GUASTI E DELEGHE – RESPONSABILITA’
NOTE A SENTENZA TRIBUNALE ASCOLI PICENO – VIOLAZIONI TABELLARI ACQUE
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza 214 del 2025 affronta la questione della violazione tabellare in materia di acque a fronte del guasto di un carroponte.
Il tribunale si pone nel solco dell’orientamento consolidato che accoglie la interpretazione restrittiva secondo la quale ogni guasto è prevedibile, salvo prova contraria, e dunque deve essere evitato.
Il guasto all’impianto che provoca una violazione tabellare delle acque comporta la relativa sanzione, nel caso in esame, di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 152 del 2006; si tratta di una sanzione amministrativa di circa 3000 € che veniva impugnata in sede di tribunale dal responsabile tecnico dell’impianto, munito di apposite deleghe, e dall’amministratore legale rappresentante della società che gestisce l’impianto.
- Il ragionamento del tribunale è essenziale: in caso di guasto all’impianto il gestore è in colpa per non aver apprestato tutti i mezzi utili per evitare l’evento e dunque ne consegue la responsabilità per la violazione tabellare accertata. Questo dogma può essere scalfito solo dalla prova di un guasto assolutamente imprevedibile tale da integrare il caso fortuito…….CONTINUA LETTURA ARTICOLO ACQUE E VIOLAZIONI TABELLARI