Siena per irregolarità nella gestione dei rifiuti ospedalieri, in particolare per la non corretta compilazione dei formulari di carico e scarico. Le sanzioni sono state contestate sia al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese sia all’Azienda stessa come obbligata solidale.
Bisogna considerare.
- Nesso tra responsabilità dell’ente e del trasgressore: La responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 689/1981 è geneticamente collegata all’accertamento di un illecito amministrativo commesso da una persona fisica nell’interesse dell’ente. Tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che l’ente può essere chiamato a rispondere anche se l’autore materiale non è identificato o se la responsabilità dell’autore identificato viene esclusa, purché sia accertata la responsabilità di altro soggetto ricollegabile all’ente. Questo ultimo è il punto dolente che la ordinanza di Cassazione rimette in discussione. Si consideri che è già molto opinabile l’orientamento che l’ente/Società debba rispondere anche se l’autore non è identificato e questo accade sulla giustificazione di non lasciare impunito l’illecito, che comunque deve essere provato. Una estensione che è già lesiva del principio di soggettività dell’illecito amministrativo ma che trova svariate motivazioni.
- Tutela del diritto di difesa: La Corte sottolinea che la corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato è fondamentale per garantire il diritto di difesa. Se la responsabilità viene attribuita a un soggetto con funzioni diverse rispetto a quello originariamente contestato, si rischia di violare il principio di immutabilità della contestazione e di ledere il diritto di difesa dell’ente, che si troverebbe a dover rispondere su questioni diverse da quelle oggetto dell’originaria contestazione. Si aggiunge, con riflessione personale ma indicata anche dalla Cassazione, che viene leso anche il diritto del trasgressore effettivo non coinvolto (che non ha ricevuto notifica della sanzione) e non solo quello dell’ente.
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