Aziende senza copertura
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 20.8.2026
La Cassazione riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale da immissioni di odori e rumori a prescindere dall’accertamento di un danno biologico (salute). E’ risarcibile il danno alla qualità della vita anche se non incide sulla salute (cambiare abitudini di vita, non riposare ecc…).
- Danno alla qualità della vita.
Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20624, la Suprema Corte ha chiarito che la giurisprudenza di legittimità “ha più volte affermato che il danno non patrimoniale da immissioni è risarcibile indipendentemente da un danno biologico documentato e accertato (ovvero danno alla salute), in quanto consiste nella lesione del diritto allo svolgimento della normale vita familiare all’interno della propria abitazione”. Il fondamento normativo è indicato dall’ art. 844 c.c. (limite di tollerabilità delle immissioni), art. 2 Cost. (tutela dei diritti inviolabili della persona) e art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Il danno in questione richiede prova concreta: non è in re ipsa, ma deve essere “allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita”. La Corte ha anche riconosciuto un autonomo profilo di danno patrimoniale, parametrabile alla perdita del valore locatizio dell’immobile per il periodo di invivibilità, anche in assenza di prove di abbandono fisico dell’abitazione.
- Inadeguatezza polizze assicurative
Accade spesso che le polizze assicurative stipulate da aziende che hanno nella loro attività produttiva il rischio implicito di “odori” (si pensi al compostaggio, aziende smaltimento rifiuti, discariche ecc…) abbiano la struttura tipica delle polizze RC comunemente adottate e che delimitano l’oggetto della garanzia, ad esempio, al danno biologico inteso in senso stretto, cioè alla lesione medicalmente accertabile dell’integrità psico-fisica.
Accade ancora più spesso che in sede di contenzioso, il Giudice del merito adotta una lettura letterale e atomistica della clausola limitativa — separandola dal contesto dell’intero contratto — e conclude inevitabilmente per l’esclusione della garanzia, negando il risarcimento per la compromissione della qualità della vita (che non è considerato danno biologico).
Accade così che l’azienda che ha come rischio congenito proprio la molestia odorigena, si trovi senza copertura assicurativa.
