Regione Veneto modifica PTA 107/2009 – Piano Tutela Acque

Regione Veneto – modifica PTA 107/2009
BUR 35 del 7.4.2017 – DGRV 360/2017 – modifica Piano Tutela Acque
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Regione Veneto regolamenta gli aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari. Leggi Bur 35/2017-250-251

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Veneto del 7.4.2017 la modifica all’art. 11 del PTA 107/2009 che inserisce il comma 9  “Adempimenti finalizzati alla riduzione o all’eliminazione delle sostanze pericolose”, così formulato:
“9. Qualora nel territorio regionale, ed in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all’art. 18 del presente Piano, siano presenti impianti, stabilimenti, siti potenzialmente contaminati o contaminati, che abbiano generato o siano ancora in grado di generare, ovvero generino con continuità accertate situazioni di criticità relative alle acque utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile, associate ad effetti sanitari quali un probabile aumento di rischio di contrarre patologie umane e dovute a sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e loro aggiornamenti, laddove sia stata identificata e sia ancora presente la fonte di pressione che ha generato la suddetta criticità e sia ancora in grado di generarla, la fonte di pressione stessa deve essere rimossa, o delocalizzata in aree meno critiche, nel più breve tempo possibile; in ogni caso gli scarichi e/o le immissioni da essa derivanti, nelle acque superficiali, sul suolo, nelle acque sotterranee o in pubblica fognatura, anche provenienti da necessarie operazioni di bonifica, devono essere opportunamente gestiti, in modo tale da garantire la tutela della salute della popolazione con particolare riferimento al consumo di acqua potabile.”

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